Modello gratuito di Verbale di Conciliazione
Documenta l'accordo raggiunto tra datore di lavoro e lavoratore in sede di conciliazione stragiudiziale. Il modello è conforme all'art. 410 e 411 c.p.c. e all'art. 2113 c.c. e include tutte le clausole necessarie per rendere l'accordo definitivo e non impugnabile. Scarica il PDF in pochi minuti.
• Di aver regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi contributivi e previdenziali relativi al rapporto di lavoro
• Di restituire al Lavoratore, se non gia consegnati, tutti i documenti personali e di lavoro
Il Lavoratore dichiara:
• Di aver ricevuto assistenza da parte del rappresentante sindacale nella stipula del presente accordo
• Di aver compreso pienamente il contenuto e le conseguenze giuridiche del presente verbale
• Di non avere ulteriori pretese nei confronti del Datore, salvo quanto espressamente indicato nel presente verbale
Cos'è il verbale di conciliazione?
Il verbale di conciliazione è il documento che formalizza l'accordo raggiunto tra datore di lavoro e lavoratore al termine di un procedimento di conciliazione stragiudiziale in materia di lavoro. Le controversie di lavoro possono essere risolte senza ricorrere al giudice attraverso la conciliazione: le parti, assistite dai rispettivi legali o rappresentanti sindacali, raggiungono un accordo che viene trascritto nel verbale. Il verbale di conciliazione sottoscritto in sede protetta — Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), sede sindacale o commissioni di certificazione — produce effetti di rinuncia definitiva e non impugnabile da parte del lavoratore ai diritti ceduti nell'accordo.
Il regime di rinunciabilità dei diritti del lavoratore in sede di conciliazione è disciplinato dall'art. 2113 del Codice Civile, che prevede che le rinunce e transazioni aventi per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo siano annullabili se non effettuate nelle forme e nelle sedi protette. Le sedi protette riconosciute dall'ordinamento italiano sono: le commissioni di conciliazione presso l'ITL (art. 410 c.p.c.), le commissioni sindacali di conciliazione, le commissioni di certificazione ex D.Lgs. 276/2003 e la conciliazione avanti al giudice (art. 420 c.p.c.). Solo in queste sedi la rinuncia del lavoratore è definitiva e non può essere impugnata nei successivi 6 mesi.
Il verbale di conciliazione deve contenere: l'identificazione precisa delle parti e dei loro rappresentanti, l'oggetto della controversia, le reciproche rinunce e concessioni, l'importo della somma eventualmente corrisposta al lavoratore (con indicazione della natura a titolo transattivo o di risarcimento), le clausole di quietanza liberatoria e il riferimento alla sede in cui si è svolto il tentativo. Un verbale redatto correttamente ha efficacia di titolo esecutivo (se sottoscritto in sede ITL o giudiziale) e impedisce al lavoratore di agire nuovamente in giudizio per le stesse pretese.
Cosa include questo modello
Il modello di verbale di conciliazione di Doxuno include tutte le clausole necessarie per la validità e la non impugnabilità dell'accordo.
Identificazione delle parti
Dati completi del datore di lavoro e del lavoratore con i rispettivi rappresentanti o avvocati.
Sede e data della conciliazione
Indicazione della sede protetta (ITL, sede sindacale, commissione) e data della sottoscrizione.
Oggetto della controversia
Descrizione sintetica della controversia e delle pretese reciproche delle parti.
Accordo transattivo
Termini dell'accordo: somma corrisposta, obblighi reciproci e rinunce delle parti.
Natura della somma
Qualificazione giuridica della somma (transattiva, risarcitoria, a saldo e stralcio).
Clausola di quietanza liberatoria
Dichiarazione del lavoratore di quietanza piena e liberatoria per tutti i titoli oggetto dell'accordo.
Rinuncia a ricorsi futuri
Clausola di rinuncia del lavoratore ad agire in giudizio per le pretese definite nell'accordo.
Regime fiscale e contributivo (Expert)
Indicazione del trattamento fiscale della somma corrisposta e degli obblighi di versamento.
Come creare il verbale di conciliazione
Redigere un verbale di conciliazione valido e definitivo con Doxuno richiede la compilazione di tutti i dati essenziali.
- 1
Identifica le parti e la sede
Inserisci i dati completi del datore di lavoro (ragione sociale, P.IVA, rappresentante legale) e del lavoratore (nome, cognome, qualifica, data di assunzione). Indica la sede protetta in cui si svolge la conciliazione.
- 2
Descrivi l'oggetto della controversia
Riepiloga sinteticamente le pretese del lavoratore e le posizioni del datore che hanno generato la controversia (es. contestazione del licenziamento, rivendicazione di differenze retributive, richiesta di risarcimento danni).
- 3
Definisci i termini dell'accordo
Indica con precisione la somma corrisposta al lavoratore, la sua natura giuridica (transattiva, risarcitoria o mista) e le eventuali condizioni aggiuntive (restituzione di beni aziendali, tempi di pagamento, modalità di versamento).
- 4
Includi la clausola di quietanza liberatoria
Inserisci la dichiarazione del lavoratore di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti del datore per i titoli oggetto della conciliazione. La clausola è il cuore del verbale.
- 5
Verifica il regime fiscale
Chiarisci nel verbale se la somma corrisposta è soggetta a IRPEF ordinaria o a tassazione separata (es. in caso di risarcimento del danno non patrimoniale, che in determinate condizioni è esente). Il trattamento fiscale influisce sull'importo netto percepito dal lavoratore.
- 6
Firma e deposito
Il verbale deve essere firmato da entrambe le parti e dal conciliatore. Se redatto in sede ITL, viene depositato presso l'ufficio che acquista efficacia di titolo esecutivo. Conserva copia del verbale firmato.
Considerazioni legali
Il verbale di conciliazione è uno degli strumenti più efficaci per definire le controversie di lavoro: una volta sottoscritto in sede protetta, l'accordo è definitivo e non può essere impugnato.
Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per verbali con importi rilevanti o controversie complesse, si raccomanda vivamente l'assistenza di un avvocato specializzato in diritto del lavoro.
Verificato da esperti legali
Conciliazione in sede protetta — artt. 410-411 c.p.c.
L'art. 410 c.p.c. prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla commissione di conciliazione dell'ITL prima di alcune tipologie di ricorso al giudice del lavoro (es. licenziamento per GMO per aziende >15 dip.). L'art. 411 c.p.c. disciplina la conciliazione in sede sindacale. Il verbale sottoscritto in queste sedi ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 411, co. 3, c.p.c.
Rinunce e transazioni — art. 2113 c.c.
L'art. 2113 c.c. stabilisce che le rinunce e transazioni aventi per oggetto diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili di legge o CCNL sono annullabili entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia, se non effettuate in sede protetta. Solo il verbale sottoscritto in sede ITL, sindacale o davanti al giudice è definitivo e non impugnabile.
Regime fiscale della somma corrisposta
L'importo corrisposto al lavoratore in sede di conciliazione può avere diversi regimi fiscali: (1) importi a titolo retributivo o di TFR: soggetti a tassazione ordinaria o separata; (2) importi a titolo risarcitorio per danno non patrimoniale: tendenzialmente esenti da IRPEF; (3) importi per perdita del posto di lavoro ex art. 6 TUIR: assoggettati a tassazione separata. La qualificazione corretta è fondamentale per determinare l'importo netto.
Clausola di quietanza liberatoria e suoi limiti
La clausola di quietanza liberatoria inserita nel verbale estingue tutte le pretese del lavoratore per i titoli specificati nell'accordo. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la quietanza non può coprire diritti futuri non ancora maturati al momento della conciliazione, né diritti che il lavoratore non poteva conoscere al momento della firma. Una clausola di quietanza troppo generica potrebbe essere interpretata restrittivamente dal giudice.
Domande frequenti
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