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Modello gratuito di Statuto di Società a Responsabilità Limitata (SRL)

Costituisci la tua SRL con uno statuto conforme agli artt. 2462-2483 del Codice Civile. Il documento definisce l'oggetto sociale, il capitale, le quote sociali, i diritti dei soci, gli organi di amministrazione e controllo, le regole per le decisioni sociali e le clausole di trasferimento delle quote.

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STATUTO SOCIALE
Innovazione Tech S.r.l. — Società A Responsabilità Limitata
Sede: Via Roma 42, 20121 Milano (MI)
Costituita il: 15 aprile 2025
È costituita, ai sensi degli artt. 2462 e seguenti del Codice Civile, la società a responsabilità limitata denominata Innovazione Tech S.r.l.. Il presente statuto disciplina la vita sociale, i diritti e gli obblighi dei soci, l'organizzazione e il funzionamento degli organi sociali. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.
1.
DENOMINAZIONE E SEDE
La società è denominata Innovazione Tech S.r.l., Società a Responsabilità Limitata, con sede legale in Via Roma 42, 20121 Milano (MI). La società può istituire sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero con deliberazione dell'organo amministrativo. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non richiede modifica del presente statuto ed è deliberato dall'organo amministrativo (art. 2463 c.c.).
2.
OGGETTO SOCIALE
La società ha per oggetto:

Sviluppo e commercializzazione di software, applicazioni digitali e soluzioni di intelligenza artificiale per il mercato enterprise. Consulenza informatica, formazione digitale, ricerca e sviluppo tecnologico. La società potrà svolgere tutte le attività strumentali e connesse al perseguimento dell'oggetto sociale

La società potrà, a titolo strumentale e non esclusivo, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altri enti e società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto delle disposizioni di legge.
3.
DURATA
La durata della società è fissata a tempo indeterminato, con decorrenza dal 15 aprile 2025. La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dei soci adottata con le maggioranze previste dall'art. 2479 c.c.
4.
CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di 10.000,00 EUR, interamente versato, suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c. Il capitale minimo è di 1 EUR per le S.r.l. ordinarie (art. 2463, co. 2 c.c.) e non inferiore a 10.000 EUR per le S.r.l. non semplificate (D.L. 1/2012). L'aumento o la riduzione del capitale sociale è deliberata dai soci con le maggioranze previste dall'art. 2481 c.c.
5.
QUOTE SOCIALI E SOCI
Le quote sociali dei soci fondatori sono così ripartite:

Marco Ferretti, C.F. FRTMRC85T10H501R — 60% (6.000 EUR) Luca Bianchi, C.F. BCHLCU78M20F205Z — 40% (4.000 EUR)

Le quote sono indivisibili e non possono essere divise in misura inferiore a 1 EUR. Ciascun socio ha diritto a una quota proporzionale agli utili, al netto degli accantonamenti di legge, e al rimborso della quota in caso di recesso o liquidazione. I diritti patrimoniali e amministrativi sono proporzionali alle rispettive quote (art. 2468 c.c.).
6.
TRASFERIMENTO DELLE QUOTE
Il trasferimento delle quote avviene ai sensi dell'art. 2469 c.c. mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. I soci hanno diritto di prelazione sul trasferimento di quote a terzi. Il cedente deve comunicare per iscritto le condizioni offerte; gli altri soci hanno 30 giorni per esercitare la prelazione pro quota

Restano salve le clausole di prelazione, gradimento o lock-up eventualmente convenute in accordi parasociali tra i soci.
7.
RECESSO DEL SOCIO
Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge (art. 2473 c.c.) e nei seguenti casi aggiuntivi:
Modifica dell'oggetto sociale che alteri significativamente le condizioni del socio; trasformazione, fusione o scissione; introduzione di clausole di intrasferibilità delle quote per più di 5 anni

Il recesso deve essere comunicato con raccomandata A/R o PEC. Il valore di rimborso della quota è determinato ai sensi dell'art. 2473, co. 3 c.c. In caso di disaccordo, il valore è determinato da un esperto nominato dal Tribunale.
8.
ORGANO AMMINISTRATIVO
La società è amministrata da: un Amministratore Unico nominato dai soci, con mandato a tempo indeterminato revocabile dalla maggioranza del capitale sociale

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quelli riservati ai soci per legge o per statuto (art. 2475 c.c.). Il Presidente del CdA, ove nominato, ha la rappresentanza legale della società.
9.
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate dalla legge o dal presente statuto (art. 2479 c.c.):
• Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili
• Nomina e revoca degli amministratori
• Modifiche dello statuto
• Operazioni di fusione, scissione, trasformazione
• Scioglimento e nomina del liquidatore

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. Per le modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale. Le assemblee possono tenersi anche in modalità telematica
10.
CONFLITTO DI INTERESSI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
L'amministratore che, in una determinata operazione, ha un interesse, per conto proprio o di terzi, deve darne notizia agli altri amministratori e, ove presente, al Collegio Sindacale, specificando la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse (art. 2475-ter c.c.).

Le operazioni con parti correlate (soci, amministratori, loro familiari e società controllate) sono assoggettate ad approvazione dell'organo amministrativo previa dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, o deferite all'assemblea per decisione autonoma. Le operazioni di maggior rilevanza (valore superiore al 5% del patrimonio netto) richiedono perizia di congruità da parte di un esperto indipendente.
11.
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE
La società nomina il Revisore Legale o il Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. (ricavi, attivo patrimoniale o dipendenti superiori alle soglie di legge per due esercizi consecutivi). L'organo di controllo, ove nominato, verifica la regolarità della gestione e la corretta tenuta della contabilità, riferisce all'assemblea in sede di approvazione del bilancio. La revisione legale dei conti è obbligatoria nelle ipotesi di cui all'art. 2477 c.c.
12.
DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato sono destinati come segue:
• Il 5% alla riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale (art. 2430 c.c.)
• La parte residua è distribuita ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo diversa deliberazione dell'assemblea

L'assemblea può deliberare la distribuzione di acconti sugli utili dell'esercizio in corso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2478-bis c.c. È vietata la distribuzione di utili non effettivamente conseguiti o accantonamenti a riserva legale.
13.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c.:
Decorso del termine (se previsto); raggiungimento o impossibilità dello scopo; volontà dei soci (delibera con 2/3 del capitale); perdita integrale del capitale sociale

In caso di scioglimento, i soci nominano uno o più liquidatori, definendone i poteri. La liquidazione avviene ai sensi degli artt. 2485-2496 c.c. Il patrimonio residuo, dopo il pagamento di tutti i debiti sociali, è ripartito tra i soci in proporzione alle rispettive quote.
14.
DISPOSIZIONI FINALI E LEGGE APPLICABILE
(a) Rinvio: Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di S.r.l. (artt. 2462-2483 c.c.) e le leggi speciali vigenti.
(b) Modifiche: Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c.
(c) Nullità parziale: L'eventuale nullità o inefficacia di una singola clausola non comporta la nullità dell'intero statuto (art. 1419 c.c.).
(d) Foro competente: Per qualsiasi controversia derivante dal presente statuto è competente il Tribunale nel cui circondario è situata la sede della società, salvo diversa pattuizione.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
SOCIO FONDATORE
Innovazione Tech S.r.l.
Data: ____________________
SOCIO FONDATORE
[Socio Fondatore 2]
Data: ____________________
NOTAIO ROGANTE
[Nome Notaio]
Data: ____________________

Cos'è lo statuto di una SRL?

La Società a Responsabilità Limitata (SRL) è il tipo societario più diffuso in Italia per le piccole e medie imprese, disciplinato dagli artt. 2462-2483 del Codice Civile. Nella SRL, i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita (art. 2462 c.c.): il patrimonio personale dei soci è separato da quello della società. Lo statuto è il documento fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della SRL: insieme all'atto costitutivo stipulato per atto pubblico notarile, definisce l'oggetto sociale, la struttura del capitale, i diritti dei soci, la governance e le regole per la vita societaria.

La riforma del diritto societario del 2003 (D.Lgs. 6/2003) ha introdotto grande autonomia statutaria nella SRL: l'art. 2468 c.c. consente di attribuire ai soci diritti particolari riguardanti l'amministrazione o la distribuzione degli utili; l'art. 2469 c.c. disciplina la circolazione delle quote con possibilità di prevedere clausole di intrasferibilità o di prelazione; l'art. 2479 c.c. permette di riservare determinate decisioni ai soci anziché all'organo amministrativo. Questa flessibilità rende la SRL adatta a strutture proprietarie complesse e a operazioni di venture capital.

Accanto alla SRL ordinaria, il Codice Civile prevede forme speciali: la SRL semplificata (SRLS, art. 2463-bis c.c.), con capitale minimo di 1 euro e statuto standard non modificabile, adatta per avviare rapidamente un'attività con costi ridotti; la SRL a capitale ridotto (per under 35), ormai assorbita nella SRLS; le start-up innovative (L. 221/2012 / D.L. 179/2012), che possono adottare la forma SRL con specifiche deroghe al diritto societario ordinario (es. categorie di quote, work for equity, compensi con strumenti finanziari).

Cosa include questo modello

Il modello di statuto SRL di Doxuno include tutte le clausole richieste dal Codice Civile, con ampie opzioni di personalizzazione per adattare la governance alle esigenze specifiche della tua impresa.

Denominazione e sede

Ragione sociale con indicazione della forma giuridica (S.r.l.), sede legale e durata

Oggetto sociale

Descrizione delle attività esercitate, con indicazione dei codici ATECO rilevanti

Capitale sociale e quote

Capitale minimo €10.000, valore nominale delle quote, conferimenti e versamento

Trasferimento delle quote

Clausole di prelazione, gradimento, intrasferibilità e drag-along/tag-along

Decisioni dei soci

Assemblea vs. consultazione scritta, quorum, materie riservate e voto in conflitto di interessi

Organo amministrativo

Amministratore unico o CDA: poteri, durata, deleghe e compenso

Distribuzione degli utili (Expert)

Riserva legale, dividendi, acconti e diritti particolari di singoli soci

Recesso e liquidazione (Expert)

Cause di recesso legali e convenzionali, liquidazione della quota e scioglimento

Come creare lo statuto della SRL

Redigere uno statuto SRL completo e personalizzato con Doxuno è guidato. Il modello include tutte le clausole chiave per una governance efficace dalla nascita della società.

  1. 1

    Definisci denominazione e oggetto sociale

    Scegli la ragione sociale (che deve contenere la sigla 'S.r.l.' o 'Società a Responsabilità Limitata'), indica la sede legale e descrivi in modo preciso l'oggetto sociale: le attività principali e quelle complementari. Un oggetto sociale ampio offre flessibilità; uno specifico chiarisce l'attività ai terzi.

  2. 2

    Struttura il capitale e le quote

    Il capitale minimo è €10.000, di cui almeno il 25% deve essere versato alla costituzione (o il 100% se c'è un solo socio). Decidi il numero di quote, il valore nominale di ciascuna e la ripartizione tra i soci. Indica se i conferimenti sono in denaro, in natura (con perizia) o in crediti.

  3. 3

    Disciplina la circolazione delle quote

    Decidi se le quote sono liberamente cedibili o soggette a limitazioni: clausola di prelazione (gli altri soci hanno diritto di acquistare prima dei terzi), clausola di gradimento (il trasferimento richiede l'approvazione dell'organo), clausola di intrasferibilità (per un periodo determinato). Valuta clausole di drag-along e tag-along per operazioni di exit.

  4. 4

    Organizza le decisioni dei soci

    Scegli se usare l'assemblea formale o la consultazione scritta (art. 2479 c.c.). Definisci il quorum costitutivo e deliberativo per le decisioni ordinarie e quelle straordinarie (modifiche statutarie, operazioni straordinarie). Indica le materie riservate per legge alla competenza dei soci.

  5. 5

    Definisci l'organo di amministrazione

    Scegli tra Amministratore Unico (più semplice per piccole SRL) e Consiglio di Amministrazione (per strutture più complesse o con più soci). Definisci poteri, durata, compenso, cause di revoca e regole per la rappresentanza della società verso i terzi.

  6. 6

    Stipula per atto notarile e iscriviti al Registro

    Lo statuto e l'atto costitutivo della SRL devono essere stipulati per atto pubblico notarile (salvo SRLS con atto standard). Dopo la stipula, la SRL si iscrive nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio: da quel momento acquista personalità giuridica e la responsabilità limitata dei soci diventa operativa.

Considerazioni legali

La SRL è la forma societaria più flessibile del diritto italiano. Lo statuto è lo strumento principale per personalizzare la governance: molte norme del Codice Civile sono derogabili per contratto tra le parti.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale specializzata. La costituzione di una SRL richiede obbligatoriamente l'intervento di un notaio per la stipula dell'atto costitutivo. Raccomandiamo la consulenza di un avvocato o commercialista specializzato in diritto societario per la personalizzazione dello statuto.

Verificato da esperti legali

Disciplina della SRL — artt. 2462-2483 c.c.

L'art. 2462 c.c. definisce la SRL come la società in cui i soci rispondono delle obbligazioni nei limiti della quota. L'art. 2463 c.c. elenca i contenuti obbligatori dell'atto costitutivo: soci, conferimenti, sede, oggetto, capitale, quote, norme di funzionamento, nomina degli amministratori. L'art. 2463-bis c.c. disciplina la SRL semplificata. L'art. 2468 c.c. consente di attribuire diritti particolari ai soci. L'art. 2469 c.c. disciplina la circolazione delle quote con possibilità di clausole limitative.

Trasferimento delle quote — artt. 2469-2472 c.c.

L'art. 2469 c.c. prevede che, salvo diversa disposizione statutaria, le quote siano liberamente trasferibili. Lo statuto può prevedere l'intrasferibilità assoluta o relativa (con diritto di recesso del socio). Le clausole di prelazione (art. 2469, co. 1) attribuiscono agli altri soci il diritto di acquistare le quote in via prioritaria. Il trasferimento di quote richiede forma scritta con sottoscrizione autenticata del cedente o atto notarile (art. 2470 c.c.) e iscrizione nel Registro delle Imprese per l'efficacia verso terzi.

Decisioni dei soci — art. 2479 c.c.

L'art. 2479 c.c. elenca le materie di competenza inderogabile dei soci: approvazione del bilancio, distribuzione degli utili, nomina degli organi, modifiche statutarie, operazioni che comportano sostanziale modificazione dell'oggetto, aumento/riduzione del capitale. Lo statuto può espandere le materie riservate ai soci. L'art. 2479-bis c.c. disciplina l'assemblea; l'art. 2479, co. 3, consente consultazioni scritte o consenso espresso per iscritto come alternativa all'assemblea.

Recesso del socio — art. 2473 c.c.

L'art. 2473 c.c. prevede il diritto di recesso in caso di: modifiche dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività; trasformazione della società; trasferimento della sede all'estero; revoca dello stato di liquidazione; delibere che introducono o rimuovono clausole compromissorie. Lo statuto può prevedere ulteriori cause di recesso convenzionali. La quota del socio recedente deve essere liquidata entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso.

Domande frequenti

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