Modello gratuito di Statuto di Fondazione
Costituisci la tua fondazione con uno statuto conforme agli artt. 14-35 del Codice Civile e al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Il documento definisce lo scopo della fondazione, il patrimonio di dotazione, gli organi di amministrazione, le regole per il funzionamento e la destinazione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di promozione culturale, artistica, scientifica e di ricerca, con particolare attenzione ai giovani talenti e al patrimonio storico-artistico italiano
La Fondazione agisce nel rispetto del principio di non distribuzione degli utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, amministratori, dipendenti e collaboratori. Tutte le risorse sono impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali.
(a) Fondo di dotazione iniziale: 200.000,00 EUR, versato dai Fondatori all'atto costitutivo
(b) Donazioni, lasciti testamentari, contributi e liberalità a favore della Fondazione
(c) Beni mobili e immobili acquisiti nel corso dell'attività
(d) Donazioni, lasciti, contributi pubblici e privati, proventi da attività editoriali e congressuali
Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari e non può essere distribuito tra i Fondatori o gli amministratori, neppure in sede di liquidazione.
Dott. Giovanni Bianchi, C.F. BNCGVN60A01D612Z, residente in Firenze (FI) Dott.ssa Francesca Rossi, C.F. RSSFNC65B41D612X, residente in Firenze (FI)
I Fondatori rispondono della garanzia del fondo di dotazione. I Fondatori non hanno diritti sul patrimonio della Fondazione. Possono partecipare al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dal presente statuto.
Presidente: Eletto dal CdA tra i propri membri
Il Consiglio approva i programmi di attività, il bilancio preventivo e il rendiconto annuale, e delibera su donazioni, contributi e acquisizioni patrimoniali.
Definisce le linee strategiche, approva regolamenti interni e bilancio preventivo
L'organo di controllo verifica la regolarità della gestione contabile e l'osservanza dello statuto, riferisce all'autorità di vigilanza ove obbligatorio. Ove la Fondazione sia iscritta al RUNTS, si applicano le disposizioni dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017.
Composto da 5 esperti di chiara fama nominati dal CdA per 3 anni con funzione consultiva nelle materie di competenza scientifica
Il Comitato non ha poteri deliberativi ma esprime pareri vincolanti nelle materie di competenza indicate dal regolamento interno.
Borse di studio, finanziamento ricerca, eventi culturali, pubblicazioni scientifiche, residenze artistiche
Le attività di interesse generale sono svolte ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017. La Fondazione può svolgere anche attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
Raggiungimento dello scopo istituzionale, impossibilità sopravvenuta di conseguirlo, deliberazione unanime del CdA
In caso di estinzione, il patrimonio residuo, dopo aver soddisfatto le obbligazioni della Fondazione, sarà devoluto a:
Il patrimonio residuo sarà devoluto all'Università degli Studi di Firenze per il sostegno alla ricerca scientifica e all'innovazione
La liquidazione è curata da un liquidatore nominato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 31 c.c.
Ogni modifica statutaria deve essere comunicata all'autorità di vigilanza (Prefettura) entro 30 giorni dalla deliberazione. Le modifiche che alterino lo scopo della Fondazione richiedono l'approvazione prefettizia ai sensi dell'art. 25 c.c.
(b) La Fondazione è soggetta alla vigilanza dell'autorità governativa competente (Prefettura) ai sensi dell'art. 25 c.c.
(c) L'invalidità di una singola clausola non pregiudica la validità delle restanti (art. 1419 c.c.).
Cos'è lo statuto di una fondazione?
La fondazione è un ente giuridico disciplinato dagli artt. 14-35 del Codice Civile, caratterizzato dalla destinazione di un patrimonio a uno scopo di utilità generale o pubblica. A differenza dell'associazione, che ha una base personale (i soci), la fondazione ha una base patrimoniale: il fondatore vincola un patrimonio a uno scopo determinato, e la fondazione persegue quello scopo attraverso la gestione di tale patrimonio. Lo statuto è il documento fondamentale che disciplina la vita della fondazione: insieme all'atto di fondazione (per atto pubblico notarile), definisce lo scopo, gli organi, le regole operative e le condizioni per le modifiche statutarie.
Il riconoscimento della personalità giuridica è fondamentale per le fondazioni: le fondazioni riconosciute (art. 22 c.c.) rispondono delle obbligazioni con il solo patrimonio dell'ente; i fondatori non sono personalmente responsabili. Il riconoscimento si ottiene con decreto della Prefettura (per fondazioni di interesse locale) o del Ministero competente per materia (per fondazioni di interesse nazionale). Con l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), le fondazioni che svolgono attività di interesse generale possono iscriversi al RUNTS come Fondazioni del Terzo Settore, accedendo a specifiche agevolazioni fiscali.
Esistono diversi tipi di fondazioni in Italia: le fondazioni di erogazione (che distribuiscono risorse ad altri soggetti), le fondazioni operative (che gestiscono direttamente attività), le fondazioni di partecipazione (ibride, con caratteristiche sia di fondazione che di associazione), le fondazioni bancarie (disciplinate dal D.Lgs. 153/1999) e le fondazioni di comunità (che raccolgono risorse da donatori locali per il territorio). Lo statuto deve essere calibrato sul tipo di fondazione e sulle sue modalità operative, in quanto le clausole variano significativamente tra fondazioni di erogazione e fondazioni operative.
Cosa include questo modello
Il modello di statuto della fondazione di Doxuno include tutte le clausole richieste dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore, con le disposizioni necessarie per il riconoscimento e per l'iscrizione al RUNTS.
Denominazione e sede
Nome della fondazione con indicazione della forma giuridica e sede legale
Scopo e attività
Finalità della fondazione, attività di interesse generale svolte e divieto di distribuzione utili
Patrimonio di dotazione
Patrimonio iniziale, beni conferiti dal fondatore e regole per il suo utilizzo e incremento
Consiglio di Amministrazione
Composizione, nomina, poteri, durata del mandato e cause di decadenza
Presidente e organi esecutivi
Poteri del Presidente, eventuale Direttore Generale e organi consultivi
Organo di controllo
Revisore unico o Collegio dei Revisori: composizione, nomina e funzioni
Modifiche statutarie (Expert)
Condizioni e procedura per modificare lo statuto e lo scopo della fondazione
Scioglimento e devoluzione (Expert)
Cause di scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo ad altri ETS
Come creare lo statuto della fondazione
Redigere uno statuto della fondazione conforme al Codice Civile con Doxuno è guidato e completo. Il modello copre tutti i requisiti per il riconoscimento e per l'iscrizione al RUNTS.
- 1
Definisci lo scopo della fondazione
Lo scopo è l'elemento essenziale della fondazione: deve essere di utilità generale o sociale, non lucrativo, preciso e realizzabile con il patrimonio disponibile. Indica le attività di interesse generale che la fondazione svolgerà (es. promozione culturale, ricerca scientifica, assistenza sociale, istruzione).
- 2
Determina il patrimonio di dotazione
Il patrimonio iniziale deve essere sufficiente a garantire il perseguimento dello scopo. La Prefettura verifica l'adeguatezza patrimoniale in sede di riconoscimento. Indica il valore del patrimonio, la sua composizione (denaro, immobili, titoli) e le regole per il suo utilizzo e incremento.
- 3
Struttura gli organi della fondazione
Definisci il Consiglio di Amministrazione (composizione, nomina, durata, poteri), il Presidente (rappresentanza legale, poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione) e l'organo di controllo (revisore unico o Collegio dei Revisori). Specifica eventuali organi consultivi come un Advisory Board o un Comitato Scientifico.
- 4
Regola le modalità di gestione
Indica come vengono prese le decisioni operative (delibere del CDA, poteri del Presidente), come si gestiscono le risorse finanziarie, come si rendiconta l'attività (bilancio annuale, relazione di missione per le fondazioni ETS) e come si raccolgono ulteriori risorse (donazioni, contributi, sponsorizzazioni).
- 5
Includi le clausole di modifica e scioglimento
Definisci le condizioni per modificare lo statuto (delibera del CDA con quorum qualificato, approvazione dell'autorità di vigilanza) e le cause di scioglimento. La devoluzione del patrimonio residuo deve essere indicata nello statuto: per le fondazioni ETS, il patrimonio deve essere devoluto ad altri ETS ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 117/2017.
- 6
Stipula per atto notarile e richiedi il riconoscimento
Lo statuto e l'atto di fondazione devono essere stipulati per atto pubblico notarile. Dopo la stipula, si presenta domanda di riconoscimento alla Prefettura o al Ministero competente, allegando lo statuto, l'inventario del patrimonio e i dati dei fondatori e degli amministratori.
Considerazioni legali
La fondazione è soggetta a norme specifiche del Codice Civile e, se iscritta al RUNTS, del Codice del Terzo Settore. Il riconoscimento della personalità giuridica e la vigilanza dell'autorità governativa sono elementi distintivi.
Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale specializzata. La costituzione di una fondazione richiede obbligatoriamente l'intervento di un notaio per la stipula dell'atto di fondazione e il procedimento di riconoscimento. Raccomandiamo la consulenza di un avvocato o notaio specializzato in diritto degli enti non profit.
Verificato da esperti legali
Disciplina delle fondazioni — artt. 14-35 c.c.
L'art. 14 c.c. prevede che le fondazioni siano costituite per atto pubblico notarile o per testamento. L'art. 16 c.c. stabilisce che l'atto di fondazione e lo statuto debbano indicare: denominazione, scopo, patrimonio, sede e norme di funzionamento. L'art. 22 c.c. dispone che le fondazioni acquistino personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura. L'art. 25 c.c. prevede la vigilanza dell'autorità governativa, che può sciogliere il Consiglio di Amministrazione e nominare commissari straordinari.
Fondazioni del Terzo Settore — D.Lgs. 117/2017
Le fondazioni che svolgono attività di interesse generale possono iscriversi al RUNTS come Enti del Terzo Settore (art. 4 D.Lgs. 117/2017). Lo statuto delle fondazioni ETS deve contenere le clausole obbligatorie dell'art. 21 CTS: assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione degli utili, attività di interesse generale, e devoluzione del patrimonio residuo ad altri ETS in caso di scioglimento (art. 9 CTS). L'iscrizione al RUNTS consente l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 82-104 CTS.
Organo di controllo — artt. 30-31 D.Lgs. 117/2017
Le fondazioni ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100.000 euro devono nominare un organo di controllo monocratico o collegiale (art. 30 CTS). Le fondazioni ETS con ricavi superiori a 1 milione di euro devono dotarsi anche di un organo di revisione legale dei conti (art. 31 CTS). I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e almeno uno deve essere iscritto nell'Albo dei revisori legali.
Modifiche statutarie — artt. 28-30 c.c.
L'art. 28 c.c. prevede che l'autorità governativa possa modificare lo statuto quando lo scopo della fondazione è divenuto impossibile o di scarsa utilità, o la gestione patrimoniale rende necessaria una trasformazione. Le modifiche volontarie dello statuto richiedono l'approvazione dell'autorità di vigilanza. Per le fondazioni ETS, le modifiche devono essere depositate e iscritte nel RUNTS. L'art. 30 c.c. prevede la trasformazione della fondazione in altra persona giuridica quando lo scopo diviene impossibile.
Devoluzione del patrimonio — artt. 31-32 c.c. e art. 9 CTS
In caso di scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo è devoluto secondo le modalità indicate nello statuto, nel rispetto delle norme di legge. Per le fondazioni ETS (art. 9 D.Lgs. 117/2017), il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri ETS o alla Fondazione Italia Sociale. Per le fondazioni ordinarie, in mancanza di indicazione statutaria, l'autorità governativa determina la destinazione del patrimonio a scopi analoghi (art. 31 c.c.).
Domande frequenti
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