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Modello gratuito di Statuto di Società Cooperativa

Costituisci la tua cooperativa con uno statuto conforme agli artt. 2511-2548 del Codice Civile e alla normativa cooperativistica italiana. Il documento definisce lo scopo mutualistico, le categorie di soci, gli organi sociali, la governance e le norme per la ripartizione degli utili e l'ammissione dei nuovi soci.

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STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA
Cooperativa Sociale Insieme Soc. Coop.
Sede: Via della Cooperazione 10, 40100 Bologna (BO)
Cooperativa Sociale (L. 381/1991)
È costituita, ai sensi degli artt. 2511 e seguenti del Codice Civile, la società cooperativa denominata Cooperativa Sociale Insieme Soc. Coop.. La cooperativa è retta dal principio della mutualità e opera nel rispetto delle norme del Codice Civile in materia di cooperative (artt. 2511-2545-terdecies c.c.) e del D.Lgs. 220/2002 sulla vigilanza. In quanto cooperativa sociale ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
1.
DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita la società cooperativa denominata Cooperativa Sociale Insieme Soc. Coop. (C.F./P.IVA: IT03456789012), con sede legale in Via della Cooperazione 10, 40100 Bologna (BO). La denominazione sociale contiene la dicitura "Società Cooperativa" o la sigla "Soc. Coop." in osservanza dell'art. 2519 c.c. La cooperativa può istituire sedi secondarie, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2.
DURATA
La durata della cooperativa è fissata fino al Fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 2544 c.c.
3.
SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO SOCIALE
La cooperativa ha scopo mutualistico e persegue l'interesse generale della comunità e si propone di offrire ai propri soci le migliori condizioni possibili nell'ambito dell'attività mutualistica.

La cooperativa ha lo scopo mutualistico di offrire ai propri soci cooperatori opportunità di lavoro alle migliori condizioni possibili, svolgendo attività di servizi alla persona, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e gestione di strutture socio-assistenziali

Attività specifiche:
Servizi di assistenza domiciliare, gestione di centri diurni per anziani, laboratori di inserimento lavorativo, mediazione culturale, gestione di strutture di accoglienza

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale. È vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore ai limiti stabiliti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
4.
TIPO DI COOPERATIVA
La cooperativa è una Cooperativa Sociale (L. 381/1991).

La cooperativa mantiene i requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 c.c., svolgendo la propria attività prevalentemente con i soci. Le riserve indivisibili, di cui all'art. 2514 c.c., non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della cooperativa né in sede di liquidazione.
5.
SOCI — AMMISSIONE E REQUISITI
Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche e giuridiche che soddisfino i seguenti requisiti:

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che condividano gli scopi sociali, siano maggiorenni e siano in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi attraverso la propria attività lavorativa

Il numero dei soci non potrà essere inferiore a 9. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda scritta del richiedente, nel rispetto del principio della "porta aperta" (art. 2528 c.c.). In caso di rigetto, il richiedente può ricorrere all'Assemblea entro 60 giorni.

La quota sociale è pari a 500,00 EUR per socio, da versare all'atto dell'ammissione.
6.
DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
Ogni socio ha diritto a:
• Un voto in assemblea, indipendentemente dalla quota posseduta (principio "una testa, un voto" — art. 2538 c.c.)
• Partecipare alle attività mutualistiche della cooperativa alle condizioni stabilite dal regolamento
• Eleggere ed essere eletto negli organi sociali
• Prendere visione dei libri sociali nei modi stabiliti dal Consiglio
• Recedere dalla cooperativa nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto

Ogni socio ha l'obbligo di:
• Versare la quota sociale sottoscritta e i conferimenti dovuti
• Osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali
• Contribuire al raggiungimento dello scopo mutualistico
7.
RECESSO DEL SOCIO
Il socio può recedere dalla cooperativa nei casi previsti dall'art. 2532 c.c.:
• Mancato raggiungimento dello scopo mutualistico per cause imputabili alla cooperativa
• Modifica dell'oggetto sociale che alteri significativamente le condizioni di partecipazione
• Trasformazione della cooperativa

Il recesso deve essere comunicato con raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno 90 giorni dalla fine dell'esercizio. Il socio recedente ha diritto al rimborso della quota versata nei termini previsti dall'art. 2535 c.c.
8.
ORGANI SOCIALI
Sono organi della cooperativa:
• L'Assemblea dei soci
• Il Consiglio di Amministrazione
• Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
• Il Collegio Sindacale o il Revisore Unico (ove obbligatorio ai sensi dell'art. 2543 c.c.)

Tutte le cariche sociali sono elettive e i relativi compensi, se previsti, sono determinati dall'Assemblea.
9.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, che ha la rappresentanza legale della cooperativa, e il Vice-Presidente.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che lo richieda il Presidente o un terzo dei consiglieri. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È responsabile dell'amministrazione della cooperativa (art. 2380-bis c.c.).
10.
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della cooperativa. Si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

Quorum assemblea ordinaria: Maggioranza dei soci in prima convocazione; qualsiasi numero in seconda convocazione.
Quorum assemblea straordinaria: 2/3 dei soci in prima convocazione; 1/3 in seconda convocazione.

Ogni socio ha un solo voto (art. 2538 c.c.). I soci persone giuridiche possono farsi rappresentare da un delegato.
11.
BILANCIO, UTILI E RISTORNI
Il bilancio è predisposto dal Consiglio e approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Gli utili netti annuali sono destinati come segue (art. 2545-quater c.c.):
• Almeno 30% degli utili netti alla riserva legale indivisibile
3% degli utili netti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (L. 59/1992, art. 11)
• La parte residua come deliberato dall'Assemblea, nei limiti di legge

Ristorni (art. 2545-sexies c.c.): I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori in proporzione alla quantità di lavoro prestato, nella misura massima del 30% del compenso complessivo ricevuto
12.
ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio per i seguenti motivi (art. 2533 c.c.):
Mancato versamento della quota sociale entro 6 mesi dall'ammissione, assenza ingiustificata dall'attività per oltre 6 mesi consecutivi, comportamento gravemente incompatibile con le finalità della cooperativa

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo contraddittorio con il socio interessato, con comunicazione motivata. Il socio escluso può proporre opposizione all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione. In caso di esclusione, il socio ha diritto al rimborso della quota nei termini previsti dall'art. 2535 c.c.
13.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge (art. 2545-duodecies c.c.) e per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto al Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Confcooperative/Legacoop), ai sensi dell'art. 2514 c.c.
14.
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE
La cooperativa nomina il Collegio Sindacale o un Revisore Unico nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. (capitale superiore a 120.000 EUR, o superamento dei limiti dell'art. 2477 c.c. per due esercizi consecutivi). L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sulla gestione sociale. La cooperativa è altresì soggetta alla vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.Lgs. 220/2002.
15.
RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI
(a) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di società cooperative (artt. 2511-2548 c.c.), alle leggi speciali vigenti e, in quanto compatibili, alle norme sulle società a responsabilità limitata (art. 2519 c.c.).
(b) Le controversie tra soci, o tra soci e la cooperativa, potranno essere deferite a un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 2543 c.c.
(c) L'invalidità di una singola clausola non pregiudica la validità delle restanti (art. 1419 c.c.).
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
SOCIO FONDATORE
Cooperativa Sociale Insieme Soc. Coop.
Data: ____________________
SOCIO FONDATORE
[Socio Fondatore 2]
Data: ____________________
SOCIO FONDATORE
[Socio Fondatore 3]
Data: ____________________

Cos'è lo statuto di una società cooperativa?

La società cooperativa è un tipo di società disciplinata dagli artt. 2511-2548 del Codice Civile, caratterizzata dallo scopo mutualistico: la cooperativa ha come oggetto principale la fornitura di beni, servizi o opportunità di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. Lo statuto è l'atto fondamentale che disciplina la vita della cooperativa: insieme all'atto costitutivo stipulato per atto pubblico notarile, definisce le regole operative, gli organi di governance, i diritti e i doveri dei soci e le condizioni per l'ingresso e l'uscita dalla compagine sociale.

In Italia esistono diversi tipi di cooperative: le cooperative di consumo (che acquistano beni per i soci), le cooperative di produzione e lavoro (che forniscono lavoro ai soci, come le cooperative sociali di tipo A), le cooperative di abitazione (che costruiscono o gestiscono case per i soci), le cooperative agricole e le banche di credito cooperativo (BCC). Le cooperative sociali (L. 381/1991) hanno una disciplina specifica e si suddividono in tipo A (servizi socio-sanitari e educativi) e tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

Le cooperative a mutualità prevalente (che operano prevalentemente con i soci) godono di significative agevolazioni fiscali ai sensi del DPR 601/1973: la deducibilità delle somme destinate a riserve indivisibili e l'esenzione parziale degli utili dalla tassazione. Per essere considerate a mutualità prevalente, le cooperative devono rispettare i requisiti dell'art. 2512 c.c. e inserire nello statuto le clausole mutualistiche obbligatorie: divieto di distribuire dividendi superiori all'interesse massimo legale, divieto di distribuire riserve tra i soci durante la vita della cooperativa e obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di scioglimento.

Cosa include questo modello

Il modello di statuto cooperativo di Doxuno include tutte le clausole richieste dal Codice Civile e dalla normativa cooperativistica, con le clausole mutualistiche obbligatorie per le cooperative a mutualità prevalente.

Denominazione e sede

Nome della cooperativa con indicazione della forma giuridica e sede legale

Scopo mutualistico e oggetto sociale

Finalità mutualistica, attività svolta e servizi offerti ai soci

Categorie di soci

Soci cooperatori, soci finanziatori (ex art. 2526 c.c.), requisiti e procedura di ammissione

Capitale e quote sociali

Capitale variabile, valore nominale delle quote e limiti al possesso

Assemblea dei soci

Diritto di voto (testa per testa), quorum e materie riservate all'assemblea

Consiglio di Amministrazione

Composizione, nomina, poteri e durata del CDA

Ripartizione degli utili (Expert)

Ristorno ai soci, dividendi, riserva legale e fondo mutualistico obbligatorio

Clausole mutualistiche (Expert)

Clausole obbligatorie per le cooperative a mutualità prevalente e le agevolazioni fiscali

Come creare lo statuto della cooperativa

Redigere uno statuto cooperativo conforme al Codice Civile con Doxuno è guidato. Il modello include tutte le clausole necessarie per la cooperativa a mutualità prevalente.

  1. 1

    Scegli il tipo di cooperativa

    Decidi il tipo di cooperativa: di consumo, di produzione e lavoro, sociale (L. 381/1991), agricola o di abitazione. Il tipo influenza le clausole statutarie specifiche e le agevolazioni fiscali applicabili.

  2. 2

    Definisci denominazione e oggetto sociale

    Scegli il nome della cooperativa (deve contenere le parole 'cooperativa' o 'coop') e descrivi l'oggetto sociale con chiarezza: cosa produce o fornisce la cooperativa e in che modo avvantaggia i soci.

  3. 3

    Regola l'ammissione e il recesso dei soci

    Indica i requisiti per diventare socio (es. qualifica professionale per cooperative di lavoro), la procedura di ammissione (domanda, delibera del CDA), le condizioni di recesso e di esclusione.

  4. 4

    Struttura gli organi sociali

    Definisci la composizione dell'assemblea (il principio del voto pro capite), il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale (se obbligatorio) e l'eventuale Direzione. Specifica durata, poteri e compensi.

  5. 5

    Includi le clausole mutualistiche

    Per le cooperative a mutualità prevalente, includi le clausole obbligatorie: divieto di distribuzione di dividendi superiori all'interesse massimo, divieto di distribuzione di riserve e devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di scioglimento.

  6. 6

    Stipula per atto notarile

    Lo statuto e l'atto costitutivo della cooperativa devono essere stipulati per atto pubblico notarile. Dopo la stipula, la cooperativa si iscrive nel Registro delle Imprese e, se a mutualità prevalente, nell'Albo delle Società Cooperative.

Considerazioni legali

La società cooperativa è soggetta a norme specifiche che la differenziano dalle società ordinarie. Le clausole mutualistiche sono inderogabili per le cooperative che vogliono mantenere le agevolazioni fiscali.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale specializzata. La costituzione di una cooperativa richiede obbligatoriamente l'intervento di un notaio per la stipula dell'atto costitutivo. Raccomandiamo la consulenza di un avvocato o commercialista specializzato in diritto cooperativistico.

Verificato da esperti legali

Disciplina delle cooperative — artt. 2511-2548 c.c.

L'art. 2511 c.c. definisce la cooperativa come società con numero di soci non inferiore a nove (o tre in casi particolari), con scopo mutualistico. L'art. 2512 c.c. definisce le cooperative a mutualità prevalente e le relative clausole obbligatorie. L'art. 2514 c.c. elenca le clausole mutualistiche: dividendi massimi, riserve indivisibili, devoluzione del patrimonio. L'art. 2526 c.c. consente l'emissione di strumenti finanziari e l'ammissione di soci finanziatori.

Cooperative sociali — L. 381/1991

Le cooperative sociali (L. 381/1991) hanno una disciplina specifica: le cooperative di tipo A gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi; le cooperative di tipo B svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione). Le cooperative di tipo B devono avere almeno il 30% di soci svantaggiati.

Agevolazioni fiscali — DPR 601/1973 e D.Lgs. 112/2017

Le cooperative a mutualità prevalente godono di agevolazioni fiscali: esenzione dall'IRES per le somme destinate a riserve indivisibili (art. 12 DPR 601/1973) e riduzione dell'IRES per i dividendi distribuiti ai soci. Il D.Lgs. 112/2017 ha introdotto la figura dell'Impresa Sociale, che può essere costituita anche in forma cooperativa, con specifici requisiti e agevolazioni per le attività di interesse generale.

Controllo e vigilanza — D.Lgs. 220/2002

Le cooperative sono soggette alla vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) attraverso le Associazioni nazionali di rappresentanza (Legacoop, Confcooperative, AGCI, UNCI). La vigilanza comprende revisioni periodiche (ogni anno per le cooperative di dimensione maggiore, ogni due anni per quelle minori). Le cooperative aderenti alle associazioni di rappresentanza vengono vigilate dalle associazioni stesse.

Domande frequenti

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