Doxuno
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Modello gratuito di Statuto per Associazione

Costituisci la tua associazione con uno statuto conforme al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e agli artt. 14-42 del Codice Civile. Il documento definisce lo scopo sociale, la struttura degli organi, le regole per i soci, il patrimonio e le norme per il funzionamento dell'associazione.

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STATUTO ASSOCIAZIONE
Associazione Culturale Meridiana
Sede: Via Roma 42, 20121 Milano (MI)
A tempo indeterminato
È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'associazione denominata Associazione Culturale Meridiana con sede legale in Via Roma 42, 20121 Milano (MI). L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 117/2017.
1.
DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita l'associazione denominata Associazione Culturale Meridiana (di seguito "l'Associazione"), ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017. La sede legale è stabilita in Via Roma 42, 20121 Milano (MI). Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può istituire sedi secondarie, delegazioni e circoli in Italia e all'estero.
2.
SCOPO E FINALITÀ
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

Promuovere la cultura, le arti visive, la musica e la coesione sociale attraverso eventi, laboratori e iniziative aperte alla comunità, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce svantaggiate della popolazione

L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, collaborare con enti pubblici e privati, aderire a reti associative e partecipare a bandi e avvisi pubblici per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017.
3.
DURATA
La durata dell'Associazione è A tempo indeterminato. Lo scioglimento anticipato potrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. e dal presente statuto.
4.
ASSOCIATI
Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che condividano le finalità dell'Associazione e ne accettino lo statuto e il regolamento interno.

Le categorie di associati sono:
Soci fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo. Soci ordinari: persone fisiche ammesse dal Consiglio. Soci onorari: personalità di rilevante merito designate dall'Assemblea. Soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche che versano una quota aumentata

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. In caso di rigetto, il richiedente può ricorrere all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 117/2017. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota hanno uguali diritti, compreso il diritto di voto in Assemblea (art. 18 Cost.).
5.
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Ogni associato ha diritto a:
• Partecipare alle attività dell'Associazione
• Votare in Assemblea e accedere alle cariche sociali (se persona fisica maggiorenne)
• Essere informato sull'attività dell'Associazione e prendere visione dei libri sociali
• Recedere dall'Associazione in qualsiasi momento con comunicazione scritta

Ogni associato ha l'obbligo di:
• Versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti
• Rispettare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali
• Contribuire al perseguimento degli scopi associativi con lealtà e correttezza
6.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota. Si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. Si riunisce in sede straordinaria quando lo richiedono il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati.

Competenze: Organo sovrano. Riunione ordinaria annuale entro aprile. Convocazione straordinaria su richiesta del Presidente o di 1/10 degli associati. Delibere ordinarie: maggioranza dei presenti. Delibere straordinarie: 3/4 degli associati

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione (almeno metà degli associati), e con qualsiasi numero in seconda convocazione. Le deliberazioni straordinarie (modifica statuto, scioglimento) richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21, co. 2 c.c.).
7.
CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo con le seguenti caratteristiche:

Da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari. Durata: 3 anni, rieleggibili. Riunione almeno 2 volte l'anno. Delibere a maggioranza semplice

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. È convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni volta che lo richiedano almeno un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea, e cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari.
8.
PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, dando esecuzione alle relative deliberazioni. In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
9.
QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno per l'esercizio successivo. La quota attuale è fissata in 50 EUR/anno soci ordinari; 100 EUR/anno soci sostenitori.

La quota è dovuta per intero, indipendentemente dalla data di ammissione. Non è trasferibile, né rimborsabile in caso di recesso o esclusione. La mancata corresponsione della quota entro il termine stabilito comporta la decadenza dalla qualità di associato, previa diffida scritta e decorso il termine di 30 giorni.
10.
RECESSO ED ESCLUSIONE
Il recesso volontario può essere esercitato dall'associato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
and#x2022; Mancato pagamento della quota per 2 anni consecutivi and#x2022; Comportamento lesivo degli interessi associativi and#x2022; Violazione reiterata delle norme statutarie

Il provvedimento di esclusione, motivato, è comunicato all'interessato con raccomandata o PEC. L'associato escluso può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dalla notifica.
11.
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
Quote associative, donazioni e liberalità, contributi pubblici e privati, proventi da attività culturali e didattiche, rimborsi spese, rendite patrimoniali

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore degli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 8, co. 2 D.Lgs. 117/2017.
12.
BILANCIO DI ESERCIZIO
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d'esercizio (rendiconto per cassa o stato patrimoniale, a seconda delle soglie di ricavi previste dall'art. 13 D.Lgs. 117/2017), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio approvato e depositato presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ove applicabile. I documenti contabili sono conservati per almeno 10 anni.
13.
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21, co. 3 c.c.), o per le cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto:
Il patrimonio residuo è devoluto ad altre associazioni culturali con finalità analoghe iscritte al RUNTS, previo parere dell'Ufficio Regionale competente

È fatto divieto di distribuire agli associati il patrimonio residuo.
14.
COMPLIANCE ETS E DISPOSIZIONI FINALI
L'Associazione intende iscriversi al RUNTS nella sezione APS (Associazione di Promozione Sociale) ai sensi degli artt. 35-42 D.Lgs. 117/2017

L'Associazione si conforma pienamente al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e ai provvedimenti attuativi, con particolare riferimento a:
• Divieto di distribuzione degli utili (art. 8 D.Lgs. 117/2017)
• Obbligo di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)
• Obblighi di rendicontazione e trasparenza (art. 13 D.Lgs. 117/2017)
• Statuto conforme ai requisiti dell'art. 21 D.Lgs. 117/2017 per eventuale qualifica ODV, APS o altro ente del Terzo Settore

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria e, ove richiesto, comunicate all'Ufficio RUNTS competente.
15.
DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO
(a) Integralità: Il presente statuto costituisce l'atto fondamentale dell'Associazione e ne regola l'intera vita associativa.
(b) Regolamento interno: Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia al regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.
(c) Legge applicabile: Per quanto non disciplinato, si applicano gli artt. 14-42 del Codice Civile, il D.Lgs. 117/2017 e le leggi speciali vigenti in materia di enti del Terzo Settore.
(d) Norma di chiusura: In caso di contrasto tra le disposizioni del presente statuto e le norme di legge inderogabili, queste ultime prevalgono. L'invalidità di una singola clausola non pregiudica la validità delle restanti (art. 1419 c.c.).
SOCIO FONDATORE
Associazione Culturale Meridiana
Data: ____________________

Cos'è lo statuto di un'associazione?

Lo statuto è il documento fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di un'associazione. Insieme all'atto costitutivo, lo statuto forma il quadro giuridico dell'ente. In Italia, le associazioni riconosciute (con personalità giuridica) sono disciplinate dagli artt. 14-35 del Codice Civile; le associazioni non riconosciute dagli artt. 36-42 c.c. Con l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), le associazioni che svolgono attività di interesse generale e intendono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) devono adeguare il proprio statuto ai requisiti previsti dal Codice.

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) disciplina le Organizzazioni di Volontariato (OdV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS), le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS in transizione) e gli altri Enti del Terzo Settore (ETS). Lo statuto di un ETS deve contenere obbligatoriamente: la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'assenza di scopo di lucro, le attività di interesse generale svolte, i diritti e i doveri degli associati, le condizioni di ammissione, gli organi sociali con le rispettive competenze, le modalità di scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

Per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) si applicano le norme specifiche emanate dal CONI e dal Registro CONI/SportReg. Per le associazioni culturali, di promozione sociale o di volontariato che non si iscrivono al RUNTS, si applicano le norme del Codice Civile. La scelta del tipo di associazione influenza il regime fiscale: le APS e le OdV iscritte al RUNTS godono di agevolazioni fiscali specifiche previste dagli artt. 82-104 del D.Lgs. 117/2017.

Cosa include questo modello

Il modello di statuto associativo di Doxuno include tutte le clausole richieste dal Codice del Terzo Settore per le associazioni che intendono iscriversi al RUNTS o che operano in regime associativo tradizionale.

Denominazione e sede

Nome dell'associazione, sede legale e eventuale rete di sedi territoriali

Scopo e attività

Finalità istituzionale, attività di interesse generale svolte e assenza di scopo di lucro

Soci: categorie e ammissione

Soci ordinari, onorari, benemeriti; procedura di ammissione e requisiti

Diritti e doveri dei soci

Diritto di voto, accesso ai servizi, obblighi di quota associativa e rispetto dello statuto

Assemblea dei soci

Composizione, convocazione, quorum costitutivo e deliberativo, verbale

Organo direttivo

Consiglio direttivo o CDA: composizione, nomina, poteri e durata

Patrimonio e risorse (Expert)

Fonti di finanziamento, patrimonio indivisibile e clausola di non distribuzione degli utili

Scioglimento e liquidazione (Expert)

Cause di scioglimento, procedura di liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo

Come creare lo statuto dell'associazione

Redigere uno statuto associativo conforme al Codice del Terzo Settore con Doxuno è guidato e completo. Il modello copre tutti i requisiti obbligatori.

  1. 1

    Scegli il tipo di associazione

    Decidi se vuoi costituire una APS (Associazione di Promozione Sociale), una OdV (Organizzazione di Volontariato), una ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) o un'associazione non riconosciuta. La scelta influenza i requisiti dello statuto e il regime fiscale.

  2. 2

    Definisci denominazione e sede

    Scegli il nome dell'associazione (che deve essere diverso da nomi già registrati), indica la sede legale e, se previsto, le sedi secondarie. Se ti iscrivi al RUNTS, la denominazione deve contenere l'indicazione della forma giuridica (ETS, APS, OdV).

  3. 3

    Descrivi scopo e attività

    Indica le finalità istituzionali dell'associazione e le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (se intendi iscriverti al RUNTS). Specifica che l'associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili.

  4. 4

    Regola l'assemblea dei soci

    Definisci le modalità di convocazione (termini, metodi), il quorum costitutivo (metà più uno dei soci in prima convocazione) e deliberativo (maggioranza dei presenti) e le decisioni che richiedono quorum qualificati (modifica statuto, scioglimento).

  5. 5

    Componi gli organi direttivi

    Stabilisci la composizione del Consiglio Direttivo (numero di membri, durata del mandato, cause di decadenza), i poteri del Presidente e le funzioni dell'organo di controllo (se obbligatorio).

  6. 6

    Deposita e registra

    Genera il PDF dello statuto. L'atto costitutivo e lo statuto vanno redatti in forma notarile per le associazioni riconosciute o privata scritta per le non riconosciute. La registrazione all'Agenzia delle Entrate è obbligatoria entro 20 giorni dalla costituzione.

Considerazioni legali

Lo statuto associativo deve rispettare il Codice Civile e, per gli enti del Terzo Settore, il D.Lgs. 117/2017. Alcune clausole sono obbligatorie per legge.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale specializzata. Per la costituzione formale di un'associazione riconosciuta o per l'iscrizione al RUNTS, raccomandiamo la consulenza di un notaio o di un avvocato esperto in diritto degli enti non profit.

Verificato da esperti legali

Associazioni riconosciute e non riconosciute — artt. 14-42 c.c.

Le associazioni riconosciute (art. 14 c.c.) hanno personalità giuridica e rispondono delle obbligazioni con il solo patrimonio dell'ente; i soci non sono personalmente responsabili. Le associazioni non riconosciute (art. 36 c.c.) non hanno personalità giuridica e di esse rispondono solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Il riconoscimento si ottiene con decreto della Prefettura o della Regione, previo controllo dello statuto.

Codice del Terzo Settore — D.Lgs. 117/2017

Il D.Lgs. 117/2017 (CTS) prevede requisiti specifici per gli Enti del Terzo Settore (ETS): assenza di scopo di lucro (art. 8), divieto di distribuzione degli utili (art. 8, co. 2), svolgimento di attività di interesse generale (art. 5), iscrizione al RUNTS per fruire delle agevolazioni fiscali, organo di controllo obbligatorio per gli ETS con ricavi superiori a 100.000 euro. Lo statuto deve contenere le clausole obbligatorie dell'art. 21 CTS.

Assemblea dei soci — artt. 20-21 c.c. e art. 25 D.Lgs. 117/2017

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. L'art. 21 c.c. prevede che per le deliberazioni di modifica dello statuto sia necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Lo statuto può prevedere quorum più elevati ma non più bassi.

Devoluzione del patrimonio — art. 9 D.Lgs. 117/2017

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione di un ETS, dopo la liquidazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri ETS individuati dall'assemblea, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. È vietata qualsiasi forma di distribuzione del patrimonio ai soci o fondatori. Questa clausola è obbligatoria per gli ETS iscritti al RUNTS e deve essere espressamente prevista nello statuto.

Domande frequenti

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