Modello gratuito di Statuto per Associazione
Costituisci la tua associazione con uno statuto conforme al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e agli artt. 14-42 del Codice Civile. Il documento definisce lo scopo sociale, la struttura degli organi, le regole per i soci, il patrimonio e le norme per il funzionamento dell'associazione.
Promuovere la cultura, le arti visive, la musica e la coesione sociale attraverso eventi, laboratori e iniziative aperte alla comunità, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce svantaggiate della popolazione
L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, collaborare con enti pubblici e privati, aderire a reti associative e partecipare a bandi e avvisi pubblici per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017.
Le categorie di associati sono:
Soci fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo. Soci ordinari: persone fisiche ammesse dal Consiglio. Soci onorari: personalità di rilevante merito designate dall'Assemblea. Soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche che versano una quota aumentata
L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. In caso di rigetto, il richiedente può ricorrere all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 117/2017. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota hanno uguali diritti, compreso il diritto di voto in Assemblea (art. 18 Cost.).
• Partecipare alle attività dell'Associazione
• Votare in Assemblea e accedere alle cariche sociali (se persona fisica maggiorenne)
• Essere informato sull'attività dell'Associazione e prendere visione dei libri sociali
• Recedere dall'Associazione in qualsiasi momento con comunicazione scritta
Ogni associato ha l'obbligo di:
• Versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti
• Rispettare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali
• Contribuire al perseguimento degli scopi associativi con lealtà e correttezza
Competenze: Organo sovrano. Riunione ordinaria annuale entro aprile. Convocazione straordinaria su richiesta del Presidente o di 1/10 degli associati. Delibere ordinarie: maggioranza dei presenti. Delibere straordinarie: 3/4 degli associati
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione (almeno metà degli associati), e con qualsiasi numero in seconda convocazione. Le deliberazioni straordinarie (modifica statuto, scioglimento) richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21, co. 2 c.c.).
Da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari. Durata: 3 anni, rieleggibili. Riunione almeno 2 volte l'anno. Delibere a maggioranza semplice
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. È convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni volta che lo richiedano almeno un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea, e cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari.
La quota è dovuta per intero, indipendentemente dalla data di ammissione. Non è trasferibile, né rimborsabile in caso di recesso o esclusione. La mancata corresponsione della quota entro il termine stabilito comporta la decadenza dalla qualità di associato, previa diffida scritta e decorso il termine di 30 giorni.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
and#x2022; Mancato pagamento della quota per 2 anni consecutivi and#x2022; Comportamento lesivo degli interessi associativi and#x2022; Violazione reiterata delle norme statutarie
Il provvedimento di esclusione, motivato, è comunicato all'interessato con raccomandata o PEC. L'associato escluso può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dalla notifica.
Quote associative, donazioni e liberalità, contributi pubblici e privati, proventi da attività culturali e didattiche, rimborsi spese, rendite patrimoniali
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore degli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 8, co. 2 D.Lgs. 117/2017.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto:
Il patrimonio residuo è devoluto ad altre associazioni culturali con finalità analoghe iscritte al RUNTS, previo parere dell'Ufficio Regionale competente
È fatto divieto di distribuire agli associati il patrimonio residuo.
L'Associazione si conforma pienamente al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e ai provvedimenti attuativi, con particolare riferimento a:
• Divieto di distribuzione degli utili (art. 8 D.Lgs. 117/2017)
• Obbligo di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)
• Obblighi di rendicontazione e trasparenza (art. 13 D.Lgs. 117/2017)
• Statuto conforme ai requisiti dell'art. 21 D.Lgs. 117/2017 per eventuale qualifica ODV, APS o altro ente del Terzo Settore
Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria e, ove richiesto, comunicate all'Ufficio RUNTS competente.
(b) Regolamento interno: Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia al regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.
(c) Legge applicabile: Per quanto non disciplinato, si applicano gli artt. 14-42 del Codice Civile, il D.Lgs. 117/2017 e le leggi speciali vigenti in materia di enti del Terzo Settore.
(d) Norma di chiusura: In caso di contrasto tra le disposizioni del presente statuto e le norme di legge inderogabili, queste ultime prevalgono. L'invalidità di una singola clausola non pregiudica la validità delle restanti (art. 1419 c.c.).
Cos'è lo statuto di un'associazione?
Lo statuto è il documento fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di un'associazione. Insieme all'atto costitutivo, lo statuto forma il quadro giuridico dell'ente. In Italia, le associazioni riconosciute (con personalità giuridica) sono disciplinate dagli artt. 14-35 del Codice Civile; le associazioni non riconosciute dagli artt. 36-42 c.c. Con l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), le associazioni che svolgono attività di interesse generale e intendono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) devono adeguare il proprio statuto ai requisiti previsti dal Codice.
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) disciplina le Organizzazioni di Volontariato (OdV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS), le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS in transizione) e gli altri Enti del Terzo Settore (ETS). Lo statuto di un ETS deve contenere obbligatoriamente: la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'assenza di scopo di lucro, le attività di interesse generale svolte, i diritti e i doveri degli associati, le condizioni di ammissione, gli organi sociali con le rispettive competenze, le modalità di scioglimento e la devoluzione del patrimonio.
Per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) si applicano le norme specifiche emanate dal CONI e dal Registro CONI/SportReg. Per le associazioni culturali, di promozione sociale o di volontariato che non si iscrivono al RUNTS, si applicano le norme del Codice Civile. La scelta del tipo di associazione influenza il regime fiscale: le APS e le OdV iscritte al RUNTS godono di agevolazioni fiscali specifiche previste dagli artt. 82-104 del D.Lgs. 117/2017.
Cosa include questo modello
Il modello di statuto associativo di Doxuno include tutte le clausole richieste dal Codice del Terzo Settore per le associazioni che intendono iscriversi al RUNTS o che operano in regime associativo tradizionale.
Denominazione e sede
Nome dell'associazione, sede legale e eventuale rete di sedi territoriali
Scopo e attività
Finalità istituzionale, attività di interesse generale svolte e assenza di scopo di lucro
Soci: categorie e ammissione
Soci ordinari, onorari, benemeriti; procedura di ammissione e requisiti
Diritti e doveri dei soci
Diritto di voto, accesso ai servizi, obblighi di quota associativa e rispetto dello statuto
Assemblea dei soci
Composizione, convocazione, quorum costitutivo e deliberativo, verbale
Organo direttivo
Consiglio direttivo o CDA: composizione, nomina, poteri e durata
Patrimonio e risorse (Expert)
Fonti di finanziamento, patrimonio indivisibile e clausola di non distribuzione degli utili
Scioglimento e liquidazione (Expert)
Cause di scioglimento, procedura di liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo
Come creare lo statuto dell'associazione
Redigere uno statuto associativo conforme al Codice del Terzo Settore con Doxuno è guidato e completo. Il modello copre tutti i requisiti obbligatori.
- 1
Scegli il tipo di associazione
Decidi se vuoi costituire una APS (Associazione di Promozione Sociale), una OdV (Organizzazione di Volontariato), una ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) o un'associazione non riconosciuta. La scelta influenza i requisiti dello statuto e il regime fiscale.
- 2
Definisci denominazione e sede
Scegli il nome dell'associazione (che deve essere diverso da nomi già registrati), indica la sede legale e, se previsto, le sedi secondarie. Se ti iscrivi al RUNTS, la denominazione deve contenere l'indicazione della forma giuridica (ETS, APS, OdV).
- 3
Descrivi scopo e attività
Indica le finalità istituzionali dell'associazione e le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (se intendi iscriverti al RUNTS). Specifica che l'associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili.
- 4
Regola l'assemblea dei soci
Definisci le modalità di convocazione (termini, metodi), il quorum costitutivo (metà più uno dei soci in prima convocazione) e deliberativo (maggioranza dei presenti) e le decisioni che richiedono quorum qualificati (modifica statuto, scioglimento).
- 5
Componi gli organi direttivi
Stabilisci la composizione del Consiglio Direttivo (numero di membri, durata del mandato, cause di decadenza), i poteri del Presidente e le funzioni dell'organo di controllo (se obbligatorio).
- 6
Deposita e registra
Genera il PDF dello statuto. L'atto costitutivo e lo statuto vanno redatti in forma notarile per le associazioni riconosciute o privata scritta per le non riconosciute. La registrazione all'Agenzia delle Entrate è obbligatoria entro 20 giorni dalla costituzione.
Considerazioni legali
Lo statuto associativo deve rispettare il Codice Civile e, per gli enti del Terzo Settore, il D.Lgs. 117/2017. Alcune clausole sono obbligatorie per legge.
Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale specializzata. Per la costituzione formale di un'associazione riconosciuta o per l'iscrizione al RUNTS, raccomandiamo la consulenza di un notaio o di un avvocato esperto in diritto degli enti non profit.
Verificato da esperti legali
Associazioni riconosciute e non riconosciute — artt. 14-42 c.c.
Le associazioni riconosciute (art. 14 c.c.) hanno personalità giuridica e rispondono delle obbligazioni con il solo patrimonio dell'ente; i soci non sono personalmente responsabili. Le associazioni non riconosciute (art. 36 c.c.) non hanno personalità giuridica e di esse rispondono solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Il riconoscimento si ottiene con decreto della Prefettura o della Regione, previo controllo dello statuto.
Codice del Terzo Settore — D.Lgs. 117/2017
Il D.Lgs. 117/2017 (CTS) prevede requisiti specifici per gli Enti del Terzo Settore (ETS): assenza di scopo di lucro (art. 8), divieto di distribuzione degli utili (art. 8, co. 2), svolgimento di attività di interesse generale (art. 5), iscrizione al RUNTS per fruire delle agevolazioni fiscali, organo di controllo obbligatorio per gli ETS con ricavi superiori a 100.000 euro. Lo statuto deve contenere le clausole obbligatorie dell'art. 21 CTS.
Assemblea dei soci — artt. 20-21 c.c. e art. 25 D.Lgs. 117/2017
L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. L'art. 21 c.c. prevede che per le deliberazioni di modifica dello statuto sia necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Lo statuto può prevedere quorum più elevati ma non più bassi.
Devoluzione del patrimonio — art. 9 D.Lgs. 117/2017
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione di un ETS, dopo la liquidazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri ETS individuati dall'assemblea, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. È vietata qualsiasi forma di distribuzione del patrimonio ai soci o fondatori. Questa clausola è obbligatoria per gli ETS iscritti al RUNTS e deve essere espressamente prevista nello statuto.
Domande frequenti
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