Modello gratuito di Sollecito di Pagamento
Il sollecito di pagamento è lo strumento più efficace per recuperare un credito prima di adire le vie legali. Con questo modello conforme agli artt. 1218 e 1219 del Codice Civile puoi inviare una richiesta formale di pagamento, indicare gli interessi di mora e scaricare il PDF in pochi minuti.
Riferimento: Fattura n. 456/2025 del 10/01/2025
Importo dovuto: 3.500,00 EUR
Scadenza originale: 10 febbraio 2025
Si invita cortesemente Tech Solutions S.p.A. a provvedere al saldo della suddetta somma entro e non oltre il 30 aprile 2025.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT60X0542811101000000654321
Intestato a: Ferretti Consulting S.r.l.
Si prega di indicare nella causale del bonifico il numero della fattura di riferimento (456/2025).
La presente lettera costituisce formale messa in mora ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile. Si ricorda che dalla data di scadenza dell'obbligazione decorrono gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1224 c.c. Per le transazioni commerciali tra imprese, si applica il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di ritardi nei pagamenti, con interessi al tasso legale maggiorato di 8 punti percentuali.
Qualora il pagamento fosse già stato effettuato, si prega di considerare la presente come non ricevuta e di voler cortesemente trasmettere copia della contabile di pagamento.
In mancanza di riscontro entro il termine indicato, ci vedremo costretti a procedere con le opportune azioni legali a tutela del credito, con addebito degli interessi maturati, delle spese legali e processuali a carico del debitore.
Cos'è un sollecito di pagamento?
Il sollecito di pagamento è la comunicazione scritta con cui il creditore richiede formalmente al debitore il pagamento di una somma scaduta e non corrisposta. Si distingue dalla messa in mora vera e propria (art. 1219 c.c.) per il tono — più bonario nelle prime fasi — ma, se redatto correttamente, può produrre gli stessi effetti giuridici: interrompere la prescrizione del credito (art. 2943 c.c.) e costituire prova dell'avvenuta richiesta in caso di successivo contenzioso. Il sollecito è il primo atto della catena del recupero crediti: prima del decreto ingiuntivo, prima dell'azione giudiziaria.
Il sollecito di pagamento ha effetti pratici rilevanti. Ai sensi del D.Lgs. 231/2002 (attuativo della Direttiva 2000/35/CE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), decorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura (o, in mancanza, dalla data di ricezione della merce o del servizio), il creditore ha diritto automaticamente agli interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, senza necessità di costituzione in mora. Per i crediti tra privati (rapporti non commerciali), si applicano invece gli interessi legali ex art. 1284 c.c. e la costituzione in mora è regolata dall'art. 1219 c.c.
Il sollecito può essere inviato a qualsiasi debitore: privato, professionista, azienda o ente pubblico. Per le pubbliche amministrazioni il D.Lgs. 231/2002, art. 4, prevede regole specifiche con termini di pagamento di 30 giorni (eccezionalmente 60) e interessi automatici. Per ottenere il massimo effetto giuridico, il sollecito deve essere inviato con raccomandata A/R o via PEC, in modo da poter dimostrare data di ricezione e contenuto in caso di lite.
Cosa include questo modello
Il modello di sollecito di pagamento di Doxuno include tutti gli elementi per una richiesta formale ed efficace ai fini del recupero del credito.
Dati del creditore
Nome/ragione sociale, indirizzo, codice fiscale/P.IVA
Dati del debitore
Identità e recapiti del soggetto inadempiente
Riferimento alla fattura o contratto
Numero fattura, data e importo scaduto oggetto del sollecito
Importo dovuto
Capitale scaduto, interessi di mora e totale richiesto
Termine di pagamento
Scadenza entro cui effettuare il pagamento (in genere 15-30 giorni)
Avviso di azioni legali
Avvertenza che in caso di mancato pagamento si procederà per vie legali
Come creare il tuo sollecito di pagamento
Un sollecito efficace deve essere preciso, formale e documentato. Ecco i passaggi fondamentali.
- 1
Raccogli la documentazione del credito
Tieni a portata di mano la fattura o il contratto da cui nasce il credito, la data di scadenza e l'eventuale corrispondenza precedente con il debitore.
- 2
Indica l'importo preciso
Specifica il capitale scaduto, il tasso di interesse di mora applicabile (interessi legali o interessi D.Lgs. 231/2002 per rapporti commerciali) e il totale complessivo richiesto.
- 3
Fissa un termine chiaro
Indica una scadenza entro cui il pagamento deve essere effettuato (generalmente 15 o 30 giorni dalla ricezione), dopodiché avverti che procederai per vie legali o tramite agenzia di recupero crediti.
- 4
Scegli un tono appropriato alla fase
Il primo sollecito può essere bonario. Il secondo già più formale. Il terzo deve essere esplicito: indica le conseguenze concrete (decreto ingiuntivo, segnalazione a CR, azione legale).
- 5
Invia con raccomandata A/R o PEC
Scarica il PDF, firmalo e invialo con raccomandata A/R o tramite PEC. Conserva la ricevuta come prova dell'invio e della ricezione, essenziale in caso di recupero giudiziale.
Considerazioni legali
Il sollecito di pagamento produce effetti giuridici rilevanti: interrompe la prescrizione, fonda il diritto agli interessi di mora e precede l'eventuale azione giudiziaria.
Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale.
Verificato da esperti legali
Costituzione in mora — art. 1219 c.c.
L'art. 1219 c.c. prevede che il debitore sia costituito in mora mediante intimazione o richiesta scritta. La costituzione in mora è necessaria per far decorrere gli interessi moratori nei rapporti tra privati (art. 1224 c.c.) e per fissare il momento da cui il debitore risponde anche del caso fortuito (art. 1221 c.c.). Per le obbligazioni con termine, la mora opera di diritto (art. 1219, co. 2, n. 1, c.c.) senza necessità di intimazione.
Interessi di mora nelle transazioni commerciali — D.Lgs. 231/2002
Per le transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e PA, il D.Lgs. 231/2002 prevede che gli interessi moratori decorrano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali (8 per le imprese, 8 per la PA). Il creditore ha anche diritto a un importo forfettario di almeno €40 per i costi di recupero (art. 6 D.Lgs. 231/2002). Clausole contrattuali che riducono questo tasso in modo gravemente iniquo sono nulle.
Interruzione della prescrizione — art. 2943 c.c.
Il sollecito di pagamento inviato per iscritto interrompe la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2943 c.c. Dal momento della comunicazione, il termine prescrizionale ricomincia a decorrere dall'inizio. Per i crediti commerciali il termine ordinario è di 10 anni (art. 2946 c.c.). È fondamentale che il sollecito venga inviato con modalità che consentano la prova della ricezione.
Decreto ingiuntivo come strumento successivo — artt. 633-656 c.p.c.
Se il debitore non risponde al sollecito entro il termine indicato, il creditore può richiedere al tribunale competente un decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.), che è un provvedimento di condanna al pagamento emesso inaudita altera parte. Il decreto ingiuntivo richiede la prova scritta del credito (fattura, contratto, ricevuta di consegna). La raccomandata A/R del sollecito costituisce prova dell'avvenuta richiesta e del rifiuto del debitore.
Domande frequenti
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