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Modello gratuito di Rinuncia all'Eredità

Rinunciare all'eredità è un diritto che permette di evitare di acquisire i debiti del defunto insieme ai beni. Con questo modello conforme agli artt. 470-480 del Codice Civile puoi prepararti per la dichiarazione da rendere davanti al notaio o al cancelliere del tribunale.

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Marco Ferretti
C.F.: FRTMRC85T10H501R · Via Roma 42, 20121 Milano (MI)
Milano, 15 aprile 2025
Agli Eredi e Aventi Causa
Successione di Giovanni Ferretti
OGGETTO
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'EREDITA' — Artt. 519-527 Codice Civile
Avvertenza: La rinuncia all'eredità deve essere resa con atto formale davanti al notaio o al cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (art. 519 c.c.). Il presente documento è una comunicazione preliminare di intenzione, utile a informare gli altri eredi e a predisporre l'atto formale. Non produce gli effetti giuridici della rinuncia fino al perfezionamento nelle forme di legge.
EREDE RINUNCIANTE
NOME E COGNOMEMarco Ferretti
CODICE FISCALEFRTMRC85T10H501R
NATO/A AMilano il 10 dicembre 1985
RESIDENTE INVia Roma 42, 20121 Milano (MI)
RAPPORTO CON IL DEFUNTOfiglio
DE CUIUS (DEFUNTO/A)
NOME E COGNOMEGiovanni Ferretti
CODICE FISCALEFRTGVN50A01H501Z
NATO/A AMilano
DECEDUTO/A IL15 gennaio 2025
ULTIMO DOMICILIOVia del Corso 10, 20121 Milano (MI)
Il/La sottoscritto/a Marco Ferretti, nato/a a Milano il 10 dicembre 1985, C.F. FRTMRC85T10H501R, residente in Via Roma 42, 20121 Milano (MI), in qualità di figlio del/della defunto/a Giovanni Ferretti, con la presente comunica l'intenzione di rinunciare all'eredità del/della medesimo/a.
Apertura della Successione

La successione di Giovanni Ferretti, C.F. FRTGVN50A01H501Z, nato/a a Milano, si è aperta in data 15 gennaio 2025 presso l'ultimo domicilio in Via del Corso 10, 20121 Milano (MI), ai sensi dell'art. 456 del Codice Civile.
Dichiarazione di Rinuncia

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 519 e seguenti del Codice Civile, dichiara la propria intenzione di rinunciare all'eredità del/della defunto/a sopra indicato/a, rifiutando ogni diritto e ogni obbligo derivante dalla successione, inclusi i debiti ereditari.
Motivazione

Il sottoscritto rinuncia all'eredità del proprio padre Giovanni Ferretti in quanto, da una prima valutazione, il passivo ereditario (debiti bancari e fiscali) risulta superiore all'attivo patrimoniale. La rinuncia viene effettuata per tutelare il proprio patrimonio personale da eventuali azioni dei creditori del defunto.
Effetti della Rinuncia (art. 521 c.c.)

Il/La dichiarante prende atto che:
• per effetto della rinuncia, sarà considerato/a come se non fosse mai stato/a chiamato/a all'eredità (art. 521 c.c.);
• la rinuncia opera retroattivamente dalla data di apertura della successione;
• la quota ereditaria rinunciata si accresce a favore degli altri coeredi o, in mancanza, si devolve secondo le norme della successione legittima;
• ai sensi dell'art. 467 c.c., i discendenti del rinunciante potranno subentrare per rappresentazione.
Assenza di Atti di Accettazione

Il/La dichiarante conferma di non aver compiuto alcun atto che possa configurare accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 del Codice Civile, e in particolare di non aver sottratto o nascosto beni ereditari (art. 527 c.c.).
Formalità dell'Atto di Rinuncia

Il/La dichiarante si impegna a rendere la presente rinuncia nelle forme previste dall'art. 519 c.c., mediante atto ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e a curarne l'iscrizione nel registro delle successioni. Si rende disponibile a coordinare la procedura con gli altri eredi e con il notaio di riferimento.
DISTINTI SALUTI,
Marco Ferretti
C.F.: FRTMRC85T10H501R
Data: ____________________

Cos'è la rinuncia all'eredità?

La rinuncia all'eredità è la dichiarazione formale con cui il chiamato all'eredità (erede potenziale) decide di non acquisire la qualità di erede, rinunciando sia ai beni che alle passività del defunto. Il Codice Civile italiano, agli artt. 470-480, disciplina l'istituto della rinuncia all'eredità come alternativa all'accettazione pura e semplice e all'accettazione con beneficio d'inventario. La rinuncia ha effetto retroattivo: il rinunciante si considera come se non fosse mai stato chiamato.

La rinuncia è particolarmente importante quando l'eredità è gravata da debiti superiori ai beni: in quel caso accettarla significherebbe dover pagare i debiti del defunto con il proprio patrimonio personale. Al contrario, rinunciando, il chiamato non acquisisce né i beni né le passività. La rinuncia deve essere sempre conveniente: se il passivo è inferiore all'attivo, è preferibile accettare con beneficio d'inventario (artt. 484-511 c.c.) per limitare la responsabilità ai beni ereditari.

La rinuncia deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale competente. Non può essere fatta informalmente, per lettera o in modo implicito. Deve avvenire entro il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità (10 anni dalla morte del de cuius ai sensi dell'art. 480 c.c.). La rinuncia è definitiva: non può essere revocata salvo che l'erede rinunciante provi che è stata determinata da violenza o dolo. Il rinunciante può comunque accettare l'eredità se nel frattempo non vi hanno accettato gli altri chiamati.

Cosa include questo modello

Il modello di rinuncia all'eredità di Doxuno include tutte le informazioni necessarie per preparare la dichiarazione da presentare al notaio o al cancelliere.

Dati del rinunciante

Generalità complete, codice fiscale e documento di identità

Dati del de cuius

Nome, data e luogo di nascita e di morte del defunto

Dichiarazione di rinuncia

Manifestazione chiara e inequivocabile della volontà di rinunciare

Quota ereditaria rinunciata

Indicazione della quota o dell'intero patrimonio a cui si rinuncia

Eventuale motivazione

Indicazione facoltativa dei motivi della rinuncia

Data e luogo

Data e luogo in cui verrà formalizzata la rinuncia

Come preparare la rinuncia all'eredità

La rinuncia all'eredità richiede un atto formale. Ecco i passaggi per prepararla correttamente.

  1. 1

    Valuta la convenienza della rinuncia

    Prima di rinunciare, verifica con attenzione lo stato del patrimonio ereditario: beni, debiti, ipoteche, fideiussioni prestate dal defunto. Se il passivo supera l'attivo, la rinuncia è conveniente. Se il passivo è inferiore, considera l'accettazione con beneficio d'inventario.

  2. 2

    Verifica di essere nel termine

    Il diritto di accettare l'eredità (e quindi di rinunciare) si prescrive in 10 anni dalla morte del de cuius (art. 480 c.c.). Se hai ricevuto diffide dai creditori del defunto, il tribunale può fissare un termine più breve.

  3. 3

    Prepara la documentazione

    Raccogli: documento di identità, codice fiscale, certificato di morte del de cuius, eventuale testamento e qualsiasi documento che attesti la tua qualità di chiamato all'eredità.

  4. 4

    Compila il modello

    Prepara la dichiarazione con i dati del rinunciante e del de cuius. Il modello ti servirà come bozza da presentare al notaio o al cancelliere.

  5. 5

    Presenta la dichiarazione davanti al notaio o al tribunale

    Recati dal notaio o al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione per rendere la dichiarazione formale. Il cancelliere o il notaio redigerà l'atto ufficiale.

Considerazioni legali

La rinuncia all'eredità è un atto formale con effetti definitivi. È fondamentale comprenderne le conseguenze prima di procedere.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale.

Verificato da esperti legali

Rinuncia all'eredità — artt. 470-480 c.c.

Il Codice Civile agli artt. 470-480 disciplina la rinuncia all'eredità. L'art. 519 c.c. prevede che la rinuncia deve essere fatta con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. L'atto è soggetto a registrazione fiscale.

Effetti retroattivi della rinuncia

Il rinunciante si considera come se non fosse mai stato chiamato all'eredità (art. 521 c.c.). La quota del rinunciante si accresce agli altri chiamati o si devolve agli eredi di grado successivo, come stabilito dalla legge o dal testamento.

Termine per la rinuncia — art. 480 c.c.

Il diritto di accettare l'eredità (e quindi di rinunciare) si prescrive in 10 anni dalla morte del de cuius (art. 480 c.c.). I creditori del defunto o altri interessati possono chiedere al tribunale di fissare un termine più breve per la decisione (art. 481 c.c.).

Irrevocabilità e impugnazione

La rinuncia è in linea di principio irrevocabile (art. 525 c.c.), ma può essere impugnata se determinata da violenza o dolo. Può essere revocata nel termine di 10 anni se nel frattempo gli altri chiamati non hanno ancora accettato. L'impugnazione è soggetta a termini di decadenza.

Domande frequenti

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