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Modello gratuito di Riconoscimento di Debito

Il riconoscimento di debito è uno strumento potente per formalizzare un'obbligazione e garantire la restituzione. Con questo modello conforme all'art. 1988 del Codice Civile puoi redigere un atto che crea una presunzione legale a favore del creditore, con piano di rimborso e garanzie.

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RICONOSCIMENTO DI DEBITO
Ai Sensi Dell'art. 1988 Del Codice Civile · 15 Aprile 2025
CREDITORE
Studio Commerciale Rossi
Studio Commerciale Rossi · C.F./P.IVA: 01234567890 · Via Nazionale 45, 00184 Roma (RM)
DEBITORE
Marco Ferretti
Marco Ferretti · C.F./P.IVA: FRTMRC85T10H501R · Via Roma 42, 20121 Milano (MI)
Importo: 25.000,00 EUR
Scadenza: 31 dicembre 2026
Con la presente scrittura privata, il/la sottoscritto/a Marco Ferretti riconosce formalmente di essere debitore nei confronti di Studio Commerciale Rossi della somma indicata nel presente atto. Ai sensi dell'art. 1988 c.c., il presente riconoscimento di debito crea, a favore del Creditore, una presunzione (fino a prova contraria) dell'esistenza dell'obbligazione sottostante, con conseguente inversione dell'onere della prova. La sottoscrizione del presente atto costituisce altresi interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
1.
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO
Il/La sottoscritto/a Marco Ferretti, C.F./P.IVA FRTMRC85T10H501R, residente/con sede in Via Roma 42, 20121 Milano (MI), con la presente scrittura privata riconosce espressamente di essere debitore nei confronti di Studio Commerciale Rossi, C.F./P.IVA 01234567890, della somma complessiva di 25.000,00 EUR. Il presente riconoscimento e reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c., il quale stabilisce che la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale e fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
2.
CAUSA E ORIGINE DEL DEBITO
Il debito di cui al precedente articolo trae origine dalla seguente causa:

Prestito personale concesso in data 15 gennaio 2025 per il finanziamento dell'avvio di attivita commerciale. Il prestito e stato erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente del debitore.

Il Debitore dichiara che l'importo sopra indicato e esatto e corrisponde all'effettivo ammontare del debito alla data del presente atto, rinunciando espressamente a eccepire qualsiasi vizio di forma o difetto di causa del rapporto obbligatorio sottostante.
3.
TERMINE DI RESTITUZIONE
Il Debitore si impegna irrevocabilmente a restituire l'intera somma di 25.000,00 EUR entro e non oltre il 31 dicembre 2026, mediante pagamento nelle mani del Creditore o sul conto corrente da questi indicato. Il mancato pagamento alla scadenza comporta la mora automatica del Debitore senza necessita di costituzione in mora (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.).
4.
INTERESSI DI MORA
In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini stabiliti nel presente atto, il Debitore sara tenuto al pagamento degli interessi di mora nella misura legale vigente ai sensi dell'art. 1282 c.c., ovvero, per debiti commerciali, nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002. Il Creditore si riserva il diritto di richiedere il maggior danno subito in ragione del ritardo (art. 1224, comma 2, c.c.). In ogni caso, il tasso applicato non potra superare il tasso soglia antiusura ai sensi della L. 108/1996.
5.
RINUNCIA ALLE ECCEZIONI
Il Debitore rinuncia espressamente a eccepire qualsiasi compensazione, novazione, remissione, prescrizione o altra eccezione estintiva del credito, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Il presente riconoscimento di debito ha efficacia novativa ai sensi dell'art. 1230 c.c. solo ove espressamente dichiarato dalle parti con successivo atto scritto.
6.
PIANO RATEALE DI AMMORTAMENTO
Il Debitore si impegna a restituire la somma dovuta mediante il pagamento di 12 rate di importo pari a 2200,00 EUR ciascuna, con cadenza mensile, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Le rate saranno versate con le medesime modalita indicate per il saldo finale. In caso di differenza tra l'importo totale delle rate e il capitale riconosciuto, prevale il capitale dichiarato all'art. 1.
7.
INTERESSI CORRISPETTIVI
Sulla somma dovuta maturano interessi corrispettivi al tasso annuo del 3.5%, calcolati dalla data di sottoscrizione del presente atto fino all'effettivo saldo. Gli interessi sono dovuti unitamente a ciascuna rata ovvero, in caso di pagamento in unica soluzione, contestualmente al rimborso del capitale. Ai sensi dell'art. 1283 c.c., non sono dovuti interessi sugli interessi scaduti (anatocismo), salvo successivo accordo scritto. Il tasso pattuito e comunque contenuto entro i limiti del tasso soglia antiusura ai sensi della L. 108/1996.
8.
GARANZIE
A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il Debitore offre le seguenti garanzie:

Fideiussione prestata dal Sig. Paolo Neri, C.F. NREPLA70C03H501W, residente in Via Appia 50, Roma.

Le garanzie offerte restano valide fino all'integrale estinzione del debito. Il Creditore ha diritto di escutere le garanzie in caso di inadempimento del Debitore, anche parziale, senza necessita di preventiva escussione del Debitore principale (art. 1944 c.c., salvo patto di escussione preventiva).
9.
CLAUSOLA ACCELERATORIA — DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza convenuta, o di sopravvenuta insolvenza o deterioramento della situazione patrimoniale del Debitore, quest'ultimo decadra automaticamente dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. e l'intero debito residuo diventera immediatamente esigibile, senza necessita di ulteriore diffida o messa in mora. Il Creditore ha facolta di richiedere, in tale ipotesi, l'immediato pagamento dell'intero importo residuo, oltre agli interessi di mora maturati.
10.
ESTINZIONE ANTICIPATA
Il Debitore ha facolta di estinguere anticipatamente il debito residuo, in tutto o in parte, senza applicazione di penali o commissioni aggiuntive, mediante comunicazione scritta al Creditore con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Il pagamento anticipato comporta la riduzione proporzionale degli interessi corrispettivi eventualmente pattuiti, calcolati fino alla data dell'effettivo versamento.
11.
FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Il presente atto e regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dal presente riconoscimento di debito sara competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Creditore. Prima di adire l'autorita giudiziaria, le parti si impegnano a tentare la risoluzione bonaria della controversia entro 30 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione scritta.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
IL DEBITORE
Marco Ferretti
Data: ____________________
IL CREDITORE (PER ACCETTAZIONE)
Studio Commerciale Rossi
Data: ____________________

Cos'è un riconoscimento di debito?

Il riconoscimento di debito è l'atto con cui il debitore ammette formalmente di dovere una somma di denaro o una prestazione a un creditore. L'art. 1988 del Codice Civile italiano dispone che la promessa di pagamento e il riconoscimento di debito esonerano colui a favore del quale sono fatti dall'onere di provare il rapporto fondamentale: esiste una presunzione legale relativa di esistenza del debito fino a prova contraria da parte del debitore. Questo ha un'importanza pratica enorme: in caso di contenzioso, il creditore non deve provare l'origine del debito.

Il riconoscimento di debito è distinto dal contratto di mutuo (art. 1813 c.c.) e dall'accordo di rateizzazione. Non è uno strumento per creare un nuovo debito, ma per formalizzare per iscritto un debito già esistente — sorto da un prestito non documentato, da forniture di beni o servizi, da danni causati, da pagamenti ricevuti in eccesso, da obbligazioni derivanti da rapporti familiari. Può contenere anche un piano di rimborso rateale.

Il documento deve essere scritto e sottoscritto dal debitore. Non è richiesta una forma speciale (non serve il notaio), salvo che il debito riguardi beni immobili o altri atti soggetti a forma pubblica. È fortemente consigliabile far sottoscrivere il documento in presenza di testimoni o autenticare la firma per conferire data certa e maggiore valore probatorio. Il riconoscimento di debito interrompe anche la prescrizione del credito (art. 2944 c.c.).

Cosa include questo modello

Il modello di riconoscimento di debito di Doxuno include tutte le clausole necessarie per un atto valido e probatoriamente efficace.

Dati delle parti

Debitore e creditore con generalità complete e codice fiscale

Importo del debito

Ammontare preciso del debito riconosciuto in lettere e cifre

Origine del debito

Riferimento al rapporto da cui trae origine l'obbligazione

Piano di rimborso

Rate, scadenze e modalità di pagamento concordate

Interessi

Tasso di interesse eventualmente applicato al capitale

Garanzie

Fideiussione, pegno o altre garanzie a tutela del creditore

Come creare il tuo atto di riconoscimento di debito

Redigere un riconoscimento di debito valido è semplice con il modello Doxuno. Ecco i passaggi fondamentali.

  1. 1

    Indica le parti con precisione

    Inserisci nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza sia del debitore che del creditore.

  2. 2

    Quantifica l'importo del debito

    Indica l'importo esatto del debito riconosciuto, sia in cifre che in lettere, per evitare contestazioni future.

  3. 3

    Descrivi l'origine del debito

    Specifica il rapporto giuridico da cui è sorto il debito: prestito ricevuto, fattura non pagata, danni causati, ecc. Anche una descrizione sintetica è sufficiente.

  4. 4

    Stabilisci il piano di rimborso

    Definisci le modalità di restituzione: importo delle rate, scadenze, modalità di pagamento (bonifico, assegno, contanti) e l'eventuale tasso di interesse.

  5. 5

    Firma davanti a testimoni

    Fai firmare il documento al debitore davanti a due testimoni o fai autenticare la firma per conferire data certa e maggiore forza probatoria.

Considerazioni legali

Il riconoscimento di debito crea una presunzione legale a favore del creditore con importanti effetti sulla prescrizione e sull'onere della prova.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale.

Verificato da esperti legali

Presunzione del rapporto fondamentale — art. 1988 c.c.

L'art. 1988 c.c. dispone che la promessa di pagamento e il riconoscimento di debito dispensano colui a favore del quale sono fatti dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Il debitore può vincere la presunzione solo provando l'inesistenza, l'estinzione o la modificazione del rapporto fondamentale.

Interruzione della prescrizione — art. 2944 c.c.

Il riconoscimento del diritto da parte del debitore interrompe la prescrizione (art. 2944 c.c.). Da questo momento il termine prescrizionale ricomincia a decorrere dal principio. Per i crediti commerciali il termine ordinario è di 10 anni (art. 2946 c.c.).

Interessi e usura

Il riconoscimento di debito può prevedere la corresponsione di interessi. Il tasso non può superare il tasso soglia usura stabilito trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della L. 108/1996. Tassi superiori rendono la clausola sugli interessi nulla per usura.

Forma e valore probatorio

Non è richiesta la forma pubblica notarile per la validità del riconoscimento di debito, salvo che l'obbligazione riguardi beni immobili. Tuttavia, l'autenticazione della firma da parte di un notaio conferisce data certa al documento e ne rafforza il valore probatorio, rendendo più agevole l'ottenimento di un decreto ingiuntivo.

Domande frequenti

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