Modello gratuito di Richiesta di Risarcimento Danni
Hai subito un danno per colpa di terzi? La legge italiana ti tutela con il diritto al risarcimento. Con questo modello conforme agli artt. 1218 e 2043 del Codice Civile puoi formalizzare la richiesta di risarcimento, quantificare i danni subiti e scaricarla in PDF come primo passo prima dell'azione legale.
In data 5 febbraio 2025, presso Incrocio Via Roma / Corso Vittorio Emanuele, Milano, si è verificato il seguente evento:
In data 05/02/2025, alle ore 18:30 circa, mentre percorrevo Via Roma alla guida della mia autovettura Fiat Punto targa AB123CD, il veicolo Audi A3 targa EF456GH non rispettava la precedenza urtando il fianco sinistro della mia vettura. Il sinistro è stato constatato dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto (verbale n. PM/MI/2025/1234).
A seguito dell'evento sopra descritto, il/la sottoscritto/a ha subito i seguenti danni:
1. Danni al veicolo: ammaccatura fianco sinistro, sostituzione portiera e specchietto (preventivo: 2.800,00 EUR).
2. Danno biologico: colpo di frusta certificato dal Pronto Soccorso (referto n. PS-2025-5678), prognosi 15 giorni.
3. Mancato guadagno: impossibilità a lavorare per 10 giorni lavorativi (1.500,00 EUR stimati).
L'importo complessivo richiesto a titolo di risarcimento ammonta a 4.300,00 EUR, come dettagliato sopra, salvo ulteriore quantificazione in sede giudiziaria.
Si allegano alla presente i seguenti documenti a supporto della richiesta:
- Verbale della Polizia Municipale n. PM/MI/2025/1234
- Referto Pronto Soccorso n. PS-2025-5678
- Preventivo carrozzeria Autoriparazioni Rossi
- Fotografie del sinistro (5 immagini)
La presente richiesta è formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c., in forza del quale chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, con qualunque fatto doloso o colposo, è obbligato a risarcire il danno. Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data in cui il fatto si è verificato (art. 2947 c.c.). L'onere della prova del danno, del nesso causale e della colpa grava sul danneggiato (art. 2697 c.c.), prova che il/la sottoscritto/a è in grado di fornire.
Si invita Assicurazioni Generali S.p.A. a provvedere al risarcimento dei danni sopra descritti entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della presente, mediante bonifico bancario o altra modalità concordata.
In mancanza di adeguato riscontro entro il termine indicato, il/la sottoscritto/a si vedrà costretto/a ad adire le competenti sedi giudiziarie per la tutela dei propri diritti, con aggravio delle spese legali e degli interessi di mora a carico del responsabile.
Cos'è una richiesta di risarcimento danni?
La richiesta di risarcimento danni è la comunicazione formale con cui il danneggiato intima al responsabile del danno di corrispondere un indennizzo per i pregiudizi subiti. Il Codice Civile italiano prevede due fonti principali di responsabilità: la responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), che sorge dall'inadempimento di un obbligo contrattuale, e la responsabilità extracontrattuale o aquiliana (art. 2043 c.c.), che sorge dal fatto illecito che causa un danno ingiusto a terzi indipendentemente da un rapporto contrattuale preesistente.
La richiesta stragiudiziale di risarcimento è il primo passo necessario prima di ricorrere al giudice. Ha una duplice funzione: da un lato, costituisce prova documentale dell'avvenuta comunicazione del danno al responsabile, rilevante per il calcolo degli interessi e per dimostrare la mala fede in caso di lite; dall'altro, interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento (art. 2943 c.c.) e può aprire la strada a una composizione bonaria senza dover ricorrere al giudice.
Il danno risarcibile include il danno emergente (pregiudizio diretto: riparazione, spese mediche, valore del bene distrutto) e il lucro cessante (mancato guadagno conseguente al danno) ai sensi dell'art. 1223 c.c. Per la responsabilità extracontrattuale si aggiunge il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), tra cui il danno morale e il danno biologico, che richiedono una valutazione medico-legale e l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano o di Roma per la liquidazione.
Cosa include questo modello
Il modello di richiesta di risarcimento danni di Doxuno include tutte le sezioni necessarie per una richiesta formale e documentata.
Dati del danneggiato
Generalità complete di chi ha subito il danno
Dati del responsabile
Identità del soggetto ritenuto responsabile del danno
Descrizione del fatto
Narrazione dettagliata dell'evento dannoso: quando, dove, come
Quantificazione dei danni
Danno emergente, lucro cessante e danno non patrimoniale
Documenti allegati
Elenco di fatture, scontrini, certificati medici e prove fotografiche
Termine per il pagamento
Termine assegnato per il pagamento del risarcimento
Come creare la tua richiesta di risarcimento danni
Redigere una richiesta di risarcimento efficace richiede documentazione precisa e una narrazione chiara dei fatti. Ecco i passaggi.
- 1
Documenta il danno
Raccogli tutte le prove: foto del danno, fatture di riparazione, scontrini, certificati medici, testimonianze, referti di pronto soccorso. La documentazione è il fondamento della richiesta.
- 2
Identifica la base giuridica
Determina se il danno deriva da inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) o da fatto illecito (art. 2043 c.c.). La distinzione incide sui termini di prescrizione e sull'onere della prova.
- 3
Quantifica i danni
Calcola separatamente il danno emergente (spese sostenute), il lucro cessante (guadagni persi) e il danno non patrimoniale (danno morale o biologico) se applicabile.
- 4
Indica un termine per il pagamento
Assegna un termine ragionevole entro il quale il responsabile deve corrispondere il risarcimento (in genere 30 giorni), con avviso che in caso di mancata risposta procederai per via legale.
- 5
Invia con raccomandata A/R o PEC
Scarica il PDF, firmalo e invialo con raccomandata A/R o via PEC. La prova della ricezione è fondamentale per gli effetti interruttivi della prescrizione.
Considerazioni legali
Il risarcimento del danno in Italia si fonda su norme codificate che distinguono responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale.
Verificato da esperti legali
Responsabilità contrattuale — art. 1218 c.c.
L'art. 1218 c.c. stabilisce che il debitore inadempiente è tenuto a risarcire il danno, salvo che provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nella responsabilità contrattuale l'onere della prova è invertito: il creditore deve solo dimostrare l'inadempimento, il debitore deve provare l'esimente.
Responsabilità aquiliana — art. 2043 c.c.
L'art. 2043 c.c. prevede che chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto (fatto doloso o colposo) è tenuto al risarcimento. Nella responsabilità extracontrattuale l'onere della prova è a carico del danneggiato: deve dimostrare il fatto illecito, il danno, il nesso causale e la colpa o il dolo del responsabile.
Quantificazione del danno — artt. 1223 e 2056 c.c.
Il risarcimento comprende il danno emergente (perdita direttamente subita) e il lucro cessante (mancato guadagno) ai sensi dell'art. 1223 c.c. Per la responsabilità extracontrattuale si applica l'art. 2056 c.c. che richiama queste disposizioni. Il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) è risarcibile nei casi previsti dalla legge o quando la lesione incide su diritti fondamentali della persona.
Prescrizione del diritto al risarcimento
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento varia: 5 anni per la responsabilità da fatto illecito (art. 2947 c.c.); 10 anni per la responsabilità contrattuale (art. 2946 c.c.); 2 anni per i sinistri stradali (art. 2947, co. 2, c.c.). La richiesta di risarcimento interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Domande frequenti
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