Doxuno
Lavoro & HRItalia

Modello gratuito di Patto di Non Concorrenza

Crea un patto di non concorrenza conforme all'art. 2125 del Codice Civile italiano. Il modello include la delimitazione dell'ambito territoriale e merceologico, la durata massima prevista per legge, il corrispettivo adeguato al sacrificio imposto al lavoratore e le clausole di validità. Scarica il PDF in pochi minuti.

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PATTO DI NON CONCORRENZA
Art. 2125 Codice Civile
Data: 15 aprile 2025
Durata: 24 mesi · Territorio: Italia, Svizzera e Unione Europea
DATORE DI LAVORO
Nexus Consulting S.r.l.
Nexus Consulting S.r.l. · P.IVA/C.F.: IT09876543210 · Via Roma 42, 20121 Milano (MI) · Rapp.: Marco Ferretti, Amministratore Unico
LAVORATORE
Anna Colombo
Anna Colombo · C.F.: CLMNNA85E42F205Z · Responsabile Sviluppo Software · Via Garibaldi 15, 20155 Milano (MI)
Nexus Consulting S.r.l. (di seguito "Datore di Lavoro"), in persona del legale rappresentante Marco Ferretti, Amministratore Unico, e Anna Colombo (di seguito "Lavoratore"), premesso che il Lavoratore svolge attivita lavorativa in qualita di Responsabile Sviluppo Software alle dipendenze del Datore e che, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha accesso a informazioni riservate, know-how, strategie commerciali e rapporti con la clientela di rilevante valore economico per il Datore, convengono e stipulano il seguente patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del Codice Civile.
1.
OBBLIGO DI NON CONCORRENZA
Il Lavoratore si obbliga, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro — a qualsiasi titolo essa avvenga (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, scadenza del termine) — a non svolgere, direttamente o indirettamente, le seguenti attivita in concorrenza con quelle del Datore:

Sviluppo software, consulenza informatica, progettazione sistemi IT, cybersecurity, cloud computing e intelligenza artificiale

Il divieto si estende a qualsiasi forma di attivita concorrenziale, sia in qualita di lavoratore subordinato, autonomo, collaboratore, consulente, socio, amministratore o in qualsiasi altra veste.
2.
AMBITO TERRITORIALE
L'obbligo di non concorrenza si applica nell'ambito territoriale di Italia, Svizzera e Unione Europea. Il Lavoratore riconosce che tale limitazione territoriale e proporzionata all'ambito di operativita del Datore e alla natura delle informazioni riservate a cui ha avuto accesso. Ai sensi dell'art. 2125, comma 2, c.c., l'ambito territoriale e determinato in modo da non rendere impossibile ogni attivita professionale del Lavoratore.
3.
DURATA E DECORRENZA
Il presente patto ha una durata di 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, decorrente dal 15 aprile 2025. La durata e conforme ai limiti previsti dall'art. 2125, comma 2, c.c. (massimo 3 anni per i non dirigenti, massimo 5 anni per i dirigenti). Decorso il termine, il Lavoratore sara libero da qualsiasi vincolo concorrenziale derivante dal presente patto.
4.
CORRISPETTIVO
A fronte della limitazione di cui agli articoli precedenti, il Datore corrisponde al Lavoratore un compenso pari a 15.000,00 EUR annui lordi, da erogarsi in rate mensili durante il rapporto di lavoro. Il compenso e soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge. Le parti riconoscono che tale corrispettivo e congruo e proporzionato alla limitazione imposta, in conformita alla giurisprudenza formatasi sull'art. 2125 c.c. L'assenza di corrispettivo determinato renderebbe nullo il patto ai sensi dell'art. 2125, comma 1, c.c.
5.
FORMA SCRITTA E NULLITA
Il presente patto e redatto in forma scritta, a pena di nullita, ai sensi dell'art. 2125, comma 1, del Codice Civile. Il patto e nullo se non determinati: (a) l'oggetto, con riferimento alle specifiche attivita vietate; (b) il territorio di applicazione; (c) la durata; (d) il corrispettivo. Le parti dichiarano di essere state adeguatamente informate sulle conseguenze giuridiche del presente accordo e di aver compreso il contenuto e la portata degli obblighi assunti.
6.
VIOLAZIONE DEL PATTO
In caso di violazione del presente patto, il Datore ha diritto di:
• Ottenere l'immediata cessazione dell'attivita concorrenziale mediante provvedimento cautelare d'urgenza (art. 700 c.p.c.)
• Richiedere il risarcimento integrale di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali (art. 1223 c.c.)
• Recuperare le somme corrisposte a titolo di corrispettivo, ove l'inadempimento sia grave

Il Lavoratore riconosce che la violazione del patto potrebbe causare al Datore un danno grave e difficilmente quantificabile, legittimando il ricorso a misure cautelari urgenti.
7.
RISERVATEZZA
Oltre all'obbligo di non concorrenza, il Lavoratore si impegna a mantenere la piu rigorosa riservatezza su tutte le informazioni riservate del Datore, ivi inclusi segreti commerciali, elenchi clienti, listini prezzi, strategie di marketing, dati finanziari, algoritmi e codice sorgente. L'obbligo di riservatezza permane senza limiti di tempo, anche oltre la scadenza del patto di non concorrenza, e si applica ai sensi della disciplina dei segreti commerciali (D.Lgs. 63/2018, di recepimento della Direttiva UE 2016/943).
8.
CLAUSOLA PENALE
Le parti convengono, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, che in caso di violazione del patto di non concorrenza, il Lavoratore sara tenuto a corrispondere al Datore, a titolo di penale, l'importo di 50.000,00 EUR, fermo restando il diritto del Datore di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente subito. La penale e dovuta per ogni singola violazione accertata. Il Giudice puo ridurre equamente la penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. se manifestamente eccessiva.
9.
RECESSO DEL DATORE
Il Datore si riserva la facolta di recedere unilateralmente dal presente patto con un preavviso scritto di 3 mesi. Il recesso ha effetto dalla scadenza del preavviso e comporta la cessazione dell'obbligo di pagamento del corrispettivo per il periodo successivo. Il recesso non puo essere esercitato dopo la cessazione del rapporto di lavoro, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Dalla data di efficacia del recesso, il Lavoratore e libero da ogni vincolo concorrenziale.
10.
NON SOLLECITAZIONE
Per tutta la durata del patto, il Lavoratore si obbliga a non sollecitare, contattare o tentare di distogliere, direttamente o indirettamente:
• Clienti, fornitori o partner commerciali del Datore, al fine di instaurare rapporti commerciali concorrenti
• Dipendenti, collaboratori o consulenti del Datore, al fine di indurli a risolvere il rapporto con il Datore o a intraprendere attivita concorrenziale

Il presente obbligo integra e rafforza il divieto di concorrenza di cui all'art. 1, e la sua violazione e equiparata alla violazione del patto principale.
11.
PROPRIETA INTELLETTUALE
Il Lavoratore riconosce che tutti i diritti di proprieta intellettuale su invenzioni, opere, software, design, marchi e qualsiasi altra creazione sviluppata durante il rapporto di lavoro appartengono esclusivamente al Datore, ai sensi degli artt. 12-bis e 64 della L. 633/1941 (diritto d'autore) e dell'art. 64 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprieta Industriale). Il Lavoratore si impegna a non utilizzare tali creazioni a beneficio proprio o di terzi, anche dopo la cessazione del rapporto.
12.
AUTONOMIA DELLE CLAUSOLE
L'eventuale nullita o invalidita di una qualsiasi clausola del presente patto non pregiudica la validita delle restanti clausole, che conservano piena efficacia ed obbligatorieta (art. 1419 c.c.). Se la nullita riguardasse la durata o il territorio, il Giudice provvedera a ridurli ai limiti massimi consentiti dall'art. 2125 c.c. senza dichiarare la nullita dell'intero patto.
13.
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente patto sara competente il Tribunale del luogo in cui il Lavoratore ha la residenza o il domicilio, ai sensi dell'art. 413 c.p.c. Prima di ricorrere all'autorita giudiziaria, le parti si impegnano a tentare la risoluzione bonaria della controversia entro 30 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione scritta.
14.
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente patto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, con particolare riferimento all'art. 2125, e della normativa vigente. Il presente patto e redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte. Letto, approvato e sottoscritto in data 15 aprile 2025.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
DATORE DI LAVORO
Nexus Consulting S.r.l.
Data: ____________________
LAVORATORE
Anna Colombo
Data: ____________________

Cos'è il patto di non concorrenza?

Il patto di non concorrenza è un accordo accessorio al contratto di lavoro con cui il lavoratore si impegna, dopo la cessazione del rapporto, a non svolgere attività in concorrenza con il datore di lavoro — né come dipendente, né come autonomo, né come socio o titolare di impresa concorrente. È disciplinato dall'art. 2125 del Codice Civile, che ne definisce i requisiti di validità: forma scritta, compenso adeguato al vincolo imposto, delimitazione dell'oggetto, del territorio e della durata. Il patto è spesso utilizzato in settori ad alta competitività — tecnologia, farmaceutico, finanza, consulenza — dove il lavoratore ha accesso a informazioni commerciali riservate, clienti strategici o know-how esclusivo.

Per essere valido, il patto di non concorrenza deve rispettare quattro condizioni cumulative: (1) deve essere stipulato in forma scritta; (2) deve prevedere un corrispettivo equo, proporzionato al sacrificio richiesto — la giurisprudenza ha ritenuto irrisori i corrispettivi inferiori al 15-20% della retribuzione annua per patti di durata medio-lunga; (3) deve delimitare l'ambito merceologico al settore di effettiva attività del datore; (4) deve contenere un limite territoriale e temporale. La mancanza di uno di questi requisiti può determinare la nullità dell'intero patto o della singola clausola invalida, con conseguente liberazione del lavoratore dall'obbligo.

Il patto di non concorrenza si distingue dall'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. che opera durante il rapporto di lavoro: il lavoratore è già tenuto a non svolgere attività concorrente durante il contratto, senza bisogno di accordi aggiuntivi. Il patto di non concorrenza riguarda invece il periodo successivo alla cessazione e richiede necessariamente un corrispettivo. Una volta cessato il rapporto, il datore deve rispettare l'impegno a pagare il compenso pattuito: se rifiuta di corrisponderlo, il lavoratore è liberato dall'obbligo anche se il termine del patto non è ancora scaduto.

Cosa include questo modello

Il modello di patto di non concorrenza di Doxuno include tutte le clausole necessarie per la validità ai sensi dell'art. 2125 c.c.

Identificazione delle parti

Dati completi del datore di lavoro e del lavoratore con riferimento al contratto di lavoro.

Ambito merceologico

Definizione precisa del settore di attività e delle mansioni vietate dopo la cessazione.

Ambito territoriale

Delimitazione geografica del divieto: comunale, regionale, nazionale o europeo.

Durata del vincolo

Periodo di efficacia del patto (max 3 anni per lavoratori, max 5 anni per dirigenti).

Corrispettivo del patto

Importo e modalità di pagamento del compenso al lavoratore per il vincolo accettato.

Pagamento rateale o in unica soluzione

Clausola alternativa: corrispettivo erogato mensilmente o in unica soluzione alla cessazione.

Penale per violazione

Penale contrattuale a carico del lavoratore in caso di violazione del patto.

Clausola di rinuncia (Expert)

Facoltà del datore di rinunciare al patto prima della cessazione con preavviso concordato.

Come creare il patto di non concorrenza

Redigere un patto di non concorrenza valido e bilanciato con Doxuno richiede pochi minuti.

  1. 1

    Inserisci i dati delle parti

    Compila i dati completi del datore di lavoro (ragione sociale, P.IVA, sede) e del lavoratore (nome, cognome, qualifica, data di assunzione) con il riferimento al contratto di lavoro a cui il patto si affianca.

  2. 2

    Definisci l'ambito del divieto

    Specifica il settore merceologico e le attività vietate in modo preciso ma non eccessivo: un ambito troppo ampio rischia di rendere il patto nullo per sproporzione. Limita il divieto alle attività effettivamente concorrenti con quelle del datore.

  3. 3

    Delimita il territorio

    Indica chiaramente il perimetro geografico del divieto. Il territorio deve essere proporzionato all'effettiva area di mercato del datore: se l'azienda opera solo in una regione, un divieto europeo sarebbe sproporzionato.

  4. 4

    Determina la durata

    Stabilisci la durata del patto nel rispetto dei limiti legali: massimo 3 anni per lavoratori e quadri, massimo 5 anni per i dirigenti (art. 2125 c.c.). Un patto senza durata o con durata eccessiva è nullo.

  5. 5

    Fissa il corrispettivo

    Indica il corrispettivo in modo esplicito: può essere erogato mensilmente durante il rapporto (come voce in busta paga) o in unica soluzione alla cessazione. Il corrispettivo deve essere adeguato al sacrificio: la giurisprudenza ritiene congruo almeno il 15-25% della RAL annua per la durata del patto.

  6. 6

    Firma e conserva

    Il patto deve essere firmato da entrambe le parti (forma scritta obbligatoria). Conserva l'originale firmato e consegna copia al lavoratore. Il patto può essere incluso nel contratto di assunzione o stipulato come accordo separato.

Considerazioni legali

Il patto di non concorrenza è uno degli strumenti più delicati del diritto del lavoro: la sua validità dipende dall'equilibrio tra tutti i requisiti previsti dall'art. 2125 c.c.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per patti di non concorrenza con corrispettivi rilevanti o in settori ad alta litigiosità, si raccomanda la revisione da parte di un avvocato specializzato in diritto del lavoro.

Verificato da esperti legali

Requisiti di validità — art. 2125 c.c.

L'art. 2125 c.c. prevede quattro requisiti cumulativi: (1) forma scritta ad substantiam — il patto verbale è nullo; (2) corrispettivo: deve essere una somma determinata o determinabile, non può essere zero né simbolica; (3) oggetto limitato a determinate attività o a una determinata zona geografica; (4) durata: massimo 3 anni per lavoratori e quadri, massimo 5 anni per i dirigenti. Il superamento del limite temporale non comporta la nullità totale ma la riconduzione al limite legale.

Adeguatezza del corrispettivo — giurisprudenza Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha sviluppato un criterio di adeguatezza del corrispettivo: il compenso deve essere proporzionato all'entità del sacrificio imposto al lavoratore, tenendo conto di durata, ampiezza territoriale e merceologica del divieto. Corrispettivi irrisori o simbolici sono stati annullati dalla giurisprudenza, che ha dichiarato nullo il patto per mancanza di un corrispettivo effettivo. Non esiste una soglia legale fissa, ma la prassi indica il 15-25% della RAL annua come valore di riferimento.

Obbligo di fedeltà durante il rapporto — art. 2105 c.c.

Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore è già vincolato dall'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., che vieta qualsiasi attività concorrente senza necessità di accordi specifici. Il patto di non concorrenza aggiunge un vincolo post-cessazione che va oltre l'obbligo legale. Il datore che inserisce il patto deve quindi bilanciare la protezione del know-how con il diritto del lavoratore di lavorare liberamente dopo la cessazione.

Rinuncia del datore e scioglimento del patto

Il datore può rinunciare al patto di non concorrenza (liberando il lavoratore dall'obbligo) se il patto lo prevede espressamente. In caso di rinuncia alla cessazione del rapporto, il lavoratore non è più obbligato ma — se il corrispettivo è già stato erogato in corso di rapporto — potrebbe sorgere una questione sulla restituzione. È buona pratica inserire una clausola di rinuncia che regoli esplicitamente questi effetti.

Domande frequenti

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