Doxuno
Giuridico & CivileItalia

Modello gratuito di Messa in Mora / Diffida ad Adempiere

La messa in mora è lo strumento formale per intimare a un debitore inadempiente di adempiere alla propria obbligazione entro un termine perentorio. Con questo modello conforme all'art. 1219 del Codice Civile puoi redigere la diffida ad adempiere, far decorrere gli interessi di mora e prepararti all'azione legale.

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Studio Legale Rossi e Associati
C.F./P.IVA: 01234567890 · Via Nazionale 45, 00184 Roma (RM) · PEC: studio.rossi@pec.it
15 aprile 2025
Spett.le / Egr. Sig. Costruzioni Verdi S.r.l.
C.F./P.IVA: 09876543210 · Viale Europa 100, 00144 Roma (RM) · PEC: costruzioni.verdi@pec.it
OGGETTO
MESSA IN MORA E DIFFIDA AD ADEMPIERE — ART. 1219 C.C. — Rif. Contratto di appalto del 01/06/2024 — Fattura n. 234/2025
Il/La sottoscritto/a Studio Legale Rossi e Associati, C.F./P.IVA 01234567890, con la presente lettera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 del Codice Civile, costituisce formalmente in mora Costruzioni Verdi S.r.l., C.F./P.IVA 09876543210, per il seguente inadempimento:

Riferimento contrattuale: Contratto di appalto del 01/06/2024 — Fattura n. 234/2025
Scadenza originale dell'obbligazione: 15 febbraio 2025
Descrizione dell'obbligazione inadempiuta

Mancato pagamento della fattura n. 234/2025 del 15/01/2025, relativa ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Via Appia 50, Roma, come da contratto di appalto stipulato in data 01/06/2024.

L'importo della fattura risulta scaduto e non pagato nonostante i ripetuti solleciti verbali intercorsi.

L'importo complessivamente dovuto ammonta a 15.000,00 EUR, oltre agli interessi moratori maturati dalla data di scadenza, ai sensi dell'art. 1282 c.c. e, ove si tratti di rapporto commerciale, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (tasso BCE + 8 punti percentuali).

Il pagamento dovra essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente:
IBAN: IT60X0542811101000000123456 — intestato a: Studio Legale Rossi e Associati
Diffida ad adempiere — termine perentorio

Con la presente, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, si diffida formalmente Costruzioni Verdi S.r.l. ad adempiere integralmente alla predetta obbligazione entro e non oltre il 15 aprile 2025. Si avverte che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intendera risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., con riserva di ogni ulteriore azione per il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, nonche per il recupero delle spese legali.
Avvertenza sugli interessi moratori e riserva di diritti

Si precisa che la presente vale come formale costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., con conseguente decorrenza degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. e del maggior danno ivi previsto, a decorrere dalla data di ricezione della presente. La presente comunicazione, inviata via raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) e/o posta elettronica certificata (PEC), vale altresi come atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. In caso di mancato riscontro nei termini indicati, il/la sottoscritto/a si vedra costretto/a ad adire le competenti sedi giudiziarie, con aggravio di tutte le spese legali a carico della parte inadempiente. Il/La sottoscritto/a si riserva ogni diritto, ragione e azione, nessuno escluso, ivi compresa la segnalazione agli organi competenti.
CON RISERVA DI OGNI DIRITTO,
Studio Legale Rossi e Associati
PEC: studio.rossi@pec.it
Data: ____________________

Cos'è una messa in mora?

La messa in mora (o diffida ad adempiere) è la comunicazione formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere a un'obbligazione scaduta entro un termine perentorio, avvisandolo che in caso di inadempimento saranno intraprese azioni legali. L'art. 1219 del Codice Civile disciplina la costituzione in mora del debitore, che avviene con un'intimazione o richiesta scritta (o con atto equivalente). La messa in mora fa decorrere gli interessi moratori e cristallizza la data dell'inadempimento.

Sul piano procedurale, la messa in mora ha effetti giuridici precisi: fa decorrere gli interessi di mora dal giorno della sua ricezione (salvo che il debitore fosse già in ritardo); costituisce prova che il creditore ha tentato di ottenere il pagamento bonariamente prima di agire in giudizio; interrompe la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2943 c.c.; e rappresenta il presupposto per la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) con azione di risarcimento del danno.

La messa in mora può avere ad oggetto qualsiasi tipo di obbligazione inadempiuta: pagamento di somme di denaro, consegna di beni, prestazione di servizi, esecuzione di lavori. È diversa dalla semplice richiesta di pagamento (sollecito) perché costituisce un atto giuridicamente rilevante con effetti precisi sul decorso degli interessi, della prescrizione e sulla responsabilità del debitore per i rischi della cosa dovuta (art. 1221 c.c.).

Cosa include questo modello

Il modello di messa in mora di Doxuno include tutti gli elementi giuridicamente rilevanti per una diffida ad adempiere conforme all'art. 1219 c.c.

Dati delle parti

Creditore istante e debitore inadempiente con generalità complete

Descrizione dell'obbligazione inadempiuta

Indicazione precisa della prestazione dovuta, importo o oggetto

Titolo del credito

Riferimento al contratto, fattura o titolo da cui sorge il credito

Termine perentorio di adempimento

Assegnazione di un termine (in genere 15-30 giorni) per adempiere

Interessi di mora

Richiesta degli interessi legali o convenzionali decorrenti dalla scadenza

Avviso di azioni legali

Indicazione delle azioni che saranno intraprese in caso di inadempimento

Come creare la tua messa in mora

Redigere una messa in mora efficace è semplice con il modello Doxuno. Ecco i passaggi fondamentali.

  1. 1

    Identifica il titolo del credito

    Indica il contratto, la fattura o l'accordo da cui deriva il credito inadempiuto. Specifica la data di scadenza dell'obbligazione.

  2. 2

    Calcola il credito totale

    Indica l'importo principale dovuto più gli eventuali interessi già maturati dalla data di scadenza fino all'invio della messa in mora.

  3. 3

    Assegna un termine perentorio

    Fissa un termine ragionevole per l'adempimento (in genere 15-30 giorni dalla ricezione). Indica chiaramente che il termine è perentorio.

  4. 4

    Descrivi le conseguenze dell'inadempimento

    Avvisa che in caso di mancato adempimento entro il termine procederai con azione legale, richiesta di decreto ingiuntivo o risoluzione del contratto.

  5. 5

    Invia con raccomandata A/R o PEC

    Scarica il PDF, firmalo e invialo con raccomandata A/R o via PEC. La prova della ricezione è fondamentale per gli effetti giuridici della messa in mora.

Considerazioni legali

La messa in mora è un atto giuridicamente rilevante disciplinato dal Codice Civile con effetti precisi su interessi, prescrizione e responsabilità del debitore.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale.

Verificato da esperti legali

Costituzione in mora — art. 1219 c.c.

L'art. 1219 c.c. disciplina la costituzione in mora del debitore, che richiede un'intimazione o richiesta scritta. La mora automatica (senza necessità di atto formale) opera solo nei casi tassativamente previsti: obbligazioni derivanti da fatto illecito, dichiarazioni scritte del debitore di non adempiere, termine essenziale. Per tutte le altre obbligazioni è necessaria la formale messa in mora.

Interessi moratori — art. 1224 c.c.

Dal giorno della mora decorrono gli interessi moratori al tasso legale (art. 1284 c.c.) o al tasso convenuto. Per i crediti commerciali tra imprese si applica il D.Lgs. 231/2002 che prevede interessi moratori al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali. La messa in mora certifica la data di inizio decorrenza degli interessi.

Interruzione della prescrizione — art. 2943 c.c.

La messa in mora interrompe la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2943 c.c. Da questo momento riparte il termine prescrizionale dal principio. Per i crediti commerciali il termine ordinario è di 10 anni (art. 2946 c.c.), ma per alcune tipologie di crediti esistono termini speciali più brevi.

Risoluzione del contratto per inadempimento — art. 1453 c.c.

La messa in mora è presupposto per la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.): il creditore può assegnare al debitore un termine non inferiore a 15 giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto se il debitore non ha adempiuto. La risoluzione comporta il diritto al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c.

Domande frequenti

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