Doxuno
Giuridico & CivileItalia

Modello gratuito di Istanza di Mediazione

La mediazione civile e commerciale è lo strumento alternativo alla causa per risolvere dispute senza ricorrere al tribunale. Con questo modello conforme al D.Lgs. 28/2010 puoi redigere l'istanza di mediazione, indicare le parti, l'oggetto della controversia e l'organismo scelto, e scaricarla in PDF.

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ISTANZA DI MEDIAZIONE
D.lgs. 28/2010 · Locazione Immobiliare
Spettabile Organismo di Mediazione
Camera Arbitrale di Milano — Organismo di Mediazione

Via Meravigli 9/B, 20123 Milano MI
PEC: mediazione@pec.camera.it
Tel.: +39 02 8515 5780
MATERIA: LOCAZIONE IMMOBILIARE
Data: 15 aprile 2025
PARTE ISTANTE
NOME / RAGIONE SOCIALEMarco Ferretti
CODICE FISCALEFRRM RC80A01H501Z
DATA DI NASCITA1 gennaio 1980
LUOGO DI NASCITAMilano (MI)
RESIDENZA / SEDEVia della Moscova 12, 20121 Milano MI
PECmarco.ferretti@pec.it
TELEFONO+39 333 1234 567
DIFENSOREAvv. Laura Bianchi del Foro di Milano
PARTE INVITATA
NOME / RAGIONE SOCIALESilvio Conti
CODICE FISCALECNTSV 165A01F205X
RESIDENZA / SEDEVia Torino 55, 20123 Milano MI
PECsilvio.conti@pec.it
TELEFONO+39 02 9876 5432
Il/La sottoscritto/a Marco Ferretti, in persona dell'Avv. Laura Bianchi del Foro di Milano, con la presente istanza ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chiede l'avvio della procedura di mediazione civile e commerciale in materia di Locazione immobiliare, per un valore della controversia stimato in 15.000 EUR, nei confronti della Parte Invitata Silvio Conti.
1.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
L'istante ha locato al convenuto un appartamento sito in Via Roma 10, Milano, con contratto del 1° gennaio 2024. Il conduttore ha omesso di corrispondere il canone di locazione di EUR 1.200,00 mensili per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, accumulando un debito complessivo di EUR 3.600,00. A seguito di regolare messa in mora del 15 marzo 2025, rimasta senza riscontro, l'istante si è visto costretto ad adire la presente procedura.
2.
RAGIONI DI DIRITTO
Il mancato pagamento del canone di locazione integra violazione degli obblighi di cui all'art. 1587 c.c. e dell'art. 5 della L. 431/1998. Il conduttore è tenuto al pagamento dei canoni arretrati, degli interessi legali ex art. 1224 c.c. e al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti.
3.
OGGETTO DELLA MEDIAZIONE — RICHIESTE
La Parte Istante chiede che la Parte Invitata corrisponda i canoni arretrati per un totale di EUR 3.600,00, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna mensilità, nonché le spese del presente procedimento.
4.
INFORMAZIONI PROCEDURALI
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, per le materie ivi indicate la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione civile. L'Organismo è invitato a convocare le Parti entro 30 (trenta) giorni dalla data della presente istanza (art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010). La Parte Istante dichiara di essere disposta a partecipare al procedimento di mediazione e si riserva di produrre tutta la documentazione utile in sede di sessione.

Si allegano alla presente istanza: (i) copia del documento di identità dell'istante; (ii) documentazione a supporto dei fatti esposti; (iii) eventuale delega al difensore.
Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le informazioni contenute nella presente istanza sono veritiere e complete, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.
PARTE ISTANTE
Marco Ferretti
Data: ____________________
IL DIFENSORE
Avv. Laura Bianchi del Foro di Milano
Data: ____________________

Cos'è un'istanza di mediazione?

L'istanza di mediazione è il documento con cui una parte in conflitto si rivolge a un organismo di mediazione accreditato per avviare il procedimento di mediazione civile e commerciale, disciplinato dal D.Lgs. 28/2010. La mediazione è una procedura stragiudiziale in cui un terzo neutrale (il mediatore) aiuta le parti a raggiungere un accordo. L'accordo raggiunto in mediazione ha efficacia di titolo esecutivo una volta omologato dal giudice, senza necessità di sentenza.

In Italia la mediazione è obbligatoria come condizione di procedibilità per alcune categorie di controversie prima di poter adire il tribunale (art. 5 D.Lgs. 28/2010): condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per le altre materie è facoltativa ma fortemente incentivata con vantaggi fiscali.

L'istanza va depositata presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi accreditati è disponibile sul sito del Ministero. L'organismo fissa la data del primo incontro entro 30 giorni dal deposito dell'istanza. Se la controparte non aderisce o se la mediazione non porta a un accordo, la parte istante può procedere con il ricorso al giudice, ma il tentativo di mediazione verrà considerato dal giudice nella valutazione delle spese processuali.

Cosa include questo modello

Il modello di istanza di mediazione di Doxuno include tutte le informazioni richieste dagli organismi di mediazione accreditati.

Dati delle parti

Istante e controparte con generalità complete e recapiti

Organismo di mediazione

Denominazione e sede dell'organismo scelto

Oggetto della controversia

Descrizione della disputa, dei fatti rilevanti e del valore stimato

Materia della controversia

Indicazione della categoria di appartenenza (obbligatoria o facoltativa)

Documenti allegati

Elenco dei documenti a supporto dell'istanza

Lingua del procedimento

Indicazione della lingua preferita per il procedimento

Come creare la tua istanza di mediazione

Redigere l'istanza di mediazione è il primo passo per risolvere una controversia senza ricorrere al tribunale. Ecco come procedere.

  1. 1

    Scegli l'organismo di mediazione

    Verifica l'elenco degli organismi accreditati sul sito del Ministero della Giustizia e scegli quello più adatto alla tua controversia (specializzazione, sede, tariffe).

  2. 2

    Descrivi la controversia

    Indica chiaramente l'oggetto della disputa, i fatti rilevanti, le pretese dell'istante e il valore stimato della controversia.

  3. 3

    Identifica le parti

    Inserisci le generalità complete sia dell'istante che della controparte, inclusi recapiti postali e/o PEC per le comunicazioni.

  4. 4

    Allega la documentazione

    Prepara e allega i documenti a supporto della controversia (contratti, fatture, corrispondenza, ecc.).

  5. 5

    Deposita e paga le spese

    Deposita l'istanza presso l'organismo scelto (di persona, per posta o online) e paga le spese di avvio previste dal regolamento dell'organismo.

Considerazioni legali

La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e rappresenta un'alternativa efficace al contenzioso giudiziario per moltissime controversie civili e commerciali.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale.

Verificato da esperti legali

D.Lgs. 28/2010 — Mediazione civile e commerciale

Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (modificato dalla L. 98/2013 e dal D.Lgs. 149/2022) disciplina la mediazione nelle controversie civili e commerciali in Italia. L'art. 5 prevede la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità per specifiche materie. L'accordo raggiunto, omologato dal tribunale ai sensi dell'art. 12, costituisce titolo esecutivo.

Mediazione obbligatoria — materie soggette

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, la mediazione è condizione obbligatoria di procedibilità per: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per queste materie, chi non tenta la mediazione non può essere ammesso a giudizio.

Vantaggi fiscali della mediazione

Gli accordi raggiunti in mediazione godono di specifici vantaggi fiscali: esenzione dall'imposta di bollo e di registro per accordi di valore fino a 50.000 euro, e credito d'imposta per le spese di mediazione. Questi benefici rendono la mediazione un'alternativa economicamente vantaggiosa rispetto al contenzioso.

Riservatezza del procedimento

Il procedimento di mediazione è riservato (art. 9 D.Lgs. 28/2010): le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante la mediazione non possono essere usate in eventuali procedimenti giudiziali. Il mediatore è tenuto al segreto professionale.

Domande frequenti

Crea la tua istanza di mediazione adesso

Avvia il procedimento di mediazione con un'istanza conforme al D.Lgs. 28/2010. Compila i dati e scarica il PDF in pochi minuti.

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