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Modello gratuito di Diffida al Conduttore Moroso

Il conduttore non paga il canone? La diffida formale è il primo passo necessario per lo sfratto per morosità. Con questo modello conforme agli artt. 1453-1454 del Codice Civile e all'art. 658 c.p.c. puoi inviare un'intimazione di pagamento e avviare la procedura di recupero.

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Mario Rossi
Via Roma 15, 20121 Milano MI · PEC: mario.rossi@pec.it
18 aprile 2025
Spett.le Giovanni Bianchi
Via Manzoni 7, piano 3°, int. 12 — 20121 Milano MI
OGGETTO
Diffida formale per morosità — Immobile in Via Manzoni 7, piano 3°, int. 12 — 20121 Milano MI
Il sottoscritto Mario Rossi (C.F.: FRTMRC85T10H501R), in qualità di Locatore dell'immobile sito in Via Manzoni 7, piano 3°, int. 12 — 20121 Milano MI, con la presente comunica formalmente a Giovanni Bianchi (C.F.: BNCGNN70A01H501Z) la sussistenza di una morosità nel pagamento del canone di locazione relativo ai mesi di gennaio, febbraio 2025, per un importo complessivo di EUR 1.800,00 attualmente dovuto e non corrisposto.
Ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile, con la presente il Locatore costituisce formalmente in mora il Conduttore. Si rammenta che il mancato pagamento del canone di locazione integra un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. Si avverte pertanto che, qualora il pagamento integrale di EUR 1.800,00 non pervenga entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, l'inadempimento sarà considerato grave e di rilevante entità ai fini di legge.
In caso di mancato adempimento nel termine indicato, il Locatore si riserva di avviare senza ulteriore preavviso la procedura di sfratto per morosità ai sensi dell'art. 658 del Codice di Procedura Civile, nonché ogni ulteriore azione giudiziale volta al recupero del credito e al risarcimento dei danni, ivi comprese le spese legali e gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002, che graveranno interamente a carico del Conduttore inadempiente.
Si invita pertanto il Conduttore a provvedere immediatamente al pagamento dell'intero importo dovuto, con le consuete modalità di pagamento già in uso tra le parti. Il Locatore si riserva ogni diritto e azione prevista dalla legge e dal contratto di locazione in essere. La presente diffida è inviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c. e costituisce messa in mora a tutti gli effetti di legge.
DISTINTI SALUTI,
Mario Rossi
Locatore
Data: ____________________

Cos'è la diffida al conduttore moroso?

La diffida al conduttore moroso è la comunicazione formale con cui il locatore intima al conduttore il pagamento del canone scaduto e non corrisposto, assegnando un termine per sanare la morosità e avvertendo che in caso di inadempimento procederà con la richiesta di sfratto. La diffida produce importanti effetti giuridici: costituisce in mora il conduttore (art. 1219 c.c.) e fa decorrere gli interessi moratori; interrompe la prescrizione del credito (art. 2943 c.c.); costituisce prova dell'avvenuta richiesta nel successivo giudizio di sfratto per morosità.

La morosità del conduttore è disciplinata principalmente dall'art. 5 della Legge 392/1978 (richiamato anche per le locazioni abitative dalla giurisprudenza) e dall'art. 658 c.p.c. (intimazione di licenza o sfratto). Il conduttore è considerato moroso quando è in ritardo nel pagamento del canone o degli oneri accessori per più di 20 giorni dalla scadenza. Per le locazioni abitative disciplinate dalla Legge 431/1998, la giurisprudenza ha precisato che anche un solo canone non pagato è sufficiente per la morosità grave, senza necessità di diffida preventiva, ma la diffida facilita il procedimento.

La diffida deve essere inviata con raccomandata A/R o via PEC al domicilio del conduttore risultante dal contratto. Il locatore dovrebbe indicare: il canone o i canoni non pagati con le relative date di scadenza; gli eventuali interessi maturati; un termine per il pagamento (in genere 15-20 giorni); l'avvertenza che alla scadenza del termine, in caso di mancato pagamento, avvierà la procedura di sfratto per morosità ai sensi dell'art. 658 c.p.c. In alternativa alla diffida giudiziale, la legge prevede anche il procedimento di convalida di sfratto per morosità direttamente davanti al giudice.

Cosa include questo modello

Il modello di diffida al conduttore moroso di Doxuno include tutte le informazioni necessarie per una diffida formale ed efficace.

Dati del locatore

Nome, indirizzo e recapiti del proprietario mittente

Dati del conduttore

Identità e recapito del conduttore moroso destinatario

Canoni insoluti

Elenco dei mesi non pagati con data di scadenza e importo

Importo totale dovuto

Totale dei canoni arretrati e degli eventuali interessi di mora

Termine di pagamento

Scadenza entro cui sanare la morosità (in genere 15-20 giorni)

Avviso di sfratto

Avvertenza esplicita di avvio della procedura di sfratto in caso di inadempimento

Come creare la diffida al conduttore moroso

Una diffida efficace deve essere precisa, formale e inviata con mezzi che permettano la prova della ricezione.

  1. 1

    Verifica l'entità della morosità

    Elenca tutti i canoni non pagati con le relative date di scadenza. Calcola l'importo totale degli arretrati e l'eventuale quota di spese accessorie (oneri condominiali) non corrisposta.

  2. 2

    Calcola gli interessi di mora

    Dal giorno successivo alla scadenza di ciascun canone decorrono gli interessi legali ex art. 1284 c.c. (o quelli convenzionali previsti dal contratto). Puoi includere gli interessi nel totale richiesto.

  3. 3

    Assegna un termine perentorio

    Indica un termine preciso per il pagamento (di norma 15-20 giorni dalla ricezione). Il termine deve essere ragionevole ma non eccessivo. Avverti esplicitamente che alla scadenza procederai con il procedimento di sfratto.

  4. 4

    Invia con raccomandata A/R o PEC

    Invia la diffida con raccomandata A/R o via PEC all'indirizzo del conduttore risultante dal contratto. La prova della ricezione è fondamentale per il successivo giudizio di sfratto.

  5. 5

    Se non risponde, avvia lo sfratto

    Se il conduttore non paga entro il termine, rivolgiti a un avvocato per richiedere al tribunale competente l'intimazione di sfratto per morosità ai sensi dell'art. 658 c.p.c. Il giudice fisserà l'udienza entro 30 giorni.

Considerazioni legali

La morosità del conduttore è causa di risoluzione del contratto. La procedura di sfratto è rapida ma richiede il rispetto di precisi requisiti formali.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale.

Verificato da esperti legali

Sfratto per morosità — art. 658 c.p.c.

L'art. 658 c.p.c. consente al locatore di richiedere al tribunale la convalida di sfratto per morosità quando il conduttore è in ritardo di pagamento. La procedura è sommaria: il giudice fissa un'udienza entro 30 giorni; se il conduttore non si oppone o non paga, emette l'ordinanza di convalida che è titolo esecutivo. Il conduttore moroso ha diritto a un termine di grazia fino a 90 giorni per sanare la morosità (art. 55 Legge 392/1978), che può essere concesso dal giudice una sola volta nella vita del contratto.

Risoluzione per inadempimento — artt. 1453-1454 c.c.

Il mancato pagamento del canone è inadempimento grave che legittima la risoluzione del contratto di locazione (art. 1453 c.c.). L'art. 1454 c.c. consente al locatore di assegnare al conduttore un termine non inferiore a 15 giorni per l'adempimento, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto. La diffida formale con termine può costituire questa diffida ad adempiere.

Termine di grazia — art. 55 Legge 392/1978

Il conduttore moroso può chiedere al giudice un termine di grazia fino a 90 giorni per pagare i canoni arretrati, gli interessi e le spese processuali (art. 55 Legge 392/1978). Se paga entro il termine, il procedimento di sfratto è estinto. Il termine di grazia può essere concesso una sola volta per ogni contratto.

Interessi moratori — art. 1224 c.c.

Dal giorno successivo alla scadenza del canone non pagato decorrono gli interessi moratori al tasso legale (art. 1224 c.c.) o al tasso convenzionale previsto dal contratto. Il locatore può richiedere gli interessi nel giudizio di sfratto o separatamente. Dal momento della costituzione in mora (diffida), si applica il tasso legale (art. 1284 c.c.) anche se nel contratto non era stata pattuita una penale.

Domande frequenti

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