Doxuno
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Modello gratuito di Convenzione Matrimoniale

Scegli il regime patrimoniale del tuo matrimonio con una convenzione conforme al Codice Civile italiano. Opta per la separazione dei beni, tutela il patrimonio personale e proteggi la tua posizione in caso di separazione.

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CONVENZIONE MATRIMONIALE
Ai Sensi Degli Artt. 159-230 Del Codice Civile — Documento Preparatorio Per Atto Notarile
Data: 15 aprile 2025
Regime: Separazione dei beni
PRIMO CONIUGE
Marco Ferretti
Marco Ferretti · C.F.: FRTMRC85T10H501R · Nato/a: 10 dicembre 1985, Roma (RM) · Via Roma 42, 20121 Milano (MI)
SECONDO CONIUGE
Giulia Romano
Giulia Romano · C.F.: RMNGLU90B41F205Y · Nato/a: 1 febbraio 1990, Milano (MI) · Via Manzoni 15, 20121 Milano (MI)
AVVISO IMPORTANTE — OBBLIGATORIETA DELL'ATTO NOTARILE: Ai sensi dell'art. 162 del Codice Civile, la convenzione matrimoniale deve essere stipulata per atto pubblico notarile per avere validita legale e per essere opponibile ai terzi. Il presente documento ha natura di bozza preparatoria da sottoporre al Notaio per la redazione dell'atto pubblico definitivo. Senza la trascrizione notarile, la convenzione non produce effetti giuridici e il regime patrimoniale legale applicabile rimane la comunione legale dei beni (art. 177 c.c.).
1.
PREMESSA
I futuri coniugi Marco Ferretti e Giulia Romano, in vista del matrimonio previsto per il 15 settembre 2025, intendono regolare il proprio regime patrimoniale mediante la presente convenzione matrimoniale, ai sensi degli artt. 159 e seguenti del Codice Civile. Le parti dichiarano che il presente documento costituisce la base per la redazione dell'atto pubblico notarile richiesto dall'art. 162 c.c.
2.
REGIME PATRIMONIALE SCELTO
I futuri coniugi scelgono il regime della separazione dei beni, ai sensi dell'art. 215 c.c. Ciascun coniuge conserva la titolarita esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, nonche l'amministrazione e il godimento dei medesimi. I proventi del lavoro e dell'attivita professionale di ciascun coniuge restano nella sua esclusiva disponibilita. In regime di separazione dei beni non vi e comunione tra i coniugi sui beni acquistati nel corso del matrimonio.
3.
BENI PERSONALI ESCLUSI DALLA COMUNIONE
Restano in ogni caso beni personali di ciascun coniuge, ai sensi dell'art. 179 c.c.:
• I beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio
• I beni acquisiti per successione o donazione, salvo che nell'atto di liberalita non sia specificato che sono attribuiti alla comunione
• I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori
• I beni che servono all'esercizio della professione del coniuge
• I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonche la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita lavorativa
• I beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio, purche cio sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto
4.
OBBLIGATORIETA DELL'ATTO PUBBLICO NOTARILE
Ai sensi dell'art. 162 del Codice Civile, le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico, pena la loro nullita. Il presente documento e pertanto una bozza preparatoria priva di efficacia giuridica autonoma. Per avere piena validita e per essere opponibile ai terzi, la convenzione dovra essere:
• Redatta in atto pubblico notarile (art. 162, comma 1, c.c.)
• Annotata a margine dell'atto di matrimonio (art. 162, comma 4, c.c.)
• Iscritta nei registri dei regimi patrimoniali tenuti dal Notaio

Le parti si impegnano a presentare il presente documento al Notaio incaricato per la redazione dell'atto pubblico definitivo.
5.
MODIFICABILITA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione puo essere modificata in qualsiasi momento durante il matrimonio con le stesse forme previste per la sua stipulazione (atto pubblico notarile), ai sensi dell'art. 163 c.c. La modifica produce effetti tra le parti dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e nei confronti dei terzi dal momento in cui questi ne abbiano avuto conoscenza o dalla data di iscrizione nei registri pubblici.
6.
INVENTARIO BENI PERSONALI — PRIMO CONIUGE
Il futuro Primo Coniuge (Marco Ferretti) dichiara di essere attuale titolare dei seguenti beni personali preesistenti al matrimonio, che restano di sua esclusiva proprieta ai sensi dell'art. 179 c.c.:

Appartamento in Via Roma 42, Milano (proprieta esclusiva) Conto corrente Banca Intesa, saldo circa EUR 80.000 Quote societarie: 60% di Ferretti Consulting S.r.l. (P.IVA 12345678901)
7.
INVENTARIO BENI PERSONALI — SECONDO CONIUGE
Il futuro Secondo Coniuge (Giulia Romano) dichiara di essere attuale titolare dei seguenti beni personali preesistenti al matrimonio, che restano di sua esclusiva proprieta ai sensi dell'art. 179 c.c.:

Autovettura BMW X3 tg. AB123CD Conto deposito Unicredit, saldo circa EUR 45.000 Gioielli di famiglia (valore stimato EUR 15.000)
8.
IMPRESA FAMILIARE E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Ferretti Consulting S.r.l. (P.IVA 12345678901) - quote al 60% del Primo Coniuge. Gli utili e gli incrementi di valore restano di pertinenza esclusiva del titolare, anche in regime di comunione, ai sensi dell'art. 178 c.c.

Ai sensi dell'art. 178 c.c., i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi, costituiti dopo il matrimonio, e gli incrementi dell'impresa costituita anche prima del matrimonio sono esclusi dalla comunione. Gli utili e gli incrementi di valore restano di pertinenza esclusiva del coniuge titolare.
9.
CLAUSOLA DI COMPENSAZIONE
In caso di scioglimento del matrimonio dopo almeno 5 anni, il coniuge che abbia rinunciato a opportunita professionali per la cura della famiglia avra diritto a un compenso pari al 20% dell'incremento patrimoniale dell'altro coniuge maturato durante il matrimonio.
10.
CONTRIBUZIONE AI BISOGNI FAMILIARI
I coniugi contribuiscono alle spese familiari in misura proporzionale ai redditi. Le spese per la casa familiare sono ripartite al 50%. Le spese straordinarie per i figli richiedono il consenso di entrambi.
11.
CLAUSOLA DI SCIOGLIMENTO
In caso di separazione, i beni acquistati in comunione saranno divisi al 50%, salvo diversa prova del contributo apportato. I beni personali restano al titolare.
12.
RESIDENZA FAMILIARE
L'immobile adibito a residenza familiare sara assegnato al coniuge collocatario dei figli fino alla maggiore eta dell'ultimo figlio.
13.
OPPONIBILITA AI TERZI
La presente convenzione matrimoniale e opponibile ai terzi dalla data della sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 162, comma 4, c.c. In mancanza di tale annotazione, il regime patrimoniale convenzionale non e opponibile ai terzi che non ne abbiano avuto altrimenti conoscenza.
14.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di regime patrimoniale della famiglia (artt. 159-230 c.c.). Il presente documento e redatto esclusivamente a scopo preparatorio e dovra essere trascritto in atto pubblico notarile per acquistare piena efficacia giuridica ai sensi dell'art. 162 c.c. Le parti dichiarano di aver compreso il significato e gli effetti della scelta del regime patrimoniale operata con la presente convenzione.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
PRIMO CONIUGE
Marco Ferretti
Data: ____________________
SECONDO CONIUGE
Giulia Romano
Data: ____________________

Cos'è una convenzione matrimoniale?

La convenzione matrimoniale è l'accordo con cui i coniugi (o i futuri sposi) scelgono un regime patrimoniale diverso dalla comunione legale — il regime automaticamente applicabile in assenza di diversa scelta. In Italia, il Codice Civile prevede due regimi principali: la comunione legale dei beni (artt. 177-197 c.c.), che è il regime di default, e la separazione dei beni (artt. 215-219 c.c.), che richiede una convenzione espressa. La convenzione può essere stipulata prima o dopo il matrimonio.

La convenzione matrimoniale più diffusa in Italia è quella di separazione dei beni: con essa, ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio, indipendentemente dal reddito dell'altro. Questo regime è particolarmente apprezzato da imprenditori, professionisti e chi esercita attività a rischio, poiché evita che i debiti professionali di uno dei coniugi ricadano sul patrimonio dell'altro. La separazione dei beni riguarda solo i beni futuri: quelli acquistati prima della convenzione restano di proprietà di chi li ha acquistati.

Oltre alla separazione dei beni, la convenzione matrimoniale può prevedere il fondo patrimoniale (art. 167 c.c.): uno strumento con cui i coniugi destinano determinati beni, inclusi quelli immobili, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, rendendoli non aggredibili dai creditori per debiti estranei ai bisogni familiari (a condizione che il creditore fosse consapevole di tale limitazione al momento del contratto). Il fondo patrimoniale deve essere costituito per atto pubblico notarile.

Cosa include questo modello

Il modello di convenzione matrimoniale di Doxuno include le sezioni essenziali per la scelta del regime patrimoniale e la tutela del patrimonio familiare.

Dati dei coniugi

Generalità complete, data e luogo del matrimonio o dell'unione

Scelta del regime patrimoniale

Opzione per la separazione dei beni con dichiarazione esplicita

Beni personali esclusi

Elenco dei beni preesistenti o ricevuti per successione/donazione

Gestione del patrimonio comune

Regole per l'amministrazione dei beni acquistati eventualmente in comproprietà

Fondo patrimoniale (Expert)

Costituzione del fondo patrimoniale per la protezione dei beni familiari

Modifica del regime (Expert)

Clausole per la futura modifica della convenzione

Come creare la tua convenzione matrimoniale

Segui questi passaggi per predisporre il documento da formalizzare obbligatoriamente davanti al notaio.

  1. 1

    Inserisci i dati dei coniugi

    Compila le generalità complete di entrambi i coniugi: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e (se già sposati) data e luogo del matrimonio.

  2. 2

    Scegli il regime patrimoniale

    Indica la scelta: separazione dei beni. Questa è la convenzione più comune; esclude la comunione automatica e mantiene separati i patrimoni.

  3. 3

    Elenca i beni personali

    Se opportuno, elenca i beni di proprietà personale di ciascuno che rimangono fuori da qualsiasi forma di comunione: immobili, investimenti, aziende.

  4. 4

    Valuta il fondo patrimoniale

    Se volete destinare specifici beni alla protezione della famiglia, il notaio può costituire un fondo patrimoniale nell'ambito della stessa convenzione.

  5. 5

    Portate il documento dal notaio

    La convenzione matrimoniale deve essere redatta per atto pubblico notarile a pena di nullità (art. 162 c.c.). Il notaio ne cura anche l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Considerazioni legali

La convenzione matrimoniale modifica il regime patrimoniale legale e richiede la forma dell'atto pubblico notarile per la sua validità e opponibilità.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. La convenzione matrimoniale deve essere redatta obbligatoriamente da un notaio.

Verificato da esperti legali

Forma notarile obbligatoria — art. 162 c.c.

L'art. 162 c.c. prevede che le convenzioni matrimoniali debbano essere stipulate con atto pubblico, a pena di nullità. Devono essere annotate a margine dell'atto di matrimonio (art. 162, co. 4 c.c.); senza annotazione, non sono opponibili ai terzi che le ignoravano in buona fede. Il notaio si occupa sia della redazione dell'atto sia della comunicazione all'ufficio dello stato civile.

Separazione dei beni — art. 215 c.c.

L'art. 215 c.c. prevede che con la separazione dei beni ciascuno dei coniugi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati dopo il matrimonio e il godimento e l'amministrazione dei beni di cui era proprietario prima delle nozze. I debiti personali di uno dei coniugi non possono aggredire i beni dell'altro. La separazione dei beni è particolarmente utile per imprenditori e professionisti a rischio.

Comunione legale — artt. 177-197 c.c.

In assenza di convenzione, si applica automaticamente la comunione legale (art. 177 c.c.): i beni acquistati durante il matrimonio appartengono a entrambi i coniugi al 50%, indipendentemente da chi li ha acquistati. Sono esclusi dalla comunione i beni personali di ciascun coniuge (beni preesistenti al matrimonio, donazioni e successioni, beni strettamente personali, art. 179 c.c.).

Fondo patrimoniale — art. 167 c.c.

L'art. 167 c.c. consente ai coniugi di costituire un fondo patrimoniale destinando determinati beni — immobili, mobili registrati, titoli di credito — al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. I beni nel fondo non possono essere aggrediti per debiti estranei ai bisogni familiari, se il creditore era consapevole di tale limitazione. Il fondo si scioglie con il matrimonio.

Modifica della convenzione durante il matrimonio

I coniugi possono modificare la convenzione matrimoniale in qualsiasi momento durante il matrimonio, con le stesse forme richieste per la sua stipula (atto pubblico notarile, art. 163 c.c.). È possibile, per esempio, passare dalla comunione alla separazione dei beni o viceversa. La modifica produce effetti verso i terzi solo dopo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Domande frequenti

Crea ora la tua convenzione matrimoniale

Tutela il tuo patrimonio scegliendo il regime patrimoniale più adatto. Compila il modello, scarica il PDF e portalo dal notaio per la formalizzazione.

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