Modello gratuito di Contratto di Somministrazione di Lavoro
Crea un contratto di somministrazione di lavoro conforme al D.Lgs. 81/2015. Regola il rapporto triangolare tra agenzia per il lavoro, impresa utilizzatrice e lavoratore somministrato, con tutti gli obblighi informativi e le tutele previste dalla legge. Scarica il PDF in pochi minuti.
Produzione Italia S.p.A. — P.IVA 09876543210 — Via Industriale 50, 40100 Bologna (BO) — Rapp.: Ing. Sara Ricci, Direttore Operativo
La prestazione lavorativa sarà svolta presso: Stabilimento di Bologna, Via Industriale 50, con un orario di 40 ore settimanali, secondo l'organizzazione dell'Utilizzatore e nel rispetto del D.Lgs. 66/2003. Il motivo del ricorso alla somministrazione è: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività (art. 31, D.Lgs. 81/2015).
• Assumere il Lavoratore nel rispetto della normativa vigente e del CCNL Metalmeccanico Industria
• Corrispondere la retribuzione e versare i contributi previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL)
• Informare il Lavoratore sulle condizioni della missione e sui rischi generali per la sicurezza
• Garantire la formazione generale obbligatoria in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
• Comunicare al Lavoratore il nominativo dell'Utilizzatore e le condizioni di lavoro applicabili
• Contribuire alla formazione professionale del Lavoratore tramite il fondo Forma.Temp
• Comunicare al Somministratore i trattamenti economici e normativi applicabili ai propri dipendenti di pari livello (art. 35, D.Lgs. 81/2015)
• Garantire le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro e la formazione specifica (D.Lgs. 81/2008)
• Fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari
• Consentire l'accesso ai servizi sociali e alle mense aziendali alle stesse condizioni dei propri dipendenti
• Comunicare tempestivamente al Somministratore eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti del Lavoratore
• Rispettare i diritti sindacali del Lavoratore somministrato (art. 39, D.Lgs. 81/2015)
Cos'è il contratto di somministrazione di lavoro?
Il contratto di somministrazione di lavoro — comunemente chiamato lavoro interinale o lavoro in affitto — è un rapporto giuridico triangolare disciplinato dagli artt. 30-40 del D.Lgs. 81/2015. In esso coesistono due contratti: il contratto di somministrazione tra l'agenzia per il lavoro (APL), autorizzata dal Ministero del Lavoro, e l'impresa utilizzatrice (che stabilisce le condizioni commerciali), e il contratto di lavoro tra l'agenzia e il lavoratore (che è il datore formale). Il lavoratore presta la propria attività presso l'impresa utilizzatrice sotto la direzione di quest'ultima.
La caratteristica fondamentale è la dissociazione tra datore formale (agenzia) e datore sostanziale (utilizzatore): il lavoratore è assunto e retribuito dall'agenzia, ma lavora alle dipendenze funzionali dell'utilizzatore, che ne dirige l'attività. L'utilizzatore risponde solidalmente con l'agenzia per i crediti retributivi e previdenziali del lavoratore. La somministrazione può essere a tempo determinato (con la stessa disciplina e le stesse causali del contratto a termine ordinario) o a tempo indeterminato (somministrazione a staffing).
Il D.Lgs. 81/2015 prevede limiti quantitativi all'utilizzo della somministrazione: il numero di lavoratori somministrati non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato dell'utilizzatore. I CCNL possono prevedere limiti diversi. I lavoratori somministrati hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato ai lavoratori dell'utilizzatore con le stesse mansioni (principio di parità di trattamento).
Cosa include questo modello
Il modello di contratto di somministrazione di Doxuno copre sia il contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore sia le clausole relative al lavoratore somministrato.
Identificazione delle tre parti
Dati dell'agenzia autorizzata (APL), dell'impresa utilizzatrice e del lavoratore somministrato.
Mansioni e sede di lavoro
Descrizione delle mansioni affidate dall'utilizzatore e sede dove sarà svolta la prestazione.
Durata della missione
Data di inizio e fine della missione (se a tempo determinato) o durata indeterminata.
Causale (se necessaria)
Indicazione della causale per la somministrazione a termine oltre i 12 mesi.
Retribuzione e parità di trattamento
Compenso applicabile con parità rispetto ai lavoratori diretti dell'utilizzatore.
Obblighi di formazione e sicurezza
Responsabilità di agenzia e utilizzatore per la formazione professionale e la sicurezza.
Responsabilità solidale
Clausola di responsabilità solidale tra agenzia e utilizzatore per crediti del lavoratore.
Trasformazione in assunzione diretta (Expert)
Condizioni e procedura per l'eventuale assunzione diretta da parte dell'utilizzatore.
Come creare il contratto di somministrazione
Redigere un contratto di somministrazione conforme alla legge con Doxuno richiede pochi minuti.
- 1
Identifica le tre parti
Inserisci i dati dell'agenzia per il lavoro autorizzata (con il numero di autorizzazione ministeriale), dell'impresa utilizzatrice e del lavoratore somministrato.
- 2
Definisci mansioni e sede
Specifica le mansioni che il lavoratore svolgerà presso l'utilizzatore, il livello di inquadramento e la sede dove avverrà la prestazione.
- 3
Imposta la durata della missione
Indica la data di inizio e, se a termine, la data di fine della missione. Per le missioni superiori a 12 mesi indica la causale prevista dall'art. 19 D.Lgs. 81/2015.
- 4
Definisci la retribuzione
Stabilisci la retribuzione del lavoratore somministrato, che deve essere non inferiore a quella applicata ai lavoratori dell'utilizzatore con le stesse mansioni (principio di parità).
- 5
Includi gli obblighi di sicurezza e formazione
Specifica le responsabilità dell'agenzia (formazione professionale di base) e dell'utilizzatore (sicurezza sul luogo di lavoro, formazione specifica al rischio).
- 6
Scarica e formalizza
Genera il PDF, fai firmare il contratto a tutte le parti e comunica il rapporto al Centro per l'Impiego nei termini di legge.
Considerazioni legali
Il contratto di somministrazione è un istituto giuridicamente complesso che richiede il rispetto di obblighi precisi da parte di tutti gli attori coinvolti.
Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per somministrazioni con profili particolari (durata estesa, settori con limiti specifici), si raccomanda il supporto di un consulente del lavoro.
Verificato da esperti legali
Disciplina di riferimento — artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015
Il D.Lgs. 81/2015 (artt. 30-40) disciplina la somministrazione di lavoro sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. L'agenzia deve essere autorizzata dal Ministero del Lavoro (D.Lgs. 276/2003, art. 4). Senza autorizzazione ministeriale, la somministrazione è vietata e comporta la riqualificazione del rapporto come contratto diretto tra utilizzatore e lavoratore.
Parità di trattamento — art. 35 D.Lgs. 81/2015
L'art. 35 D.Lgs. 81/2015 sancisce il principio di parità di trattamento: i lavoratori somministrati hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei lavoratori di pari livello dell'utilizzatore. L'agenzia è responsabile del pagamento della retribuzione e dei contributi; l'utilizzatore è solidalmente responsabile.
Responsabilità solidale per crediti del lavoratore
L'utilizzatore è solidalmente responsabile con l'agenzia per i crediti retributivi, contributivi e assicurativi del lavoratore somministrato maturati durante la missione. In caso di inadempimento dell'agenzia, il lavoratore può agire direttamente contro l'utilizzatore per il recupero dei crediti. Questa tutela è inderogabile e non può essere esclusa dal contratto.
Limiti quantitativi — art. 31 D.Lgs. 81/2015
Il numero di lavoratori somministrati a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato dell'utilizzatore (salvo diverse previsioni del CCNL dell'utilizzatore). Per la somministrazione a tempo indeterminato (staffing) i CCNL possono prevedere limiti diversi. Il superamento del limite non comporta automaticamente la conversione, ma può essere sanzionato.
Sicurezza sul lavoro — responsabilità dell'utilizzatore
Per la sicurezza sul luogo di lavoro, l'art. 35, co. 4, D.Lgs. 81/2015 attribuisce la responsabilità principale all'utilizzatore: è lui che deve fornire la formazione specifica al rischio del luogo di lavoro, i dispositivi di protezione individuale e le procedure di sicurezza aziendali. L'agenzia è responsabile della formazione professionale di base e dell'idoneità sanitaria generale del lavoratore.
Domande frequenti
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