Doxuno
Lavoro & HRItalia

Modello gratuito di Contratto di Somministrazione di Lavoro

Crea un contratto di somministrazione di lavoro conforme al D.Lgs. 81/2015. Regola il rapporto triangolare tra agenzia per il lavoro, impresa utilizzatrice e lavoratore somministrato, con tutti gli obblighi informativi e le tutele previste dalla legge. Scarica il PDF in pochi minuti.

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CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
D.lgs. 81/2015, Artt. 30-40 · Contratto APL — Lavoratore
Decorrenza: 15 aprile 2025
A tempo determinato fino al 31 ottobre 2025
AGENZIA PER IL LAVORO (APL)
ManpowerGroup S.r.l.
ManpowerGroup S.r.l. · P.IVA/C.F.: IT09876543210 · Aut.: Aut. Min. Prot. n. 1234 del 15 gennaio 2020 · Via Roma 42, 20121 Milano (MI) · Rapp. Legale: Marco Ferretti, Amministratore Delegato
LAVORATORE
Giulia Neri
Giulia Neri · C.F.: FRTMRC85T10H501R · Nato il: 15 aprile 1985 · Res.: Via Verdi 5, 00185 Roma (RM)
ManpowerGroup S.r.l., debitamente autorizzata dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. Prot. n. 1234 del 15 gennaio 2020) (di seguito "Somministratore" o "APL"), e Giulia Neri, C.F. FRTMRC85T10H501R (di seguito "Lavoratore"), stipulano il seguente contratto di lavoro per la somministrazione presso Produzione Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 30-40 del D.Lgs. 81/2015.
1.
OGGETTO E BASE GIURIDICA
Il Somministratore assume il Lavoratore con contratto di lavoro subordinato per somministrazione di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2015, artt. 30-40, con qualifica di Operaio specializzato, livello 3 livello del CCNL Metalmeccanico Industria, a decorrere dal 15 aprile 2025. Il contratto è stipulato a tempo determinato fino al 31 ottobre 2025. Le mansioni principali comprendono: Assemblaggio componenti meccanici, controllo qualità, testing funzionale, movimentazione materiali.
2.
IMPRESA UTILIZZATRICE E LUOGO DI LAVORO
Il Lavoratore sarà assegnato in missione presso l'Impresa Utilizzatrice:

Produzione Italia S.p.A. — P.IVA 09876543210 — Via Industriale 50, 40100 Bologna (BO) — Rapp.: Ing. Sara Ricci, Direttore Operativo

La prestazione lavorativa sarà svolta presso: Stabilimento di Bologna, Via Industriale 50, con un orario di 40 ore settimanali, secondo l'organizzazione dell'Utilizzatore e nel rispetto del D.Lgs. 66/2003. Il motivo del ricorso alla somministrazione è: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività (art. 31, D.Lgs. 81/2015).
3.
RETRIBUZIONE E PARITA DI TRATTAMENTO
La retribuzione oraria lorda è stabilita in 13,50 EUR/ora, in conformità al principio di parità di trattamento economico e normativo con i dipendenti dell'Utilizzatore di pari livello e mansioni (art. 35, D.Lgs. 81/2015). Il trattamento economico comprende: retribuzione base, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, Trattamento di Fine Rapporto (art. 2120 c.c.), tredicesima e quattordicesima mensilità (ove prevista dal CCNL), ferie retribuite (min. 4 settimane/anno — D.Lgs. 66/2003, art. 10), permessi retribuiti (ROL/ex festività), tutti calcolati in proporzione al periodo di lavoro effettuato.
4.
OBBLIGHI DEL SOMMINISTRATORE (APL)
Il Somministratore si impegna a:
• Assumere il Lavoratore nel rispetto della normativa vigente e del CCNL Metalmeccanico Industria
• Corrispondere la retribuzione e versare i contributi previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL)
• Informare il Lavoratore sulle condizioni della missione e sui rischi generali per la sicurezza
• Garantire la formazione generale obbligatoria in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
• Comunicare al Lavoratore il nominativo dell'Utilizzatore e le condizioni di lavoro applicabili
• Contribuire alla formazione professionale del Lavoratore tramite il fondo Forma.Temp
5.
OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE
L'Impresa Utilizzatrice (Produzione Italia S.p.A.) è tenuta a:
• Comunicare al Somministratore i trattamenti economici e normativi applicabili ai propri dipendenti di pari livello (art. 35, D.Lgs. 81/2015)
• Garantire le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro e la formazione specifica (D.Lgs. 81/2008)
• Fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari
• Consentire l'accesso ai servizi sociali e alle mense aziendali alle stesse condizioni dei propri dipendenti
• Comunicare tempestivamente al Somministratore eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti del Lavoratore
• Rispettare i diritti sindacali del Lavoratore somministrato (art. 39, D.Lgs. 81/2015)
6.
RESPONSABILITA SOLIDALE
Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, l'Utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore a corrispondere al Lavoratore i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali e assicurativi dovuti per tutta la durata della missione. In caso di inadempimento del Somministratore, il Lavoratore può agire direttamente nei confronti dell'Utilizzatore per ottenere il pagamento delle somme dovute.
7.
LIMITI E DURATA
La somministrazione decorre dal 15 aprile 2025 ed è stipulata a tempo determinato fino al 31 ottobre 2025. La durata complessiva della somministrazione a tempo determinato, comprensiva di proroghe, non può superare i 24 mesi presso lo stesso Utilizzatore per le stesse mansioni, salvo diverse previsioni del CCNL Metalmeccanico Industria (art. 34, comma 2, D.Lgs. 81/2015). Il superamento del limite comporta la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'Utilizzatore.
8.
FINE MISSIONE E RECESSO
Al termine della missione o in caso di cessazione anticipata per giusta causa, l'APL comunicherà tempestivamente al Lavoratore la fine della missione stessa. Il Lavoratore rimane dipendente dell'APL anche tra una missione e l'altra, nel rispetto delle previsioni del CCNL Agenzie per il Lavoro. Il recesso anticipato da parte dell'Utilizzatore deve essere comunicato per iscritto al Somministratore con congruo preavviso; il Somministratore è tenuto a garantire al Lavoratore la retribuzione per il periodo concordato o a ricollocarlo presso altro Utilizzatore.
9.
PERIODO DI PROVA
Il rapporto di lavoro è soggetto a un periodo di prova della durata di 10 giorni lavorativi effettivi. Il periodo di prova è proporzionato alla durata della missione e non può superare i limiti del CCNL Metalmeccanico Industria e dell'art. 2096 c.c. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere liberamente senza preavviso né indennità.
10.
PROROGHE
Il presente contratto potrà essere prorogato per un massimo di 4 volte, nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi e delle condizioni previste dall'art. 34 del D.Lgs. 81/2015. Ciascuna proroga dovrà essere concordata per iscritto tra APL e Lavoratore prima della scadenza del termine e comunicata all'Utilizzatore. La proroga non modifica le condizioni economiche e normative del contratto originario.
11.
SICUREZZA SUL LAVORO
L'Utilizzatore è responsabile della sicurezza e della salute del Lavoratore somministrato per tutta la durata della missione, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 e del D.Lgs. 81/2008. L'Utilizzatore provvederà: (a) alla valutazione dei rischi specifici delle mansioni; (b) alla formazione specifica in materia di sicurezza; (c) alla sorveglianza sanitaria ove prevista; (d) alla fornitura dei DPI necessari. Il Somministratore è responsabile della formazione generale obbligatoria in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008, art. 37).
12.
RISERVATEZZA
Il Lavoratore è tenuto a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati, i documenti e il know-how dell'Utilizzatore di cui verrà a conoscenza durante la missione, ai sensi degli artt. 98-99 D.Lgs. 30/2005 e dell'art. 2105 c.c. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione della missione. Il Somministratore garantisce di aver informato il Lavoratore di tale obbligo. La violazione costituisce inadempimento grave.
13.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il Somministratore si impegna a contribuire alla formazione professionale del Lavoratore attraverso il fondo bilaterale Forma.Temp, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva di settore delle Agenzie per il Lavoro. L'Utilizzatore provvederà alla formazione specifica relativa alle mansioni da svolgere, alle procedure aziendali, ai sistemi informatici e alle attrezzature utilizzate, prima o all'inizio della missione.
14.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI (GDPR)
Le parti si impegnano a trattare i dati personali del Lavoratore nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. Il Somministratore agisce come Titolare del trattamento per i dati relativi al rapporto di lavoro (gestione amministrativa, paghe, adempimenti fiscali e previdenziali). L'Utilizzatore agisce come Responsabile esterno del trattamento per i dati trattati durante la missione. Entrambe le parti garantiscono di aver rilasciato al Lavoratore le informative privacy previste dall'art. 13 GDPR. Il Lavoratore dichiara di aver ricevuto tali informative e di averne preso visione.
15.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 81/2015 (Capo IV, artt. 30-40), del CCNL Metalmeccanico Industria, del CCNL delle Agenzie per il Lavoro e della normativa vigente. Il presente contratto è redatto in duplice originale, di cui una copia è consegnata al Lavoratore. Letto, approvato e sottoscritto.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
IL SOMMINISTRATORE (APL)
ManpowerGroup S.r.l.
Data: ____________________
IL LAVORATORE
Giulia Neri
Data: ____________________

Cos'è il contratto di somministrazione di lavoro?

Il contratto di somministrazione di lavoro — comunemente chiamato lavoro interinale o lavoro in affitto — è un rapporto giuridico triangolare disciplinato dagli artt. 30-40 del D.Lgs. 81/2015. In esso coesistono due contratti: il contratto di somministrazione tra l'agenzia per il lavoro (APL), autorizzata dal Ministero del Lavoro, e l'impresa utilizzatrice (che stabilisce le condizioni commerciali), e il contratto di lavoro tra l'agenzia e il lavoratore (che è il datore formale). Il lavoratore presta la propria attività presso l'impresa utilizzatrice sotto la direzione di quest'ultima.

La caratteristica fondamentale è la dissociazione tra datore formale (agenzia) e datore sostanziale (utilizzatore): il lavoratore è assunto e retribuito dall'agenzia, ma lavora alle dipendenze funzionali dell'utilizzatore, che ne dirige l'attività. L'utilizzatore risponde solidalmente con l'agenzia per i crediti retributivi e previdenziali del lavoratore. La somministrazione può essere a tempo determinato (con la stessa disciplina e le stesse causali del contratto a termine ordinario) o a tempo indeterminato (somministrazione a staffing).

Il D.Lgs. 81/2015 prevede limiti quantitativi all'utilizzo della somministrazione: il numero di lavoratori somministrati non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato dell'utilizzatore. I CCNL possono prevedere limiti diversi. I lavoratori somministrati hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato ai lavoratori dell'utilizzatore con le stesse mansioni (principio di parità di trattamento).

Cosa include questo modello

Il modello di contratto di somministrazione di Doxuno copre sia il contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore sia le clausole relative al lavoratore somministrato.

Identificazione delle tre parti

Dati dell'agenzia autorizzata (APL), dell'impresa utilizzatrice e del lavoratore somministrato.

Mansioni e sede di lavoro

Descrizione delle mansioni affidate dall'utilizzatore e sede dove sarà svolta la prestazione.

Durata della missione

Data di inizio e fine della missione (se a tempo determinato) o durata indeterminata.

Causale (se necessaria)

Indicazione della causale per la somministrazione a termine oltre i 12 mesi.

Retribuzione e parità di trattamento

Compenso applicabile con parità rispetto ai lavoratori diretti dell'utilizzatore.

Obblighi di formazione e sicurezza

Responsabilità di agenzia e utilizzatore per la formazione professionale e la sicurezza.

Responsabilità solidale

Clausola di responsabilità solidale tra agenzia e utilizzatore per crediti del lavoratore.

Trasformazione in assunzione diretta (Expert)

Condizioni e procedura per l'eventuale assunzione diretta da parte dell'utilizzatore.

Come creare il contratto di somministrazione

Redigere un contratto di somministrazione conforme alla legge con Doxuno richiede pochi minuti.

  1. 1

    Identifica le tre parti

    Inserisci i dati dell'agenzia per il lavoro autorizzata (con il numero di autorizzazione ministeriale), dell'impresa utilizzatrice e del lavoratore somministrato.

  2. 2

    Definisci mansioni e sede

    Specifica le mansioni che il lavoratore svolgerà presso l'utilizzatore, il livello di inquadramento e la sede dove avverrà la prestazione.

  3. 3

    Imposta la durata della missione

    Indica la data di inizio e, se a termine, la data di fine della missione. Per le missioni superiori a 12 mesi indica la causale prevista dall'art. 19 D.Lgs. 81/2015.

  4. 4

    Definisci la retribuzione

    Stabilisci la retribuzione del lavoratore somministrato, che deve essere non inferiore a quella applicata ai lavoratori dell'utilizzatore con le stesse mansioni (principio di parità).

  5. 5

    Includi gli obblighi di sicurezza e formazione

    Specifica le responsabilità dell'agenzia (formazione professionale di base) e dell'utilizzatore (sicurezza sul luogo di lavoro, formazione specifica al rischio).

  6. 6

    Scarica e formalizza

    Genera il PDF, fai firmare il contratto a tutte le parti e comunica il rapporto al Centro per l'Impiego nei termini di legge.

Considerazioni legali

Il contratto di somministrazione è un istituto giuridicamente complesso che richiede il rispetto di obblighi precisi da parte di tutti gli attori coinvolti.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per somministrazioni con profili particolari (durata estesa, settori con limiti specifici), si raccomanda il supporto di un consulente del lavoro.

Verificato da esperti legali

Disciplina di riferimento — artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015

Il D.Lgs. 81/2015 (artt. 30-40) disciplina la somministrazione di lavoro sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. L'agenzia deve essere autorizzata dal Ministero del Lavoro (D.Lgs. 276/2003, art. 4). Senza autorizzazione ministeriale, la somministrazione è vietata e comporta la riqualificazione del rapporto come contratto diretto tra utilizzatore e lavoratore.

Parità di trattamento — art. 35 D.Lgs. 81/2015

L'art. 35 D.Lgs. 81/2015 sancisce il principio di parità di trattamento: i lavoratori somministrati hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei lavoratori di pari livello dell'utilizzatore. L'agenzia è responsabile del pagamento della retribuzione e dei contributi; l'utilizzatore è solidalmente responsabile.

Responsabilità solidale per crediti del lavoratore

L'utilizzatore è solidalmente responsabile con l'agenzia per i crediti retributivi, contributivi e assicurativi del lavoratore somministrato maturati durante la missione. In caso di inadempimento dell'agenzia, il lavoratore può agire direttamente contro l'utilizzatore per il recupero dei crediti. Questa tutela è inderogabile e non può essere esclusa dal contratto.

Limiti quantitativi — art. 31 D.Lgs. 81/2015

Il numero di lavoratori somministrati a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato dell'utilizzatore (salvo diverse previsioni del CCNL dell'utilizzatore). Per la somministrazione a tempo indeterminato (staffing) i CCNL possono prevedere limiti diversi. Il superamento del limite non comporta automaticamente la conversione, ma può essere sanzionato.

Sicurezza sul lavoro — responsabilità dell'utilizzatore

Per la sicurezza sul luogo di lavoro, l'art. 35, co. 4, D.Lgs. 81/2015 attribuisce la responsabilità principale all'utilizzatore: è lui che deve fornire la formazione specifica al rischio del luogo di lavoro, i dispositivi di protezione individuale e le procedure di sicurezza aziendali. L'agenzia è responsabile della formazione professionale di base e dell'idoneità sanitaria generale del lavoratore.

Domande frequenti

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