Doxuno
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Modello gratuito di Contratto di Mutuo tra Privati

Presta denaro a un familiare o amico con un contratto di mutuo conforme agli artt. 1813-1822 del Codice Civile. Importo, piano di rimborso, interessi e garanzie: tutto documentato in un PDF professionale.

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CONTRATTO DI MUTUO TRA PRIVATI
Ai Sensi Degli Artt. 1813-1822 C.c. · Tasso: 2.5% Annuo
Data erogazione: 15 aprile 2025
Importo: 30.000,00 EUR
MUTUANTE (PRESTATORE)
Marco Ferretti
Marco Ferretti · C.F.: FRTMRC85T10H501R · Via Roma 42, 20121 Milano (MI) · Tel: +39 02 12345678 · Email: m.ferretti@email.it
MUTUATARIO (BENEFICIARIO)
Giulia Romano
Giulia Romano · C.F.: RMNGLU90B41F205Y · Via Manzoni 15, 20121 Milano (MI) · Tel: +39 02 9876543 · Email: g.romano@email.it
Marco Ferretti (di seguito "Mutuante") e Giulia Romano (di seguito "Mutuatario") convengono il presente contratto di mutuo ai sensi degli artt. 1813-1822 del Codice Civile. Il contratto dovra essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente ai sensi del D.P.R. 600/1973, art. 19. Il tasso di interesse applicato, se pattuito, non supera il tasso soglia anti-usura determinato trimestralmente ai sensi della L. 108/1996.
1.
OGGETTO DEL MUTUO
Il Mutuante consegna al Mutuatario, che accetta e riceve, la somma di 30.000,00 EUR (in lettere: _____________________) a titolo di mutuo, ai sensi dell'art. 1813 del Codice Civile. Il Mutuatario si obbliga a restituire al Mutuante una somma di denaro equivalente entro il termine stabilito al successivo articolo.
2.
EROGAZIONE E QUIETANZA
La somma mutuata viene erogata in data 15 aprile 2025 mediante bonifico bancario sul conto corrente del Mutuatario ovvero mediante altra modalita concordata tra le parti. Il Mutuatario, con la sottoscrizione del presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza per la somma ricevuta.
3.
TERMINE DI RESTITUZIONE
Il Mutuatario si obbliga a restituire al Mutuante l'intera somma mutuata entro e non oltre il 15 aprile 2027. La restituzione avverra mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Mutuante. Il mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza convenuta comporta la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1820 c.c., rendendo immediatamente esigibile l'intero credito residuo.
4.
INTERESSI
Sulla somma mutuata maturano interessi al tasso annuo del 2.5%, calcolati dalla data di erogazione fino all'effettiva restituzione, ai sensi dell'art. 1815 c.c. Il tasso pattuito e stato verificato come non superiore al tasso soglia anti-usura vigente ai sensi della L. 108/1996; qualora, in futuro, il tasso convenuto dovesse risultare usurario ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., gli interessi non saranno dovuti. Gli interessi sono pagabili unitamente al capitale alla scadenza del termine di restituzione, ovvero unitamente a ciascuna rata se il rimborso avviene in forma rateale.
5.
PIANO DI AMMORTAMENTO RATEALE
Il Mutuatario si impegna a rimborsare la somma mutuata mediante il pagamento di 24 rate di importo pari a 1312,50 EUR ciascuna, con cadenza mensile, a decorrere dal mese successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento di anche una sola rata entro 30 giorni dalla scadenza comporta la decadenza automatica dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1820 c.c., rendendo immediatamente esigibile l'intero importo residuo.
6.
GARANZIA FIDEIUSSORIA
A garanzia della restituzione della somma mutuata e degli eventuali interessi, il Mutuatario costituisce la seguente garanzia:

Fideiussione prestata dal Sig. Paolo Neri, C.F. NREPLA70C03H501W, residente in Via Garibaldi 5, 20121 Milano (MI), fino a concorrenza dell'importo di 35.000,00 EUR.

La garanzia si estingue con il completo adempimento degli obblighi restitutori del Mutuatario.
7.
ESTINZIONE ANTICIPATA
Il Mutuatario ha facolta di restituire anticipatamente la somma mutuata, in tutto o in parte, senza applicazione di penali o indennizzi, mediante comunicazione scritta al Mutuante con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In caso di estinzione anticipata parziale o totale, gli interessi (se pattuiti) sono dovuti esclusivamente sulla somma e per il periodo effettivamente goduto.
8.
INTERESSI MORATORI E PENALE PER RITARDO
In caso di ritardato pagamento, anche parziale, il Mutuatario sara tenuto al pagamento di interessi moratori nella misura del 4% annuo sulla somma non corrisposta, calcolati dal giorno di scadenza sino all'effettivo pagamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. Il tasso moratorio non supera il tasso soglia usura ai sensi della L. 108/1996.
9.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto si intendera risolto di diritto, senza necessita di diffida o messa in mora, qualora il Mutuatario: a) non provveda al pagamento di anche una sola rata entro 30 giorni dalla scadenza; b) renda dichiarazioni false o non veritiere in ordine alla propria situazione patrimoniale; c) sia sottoposto a procedure esecutive, concorsuali o sia dichiarato insolvente. In tali casi, l'intero debito residuo diventera immediatamente ed automaticamente esigibile.
10.
REGISTRAZIONE FISCALE
Il presente contratto dovra essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione, con pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa prevista dalla normativa vigente. Le spese di registrazione sono a carico del Mutuatario, salvo diversa pattuizione scritta tra le parti.
11.
FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto e regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, sara competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza del Mutuante. Prima di adire l'autorita giudiziaria, le parti si impegnano a esperire un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
IL MUTUANTE
Marco Ferretti
Data: ____________________
IL MUTUATARIO
Giulia Romano
Data: ____________________

Cos'è un contratto di mutuo tra privati?

Il mutuo è il contratto con cui una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.). Il mutuo di denaro tra privati è un prestito personale tra familiari o amici, completamente diverso dal mutuo bancario: non c'è un istituto di credito coinvolto, i tassi sono liberamente concordati tra le parti (purché non usurari) e la procedura è molto più semplice.

Il contratto di mutuo tra privati è un contratto reale: si perfeziona non con il semplice consenso, ma con la consegna effettiva del denaro (art. 1813 c.c.). Finché la somma non è stata consegnata, il contratto non è concluso. La forma scritta non è richiesta per la validità del contratto, ma è indispensabile come prova in giudizio per somme superiori a € 2,58 (art. 1350 c.c. e art. 2726 c.c.). Per somme rilevanti, è fortemente raccomandato un contratto scritto e registrato.

Il mutuo può essere gratuito (senza interessi) o oneroso (con interessi). Il tasso di interesse deve essere concordato per iscritto per essere validamente preteso: in mancanza di accordo scritto sul tasso, il mutuatario deve corrispondere solo gli interessi al tasso legale (art. 1284 c.c.). Il tasso concordato non può superare il tasso soglia usurario rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia. I mutui tra familiari sono molto comuni ma presentano rischi relazionali: la documentazione scritta riduce i conflitti futuri.

Cosa include questo modello

Il modello di contratto di mutuo tra privati di Doxuno include tutte le sezioni richieste dagli artt. 1813-1822 c.c. per un prestito documentato e sicuro.

Dati delle parti

Mutuante e mutuatario con generalità complete e codice fiscale

Importo del prestito

Somma esatta prestata, data di consegna e modalità di trasferimento

Piano di rimborso

Numero di rate, importo, scadenze e IBAN per i pagamenti

Interessi

Tasso di interesse concordato o gratuità del prestito

Clausola di decadenza

Esigibilità dell'intero debito residuo al mancato pagamento di una rata

Garanzie (Expert)

Fideiussione di terzi o ipoteca a garanzia del rimborso

Come creare il tuo contratto di mutuo tra privati

Segui questi passaggi per documentare correttamente un prestito privato e proteggere sia il mutuante sia il mutuatario.

  1. 1

    Identifica le parti

    Compila le generalità complete del mutuante (chi presta il denaro) e del mutuatario (chi lo riceve): nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza.

  2. 2

    Specifica l'importo e la data di consegna

    Indica la somma esatta prestata in cifre e in lettere, la data di consegna del denaro e il mezzo di pagamento (bonifico bancario con indicazione dell'IBAN è preferibile per la tracciabilità).

  3. 3

    Definisci il piano di rimborso

    Indica il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, le date di scadenza mensile e le coordinate bancarie per i pagamenti.

  4. 4

    Stabilisci il tasso di interesse

    Indica se il prestito è gratuito o se prevede interessi. Se prevede interessi, indica il tasso annuo percentuale. Verifica che non superi il tasso usurario.

  5. 5

    Inserisci la clausola di decadenza dal beneficio del termine

    Prevedi che il mancato pagamento di una o più rate renda esigibile immediatamente l'intero debito residuo (art. 1186 c.c.).

  6. 6

    Registrate il contratto

    Per somme rilevanti, registrate il contratto all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni. La registrazione conferisce data certa ed è necessaria in caso di azione legale.

Considerazioni legali

Il mutuo tra privati è soggetto agli artt. 1813-1822 del Codice Civile e alla normativa anti-usura.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per prestiti di importo elevato, raccomandiamo la consulenza di un notaio o avvocato.

Verificato da esperti legali

Natura reale del contratto — art. 1813 c.c.

L'art. 1813 c.c. qualifica il mutuo come contratto reale, cioè si perfeziona con la consegna del denaro. La semplice promessa di prestare non è vincolante (a meno che non sia inserita in una promessa di mutuo, art. 1822 c.c.). Il mutuatario che non riceve la somma non può essere obbligato a restituirla.

Interessi e anti-usura — art. 1284 c.c. e L. 108/1996

L'art. 1284 c.c. prevede che il saggio degli interessi non superi il tasso legale se non è convenuto per iscritto. Il tasso concordato non può superare il tasso soglia usurario (Legge 108/1996), rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia. Chi presta denaro a tassi usurari commette il reato di cui all'art. 644 c.p.

Prova per iscritto

L'art. 2726 c.c. prevede che la prova testimoniale del contratto di mutuo e del pagamento non è ammessa per valore superiore a € 2,58. In pratica, senza documento scritto è quasi impossibile provare in giudizio l'esistenza e le condizioni di un prestito privato di qualsiasi entità. Il contratto scritto è dunque indispensabile.

Registrazione e aspetti fiscali

Il contratto di mutuo tra privati deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla firma (imposta di registro in misura fissa di € 200). Gli interessi attivi percepiti dal mutuante sono redditi di capitale assoggettati a tassazione IRPEF. I prestiti infruttiferi tra familiari (genitori-figli) non generano reddito ma devono essere documentati.

Rivalsa per mancato rimborso

In caso di mancato rimborso, il mutuante può agire con decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) producendo il contratto come prova scritta del credito. Il riconoscimento del debito nel contratto interrompe la prescrizione decennale (art. 2944 c.c.). Se c'è ipoteca a garanzia, il mutuante può agire in via esecutiva immobiliare.

Domande frequenti

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