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Modello gratuito di Contratto di Mediazione Commerciale

Regola l'incarico del mediatore commerciale con un contratto conforme agli artt. 1754-1765 del Codice Civile e alla Legge 39/1989 sui mediatori professionali. Il documento definisce l'oggetto della mediazione, la provvigione, i diritti e i doveri del mediatore e le condizioni per la maturazione del diritto al compenso.

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CONTRATTO DI MEDIAZIONE COMMERCIALE
Artt. 1754-1765 Codice Civile
Decorrenza: 15 aprile 2025
Durata: 12 mesi, rinnovabile
MEDIATORE
Global Business Mediators S.r.l.
Global Business Mediators S.r.l. · P.IVA: IT09876543210 · C.F.: 09876543210 · Rapp. Legale: Marco Ferretti · Via Roma 42, 20121 Milano (MI) · REA: MI-654321 · Email: info@gbmediators.it · PEC: gbmediators@pec.it
COMMITTENTE
Industria Meccanica Italiana S.p.A.
Industria Meccanica Italiana S.p.A. · P.IVA: IT02345678901 · C.F.: 02345678901 · Rapp. Legale: Giovanna Esposito · Corso Italia 50, 10138 Torino (TO) · Email: commerciale@meccanica.it · PEC: meccanica.italiana@pec.it
Il Committente Industria Meccanica Italiana S.p.A. conferisce al Mediatore Global Business Mediators S.r.l. l'incarico di mediazione commerciale ai sensi degli artt. 1754 e seguenti del Codice Civile. Il Mediatore agirà come intermediario imparziale tra le Parti per la conclusione di affari commerciali, essendo iscritto al Ruolo/REA con numero MI-654321. Il presente contratto non è disciplinato dalla normativa sulla mediazione civile delle controversie (D.Lgs. 28/2010), ma esclusivamente dalle norme del Codice Civile sulla mediazione in senso proprio.
1.
OGGETTO DELL'INCARICO
Il Committente conferisce al Mediatore l'incarico di svolgere attività di intermediazione per il seguente oggetto:

Ricerca e intermediazione per la vendita di macchinari industriali CNC, centri di lavoro e impianti di automazione industriale a clienti nazionali e internazionali

Zona/Territorio: Nord Italia (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia)

Il Mediatore si impegna a mettere in contatto il Committente con soggetti interessati alla conclusione dell'affare, senza vincolo di subordinazione (art. 2081 c.c.) e mantenendo la propria indipendenza nei confronti di entrambe le parti della trattativa.
2.
ISCRIZIONE E QUALIFICAZIONE DEL MEDIATORE
Il Mediatore dichiara di svolgere l'attività di mediazione commerciale in modo professionale e di essere in regola con gli obblighi di iscrizione alla Camera di Commercio (REA n. MI-654321) previsti dalla normativa vigente. Il Mediatore dichiara inoltre di essere in possesso dell'assicurazione professionale a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività.
3.
DURATA
Il presente incarico ha durata di 12 mesi, rinnovabile con decorrenza dal 15 aprile 2025. Alla scadenza, l'incarico potrà essere rinnovato con accordo scritto tra le Parti. La scadenza dell'incarico non pregiudica il diritto del Mediatore alla provvigione per gli affari conclusi durante la sua vigenza.
4.
PROVVIGIONE — ART. 1755 C.C.
Per l'attività di mediazione svolta, il Mediatore avrà diritto a una provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c. pari a 3% calcolata sul valore complessivo dell'affare concluso.

La provvigione è dovuta al momento della conclusione dell'affare, intesa come il momento in cui le Parti raggiungono l'accordo su tutti gli elementi essenziali del contratto, indipendentemente dall'esecuzione dello stesso.

Termini di pagamento: Entro 30 giorni dalla conclusione dell'affare, mediante bonifico bancario.
5.
IMPARZIALITÀ E OBBLIGHI INFORMATIVI — ART. 1759 C.C.
Il Mediatore si impegna ad agire con imparzialità nei confronti di tutte le Parti coinvolte nella trattativa, ai sensi dell'art. 1754 c.c. Il Mediatore ha l'obbligo di comunicare alle Parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, ai sensi dell'art. 1759 c.c.

Il Mediatore risponde dei danni derivanti dall'omissione o dall'inesattezza delle informazioni comunicate alle Parti. Il Mediatore è tenuto a conservare la documentazione relativa agli affari intermediati per un periodo di 10 anni.
6.
RISERVATEZZA
Il Mediatore si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni di carattere commerciale, finanziario e strategico del Committente di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico. L'obbligo di riservatezza è reciproco e sopravvive alla cessazione del contratto per un periodo di 3 (tre) anni. La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce causa di risoluzione immediata del contratto.
7.
ESCLUSIVA
Il presente incarico è conferito a titolo esclusivo. Il Committente si impegna a non conferire incarichi analoghi ad altri mediatori per il medesimo oggetto e nella medesima zona per tutta la durata del contratto. In caso di conclusione diretta dell'affare da parte del Committente durante il periodo di esclusiva, la provvigione è comunque dovuta al Mediatore ai sensi dell'art. 1755 c.c.
8.
OBBLIGHI DEL MEDIATORE
Oltre agli obblighi di legge (artt. 1754-1759 c.c.), il Mediatore si impegna specificamente a:

Segnalare tempestivamente ogni opportunità commerciale; verificare affidabilità e solvibilità delle controparti; redigere report mensili sulle attività svolte
9.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Il Committente si impegna a:

Comunicare tempestivamente al Mediatore le trattative avviate con soggetti segnalati; non concludere affari direttamente con soggetti segnalati senza coinvolgimento del Mediatore

Il Committente si obbliga a comunicare tempestivamente al Mediatore ogni trattativa avviata con soggetti che quest'ultimo abbia segnalato, entro 5 giorni lavorativi dall'avvio della trattativa stessa.
10.
RIMBORSO SPESE — ART. 1756 C.C.
Ai sensi dell'art. 1756 c.c., il Committente si impegna a rimborsare al Mediatore le spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico secondo le seguenti condizioni: Rimborso spese di viaggio e rappresentanza documentate fino a 3.000,00 EUR per trimestre, previa autorizzazione scritta.
Le spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Committente e documentate con idonea documentazione fiscale. Il rimborso è dovuto indipendentemente dall'esito dell'intermediazione, salvo diverso accordo espresso.
11.
CLAUSOLA PENALE ANTI-SCAVALCO
In caso di scavalco (conclusione diretta dell'affare con soggetto segnalato dal Mediatore), il Committente dovrà corrispondere l'intera provvigione calcolata sul valore dell'affare, a titolo di penale, oltre al risarcimento del maggior danno

La presente clausola penale (art. 1382 c.c.) è stabilita in aggiunta al diritto del Mediatore alla provvigione ordinaria e non esclude il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
12.
RECESSO E RISOLUZIONE
Ciascuna Parte potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi mediante PEC o raccomandata A/R. Il recesso non pregiudica il diritto del Mediatore alla provvigione per gli affari già conclusi o per le trattative in corso al momento del recesso che si concludano entro 6 mesi dalla cessazione del contratto.

Il contratto si risolverà di diritto in caso di:
• Inadempimento grave di una delle Parti non sanato entro 30 giorni dalla diffida scritta
• Violazione degli obblighi di imparzialità e riservatezza
• Perdita dei requisiti professionali o cancellazione dal Ruolo/REA del Mediatore
13.
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o ad esso connessa sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano. Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a tentare la risoluzione amichevole entro 30 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione scritta.
14.
DISPOSIZIONI GENERALI
(a) Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, in particolare dagli artt. 1754-1765 del Codice Civile.
(b) Ogni modifica dovrà essere concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
(c) Il presente contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni precedente intesa verbale o scritta.
(d) La nullità o inefficacia di una clausola non comporta la nullità dell'intero contratto (art. 1419 c.c.).
(e) Le comunicazioni formali dovranno essere inviate per iscritto (raccomandata A/R o PEC) agli indirizzi indicati in intestazione.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
MEDIATORE
Global Business Mediators S.r.l.
Data: ____________________
COMMITTENTE
Industria Meccanica Italiana S.p.A.
Data: ____________________

Cos'è un contratto di mediazione commerciale?

Il mediatore commerciale è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.). A differenza dell'agente di commercio (che agisce stabilmente per conto di un preponente), il mediatore è un soggetto terzo e neutrale che facilita la conclusione di un contratto tra parti che non si conoscono o che, pur conoscendosi, necessitano di un intermediario professionale. Il mediatore ha diritto alla provvigione da entrambe le parti se l'affare si conclude per effetto del suo intervento.

La mediazione commerciale si differenzia dalla mediazione civile (D.Lgs. 28/2010, che riguarda la risoluzione alternativa delle controversie) e dalla mediazione immobiliare (che richiede iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione). Il contratto di mediazione commerciale è particolarmente diffuso nel settore delle acquisizioni aziendali (M&A), nella ricerca di partner commerciali, nella vendita di beni mobili di alto valore, nelle transazioni di commodities e nel collocamento di prodotti finanziari. In questi settori, il mediatore professionale aggiunge valore trovando la controparte giusta e facilitando la negoziazione.

In Italia, l'esercizio professionale dell'attività di mediazione richiede l'iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi della Legge 39/1989. Il mediatore non iscritto al ruolo non ha diritto alla provvigione, anche se l'affare si è concluso grazie al suo intervento (art. 6, L. 39/1989). Per i mediatori occasionali (che svolgono la mediazione non in modo professionale e continuativo) l'iscrizione non è richiesta, ma il diritto alla provvigione potrebbe essere contestato.

Cosa include questo modello

Il modello di contratto di mediazione commerciale di Doxuno include tutte le clausole per definire chiaramente l'incarico, la provvigione e le responsabilità del mediatore.

Oggetto della mediazione

Descrizione dell'affare da mediare: tipo di transazione, parti da mettere in contatto, settore

Provvigione

Percentuale, base di calcolo, data di maturazione e modalità di pagamento del compenso

Esclusività dell'incarico

Scelta tra incarico esclusivo o non esclusivo e conseguenze per entrambe le parti

Durata e recesso

Periodo di validità dell'incarico, scadenza e condizioni di recesso anticipato

Obblighi del mediatore

Obblighi di diligenza, neutralità, riservatezza e informazione alle parti

Rimborso spese

Spese da rimborsare al mediatore indipendentemente dall'esito della mediazione

Provvigione tardiva (Expert)

Diritto alla provvigione per affari conclusi dopo la scadenza dell'incarico grazie all'attività del mediatore

Esclusioni e limitazioni (Expert)

Tipologie di clienti o trattative già in corso escluse dall'incarico di mediazione

Come creare il contratto di mediazione commerciale

Creare un contratto di mediazione professionale con Doxuno richiede pochi minuti e garantisce chiarezza sui termini dell'incarico e sul diritto alla provvigione.

  1. 1

    Identifica le parti

    Inserisci i dati del mandante (che affida l'incarico al mediatore) e del mediatore (nome, P.IVA, numero iscrizione al ruolo Camera di Commercio, iscrizione Enasarco se applicabile).

  2. 2

    Descrivi l'oggetto della mediazione

    Specifica il tipo di affare da mediare: vendita di azienda, ricerca di partner commerciale, collocamento prodotti, ricerca acquirente per beni specifici. Più precisa è la descrizione, più chiari sono i confini dell'incarico.

  3. 3

    Fissa la provvigione

    Indica la percentuale della provvigione e la base di calcolo (sul valore del contratto concluso, sul primo anno di fatturato, ecc.). Specifica quando matura il diritto alla provvigione (tipicamente alla conclusione del contratto tra le parti).

  4. 4

    Scegli la modalità dell'incarico

    Decidi se l'incarico è esclusivo (il mandante non può affidare la mediazione ad altri soggetti per lo stesso affare) o non esclusivo. L'esclusiva dà al mediatore maggiore motivazione ma vincola il mandante.

  5. 5

    Definisci durata e scadenza

    Indica la durata dell'incarico (tipicamente 6-12 mesi) e le condizioni di rinnovo o proroga. Prevedi una clausola sulla provvigione tardiva: il mediatore ha diritto alla provvigione anche per affari conclusi poco dopo la scadenza con controparti presentate durante il contratto.

  6. 6

    Scarica e firma

    Genera il PDF e fallo firmare da entrambe le parti prima dell'inizio dell'attività di mediazione. Il contratto scritto è importante per stabilire la data certa dell'incarico e le condizioni della provvigione.

Considerazioni legali

La mediazione commerciale è disciplinata da norme specifiche del Codice Civile e dalla Legge 39/1989. L'omissione di requisiti formali può comportare la perdita del diritto alla provvigione.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale specializzata. Per incarichi di mediazione su affari di alto valore o con elementi internazionali, raccomandiamo la consulenza di un avvocato esperto in diritto commerciale.

Verificato da esperti legali

Mediazione commerciale — artt. 1754-1765 c.c.

L'art. 1754 c.c. definisce il mediatore come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere vincolato da rapporti con nessuna di esse. L'art. 1755 c.c. stabilisce il diritto alla provvigione da entrambe le parti se l'affare si conclude grazie al suo intervento. L'art. 1756 c.c. regola le spese: il mediatore non ha diritto al rimborso delle spese salvo diverso accordo. L'art. 1763 c.c. impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note che possono influire sull'affare.

Iscrizione al ruolo e provvigione — L. 39/1989

L'art. 2 della Legge 39/1989 impone l'iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione per l'esercizio professionale dell'attività. L'art. 6 sancisce che il mediatore non iscritto non ha diritto alla provvigione e deve restituire quella eventualmente percepita. L'iscrizione al ruolo è tenuta dalla Camera di Commercio competente per territorio. I mediatori sono tenuti anche all'iscrizione all'Enasarco per i contributi previdenziali.

Imparzialità e obblighi informativi del mediatore

Il mediatore è per definizione imparziale e deve trattare entrambe le parti in modo equo. L'art. 1759 c.c. impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note che possono influire sull'affare, comprese le circostanze che possono determinarne la mancata conclusione o la nullità. La violazione degli obblighi di informazione può rendere il mediatore responsabile del danno subito dalle parti.

Diritto alla provvigione — art. 1755 c.c.

Il mediatore ha diritto alla provvigione da entrambe le parti se l'affare si conclude per effetto del suo intervento. Il nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare è l'elemento essenziale per il diritto alla provvigione. La giurisprudenza ritiene che l'intervento del mediatore sia causalmente efficace anche quando è stato uno dei fattori determinanti, non necessariamente il solo e unico fattore. La provvigione è dovuta anche se l'affare si conclude tra le stesse parti dopo la scadenza dell'incarico, purché il mediatore abbia avuto un ruolo causale.

Domande frequenti

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