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Modello gratuito di Contratto di Locazione Posto Auto

Il contratto di locazione per posto auto scoperto regola l'affitto di uno spazio parcheggio in area condominiale o privata. Con questo modello conforme al Codice Civile (artt. 1571-1614) puoi formalizzare l'accordo con tutte le clausole su canone, durata e uso consentito.

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CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTO AUTO
Box Chiuso/autorimessa · Art. 1571 C.c. · L. 122/1989
Data stipula: 15 aprile 2025
Durata: 12 (dodici) mesi
LOCATORE
Mario Rossi
C.F.: FRTMRC85T10H501R · Via della Libertà 12, 20121 Milano MI
CONDUTTORE
Giovanni Bianchi
C.F.: BNCGNN70A01H501Z
DATI DEL CONTRATTO
INDIRIZZO POSTO AUTOVia Garibaldi 8, piano -1, box n. 14 — 20123 Milano MI
NUMERO / IDENTIFICATIVO14
TIPOLOGIABox chiuso/autorimessa
DATA INIZIO1 maggio 2025
DURATA12 (dodici) mesi
CANONE MENSILE120,00 EUR
DEPOSITO CAUZIONALE240,00 EUR
1.
OGGETTO DELLA LOCAZIONE
Il Locatore Mario Rossi concede in locazione al Conduttore Giovanni Bianchi il Box chiuso/autorimessa n. 14 sito in Via Garibaldi 8, piano -1, box n. 14 — 20123 Milano MI, per uso esclusivo di parcheggio e rimessaggio di veicoli.

Il presente contratto è disciplinato dagli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile. Ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122 (Legge Tognoli), i box e le autorimesse realizzate ai sensi di tale legge sono pertinenze destinate al parcheggio privato. Il posto auto non è soggetto alla disciplina vincolistica delle locazioni non abitative (L. 392/1978) quando destinato all'uso privato non commerciale.
2.
DURATA
Il contratto ha durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dal 1 maggio 2025.

Al termine del periodo convenuto, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni a mezzo raccomandata A/R o PEC, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, ai sensi dell'art. 1597 c.c. La disdetta è valida anche se inviata dall'una all'altra delle Parti. In assenza di disdetta tempestiva, il Conduttore è tenuto a rispettare il termine contrattuale del rinnovo. Il Conduttore si obbliga a rilasciare il posto auto libero da persone e cose alla scadenza del contratto.
3.
CANONE DI LOCAZIONE
Il canone mensile di locazione è pari a 120,00 EUR, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario o altro mezzo concordato per iscritto tra le Parti.

Il canone è liberamente pattuito tra le Parti ai sensi dell'art. 1571 c.c. Il mancato o ritardato pagamento del canone costituisce mora automatica ai sensi dell'art. 1219 c. 2 n. 3 c.c. e dà diritto al Locatore di agire per il recupero del credito e di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c. Sulle somme non pagate sono dovuti interessi di mora al tasso legale ex art. 1224 c.c.
4.
OBBLIGHI DELLE PARTI E DEPOSITO CAUZIONALE
Deposito cauzionale: Il Conduttore versa al Locatore un deposito cauzionale pari a 240,00 EUR a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il deposito sarà restituito entro 30 giorni dalla riconsegna, previa verifica delle condizioni del posto auto (art. 1590 c.c.).

Obblighi del Locatore (artt. 1575-1577 c.c.):
• Consegnare il posto auto libero e in buone condizioni
• Garantire il pacifico godimento del posto auto per tutta la durata della locazione
• Eseguire le riparazioni necessarie (es. portone automatico, illuminazione comune)

Obblighi del Conduttore (artt. 1587-1591 c.c.):
• Pagare il canone nei termini stabiliti
• Utilizzare il posto auto esclusivamente per il parcheggio di veicoli
• Non depositare materiali ingombranti, infiammabili o sostanze pericolose
• Rispettare il regolamento condominiale e le norme di sicurezza
• Riconsegnare il posto auto nello stato in cui è stato ricevuto (art. 1590 c.c.)
5.
ACCESSO E VEICOLI AUTORIZZATI
Modalità di accesso: L'accesso al posto auto avviene tramite telecomando/app remota. Il Locatore consegnerà al Conduttore i dispositivi di accesso necessari contestualmente alla consegna del posto auto. In caso di smarrimento o danneggiamento dei dispositivi di accesso, il Conduttore è tenuto a comunicarlo immediatamente al Locatore e a sostenere i costi di sostituzione.

Veicoli autorizzati: Il posto auto potrà essere utilizzato per il parcheggio di un solo veicolo per volta di tipologia autovetture. È espressamente vietato il parcheggio di veicoli commerciali pesanti, mezzi d'opera o veicoli con trasporto di sostanze pericolose, salvo diverso accordo scritto. Il Conduttore rimane l'unico responsabile per i danni causati a terzi o alle strutture durante le manovre di accesso e sosta.
6.
SUBLOCAZIONE E CESSIONE
La sublocazione, totale o parziale, del posto auto è espressamente vietata, ai sensi dell'art. 1594 c.c. Il Conduttore non potrà cedere il contratto o consentire a terzi l'utilizzo del posto auto senza il previo consenso scritto del Locatore. La violazione di tale divieto sarà considerata grave inadempimento e darà diritto alla risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.

La cessione del contratto di locazione senza consenso scritto del Locatore è in ogni caso nulla ai sensi dell'art. 1406 c.c.
7.
DISPOSIZIONI SPECIALI
Clausola speciale: È vietato il lavaggio di veicoli all'interno del box e lo stoccaggio di qualsiasi materiale

Legge applicabile e foro: Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, con particolare riferimento agli artt. 1571 e ss. c.c. e alla L. 122/1989. Per qualsiasi controversia, le Parti concordano la competenza esclusiva del Giudice di Pace o del Tribunale del luogo in cui è sito il posto auto, in ragione del valore della lite. Le Parti si impegnano a tentare la risoluzione bonaria di qualsiasi controversia entro 30 giorni dall'insorgere della stessa.

Spese e imposte: Le spese condominiali ordinarie relative al posto auto (es. illuminazione, portone automatico) sono a carico del Conduttore nella misura indicata nel regolamento di condominio. Le imposte relative alla proprietà del posto auto (IMU, TASI) restano a carico del Locatore.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
LOCATORE
Mario Rossi
Data: ____________________
CONDUTTORE
Giovanni Bianchi
Data: ____________________

Cos'è il contratto di locazione per posto auto?

Il contratto di locazione per posto auto è l'accordo con cui il proprietario di uno spazio di sosta (scoperto, su piazzale o su rampa) concede al conduttore il diritto di parcheggiare il proprio veicolo in quello spazio a fronte di un canone. A differenza del box auto chiuso (che è un'unità immobiliare autonoma), il posto auto può essere un'area delimitata all'interno di un parcheggio condominiale o privato, priva di struttura chiusa. La distinzione è rilevante per i dati catastali: i box auto sono censiti come C/6 nel catasto; i posti auto scoperti possono essere pertinenze non autonomamente catastali.

Anche per i posti auto, come per i box, si applica la disciplina codicistica (artt. 1571-1614 c.c.) senza tutele speciali. Le parti possono liberamente stabilire durata, canone, condizioni di rinnovo e recesso. Non esiste una durata minima obbligatoria. Il posto auto può essere dato in locazione separatamente dall'appartamento o contestualmente ad esso come pertinenza. Quando è una pertinenza del contratto abitativo, le norme della Legge 431/1998 si estendono anche al posto auto.

Il contratto di locazione posto auto deve specificare con precisione l'ubicazione del posto (numero del posto, piano, targa del veicolo che può essere parcheggiato) e le modalità di accesso (scheda magnetica, telecomando, codice). È importante includere clausole sull'uso consentito (solo parcheggio del veicolo, divieto di deposito di materiali) e sulla responsabilità per danni al veicolo. Come per il box, il locatore non risponde normalmente per furti o danni al veicolo in assenza di un contratto di custodia.

Cosa include questo modello

Il modello di locazione posto auto di Doxuno include tutte le clausole per regolare chiaramente l'uso dello spazio di sosta.

Dati delle parti

Locatore e conduttore con generalità complete e codice fiscale

Identificazione del posto auto

Numero del posto, piano, indirizzo dell'area parcheggio e caratteristiche

Canone mensile

Importo del canone, scadenza e modalità di pagamento

Durata e disdetta

Periodo del contratto, preavviso per disdetta e condizioni di rinnovo

Accesso e chiavi

Modalità di accesso, consegna dispositivi e numero di copie

Uso consentito e divieti

Solo parcheggio veicolo, divieto deposito materiali, veicolo autorizzato

Come creare il contratto di locazione posto auto

Redigere un contratto per posto auto è semplice. Ecco i passaggi essenziali.

  1. 1

    Identifica il posto auto con precisione

    Indica il numero del posto, il piano (se in parcheggio multi-piano), l'indirizzo dell'area e le caratteristiche (larghezza, accesso, copertura parziale). Se disponibile, allega una planimetria con indicazione del posto.

  2. 2

    Definisci le condizioni economiche

    Indica il canone mensile, il giorno di scadenza del pagamento e la modalità preferita (bonifico, contanti). Puoi prevedere una clausola di aggiornamento ISTAT se la durata è pluriennale.

  3. 3

    Stabilisci la durata e il preavviso di disdetta

    Non esiste una durata minima obbligatoria. Puoi stipulare un contratto mensile, annuale o pluriennale. Indica il preavviso necessario per disdettare (di norma 30-60 giorni).

  4. 4

    Regola le modalità di accesso

    Specifica quante chiavi, schede o telecomandi vengono consegnati e le responsabilità per la restituzione al termine del contratto. Indica il costo di sostituzione in caso di smarrimento.

  5. 5

    Registra il contratto se necessario

    Se il contratto ha durata superiore a 30 giorni nel corso dell'anno, va registrato all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla firma. L'imposta di registro è del 2% del canone annuo.

Considerazioni legali

La locazione posto auto è disciplinata solo dal Codice Civile con piena libertà contrattuale. Nessuna durata minima obbligatoria.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale.

Verificato da esperti legali

Disciplina codicistica — artt. 1571-1614 c.c.

La locazione di posti auto scoperti non è soggetta alla Legge 431/1998 (abitazioni) né alla Legge 392/1978 (uso commerciale). Si applicano solo le disposizioni del Codice Civile sulle locazioni (artt. 1571-1614 c.c.), che non prevedono durate minime obbligatorie né diritti speciali di rinnovo. Il locatore può disdettare alla scadenza senza motivazione.

Locazione come pertinenza dell'appartamento

Se il posto auto è locato come pertinenza di un appartamento abitativo nell'ambito dello stesso contratto, si estende al posto auto la disciplina della Legge 431/1998 con le relative tutele (durata minima, rinnovo automatico, recesso con preavviso). In questo caso il contratto deve esplicitamente collegare i due beni come oggetto unitario della locazione.

Responsabilità per danni e furti

Il locatore di un posto auto non assume responsabilità per i danni al veicolo o per furti, salvo che il contratto preveda espressamente obblighi di sorveglianza (trasformandolo in un contratto di custodia, art. 1766 c.c.) o che i danni derivino da vizi strutturali dell'area parcheggio imputabili al locatore (infiltrazioni, cedimenti).

Obbligo di registrazione

Anche i contratti di locazione di posti auto con durata superiore a 30 giorni annui devono essere registrati all'Agenzia delle Entrate (art. 1 DPR 131/1986). L'imposta di registro è del 2% del canone annuo (min. €67). La mancata registrazione è una violazione fiscale ma non rende il contratto nullo tra le parti.

Domande frequenti

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