Doxuno
Locazioni & ImmobiliItalia

Modello gratuito di Contratto di Locazione Abitativa

Il contratto di locazione abitativa regola il rapporto tra locatore e conduttore per l'affitto di un immobile a uso abitativo. Con questo modello conforme alla Legge 431/1998 e al Codice Civile (artt. 1571-1614) puoi redigere un contratto valido con tutte le clausole essenziali e scaricarlo in PDF.

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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Legge 9 Dicembre 1998, N. 431 · Art. 2 (Contratto A Canone Libero 4+4) — 20 Aprile 2025
LOCATORE
Mario Rossi
C.F.: RSSMRA70A01H501Z · Via Nazionale 45, 00184 Roma RM · +39 06 1234567 · mario.rossi@email.it
CONDUTTORE
Giovanni Bianchi
C.F.: BNCGNN70A01H501Z · Corso Buenos Aires 12, 20124 Milano MI · +39 02 9876543 · giovanni.bianchi@email.it
Immobile: Via Dante Alighieri 15, piano 3°, int. 8 — 00185 Roma RM
Cat.: A/2 · Piano: 3° · Vani: 5 · Inizio: 1 maggio 2025
Il Locatore Mario Rossi, C.F. RSSMRA70A01H501Z, con domicilio in Via Nazionale 45, 00184 Roma RM, in seguito denominato LOCATORE; e il Conduttore Giovanni Bianchi, C.F. BNCGNN70A01H501Z, con domicilio in Corso Buenos Aires 12, 20124 Milano MI, in seguito denominato CONDUTTORE. Le Parti, riconoscendosi reciprocamente la piena capacità giuridica, convengono e stipulano il presente contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e delle vigenti disposizioni del Codice Civile, secondo le seguenti
1.
OGGETTO E SCOPO DELLA LOCAZIONE
Il Locatore concede in locazione al Conduttore l'immobile ad uso abitativo sito in Via Dante Alighieri 15, piano 3°, int. 8 — 00185 Roma RM, Comune di Roma, categoria catastale A/2, piano , composto da 5 vani. Il Conduttore si obbliga a utilizzare l'immobile esclusivamente come abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998. È fatto espresso divieto di mutare la destinazione d'uso dell'immobile.
2.
IMMOBILE E DOTAZIONI
Il Locatore dichiara che l'immobile è in buono stato di manutenzione e idoneo all'uso pattuito, libero da persone e da vincoli pregiudizievoli, e dotato degli impianti funzionanti (elettrico, idrico, termico) conformi alle normative vigenti.
Il Locatore consegna il presente immobile nello stato in cui si trova, come accertato congiuntamente dalle Parti alla data di stipula del contratto. Eventuali difformità o vizi occulti dovranno essere comunicati per iscritto entro otto giorni dalla consegna, ai sensi dell'art. 1578 c.c.
Il Conduttore ha preso visione dell'immobile e lo accetta nello stato in cui si trova, impegnandosi a restituirlo, al termine della locazione, nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento d'uso (art. 1590 c.c.).
3.
DURATA DELLA LOCAZIONE
Il contratto ha durata di quattro anni, con decorrenza dal 1 maggio 2025, e scadenza al termine del quadriennio.
Ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per un ulteriore periodo di quattro anni (contratto 4+4), salvo disdetta comunicata da una delle Parti con preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata A/R o PEC.
Alla seconda scadenza (e ad ogni successiva), il rinnovo avviene alle stesse condizioni, salvo accordo diverso tra le Parti o recesso nei termini di legge. Il Locatore può opporsi al rinnovo solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 3 L. 431/1998 (necessità abitativa, demolizione o ristrutturazione totale).
4.
CANONE DI LOCAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il canone mensile di locazione è fissato in 950,00 EUR, da corrispondersi entro il giorno 1 di ciascun mese mediante bonifico bancario.
IBAN del Locatore: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456.
Il pagamento del canone è essenziale e il ritardo superiore a venti giorni dalla scadenza ovvero il mancato pagamento di due mensilità anche non consecutive costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 L. 431/1998.
Il Locatore è tenuto a rilasciare quietanza di pagamento per ogni mensilità, se richiesto dal Conduttore.
5.
DEPOSITO CAUZIONALE
A titolo di deposito cauzionale, il Conduttore versa al Locatore la somma di 2850,00 EUR, equivalente a tre mensilità di canone, ai sensi dell'art. 11 L. 431/1998.
Il deposito è infruttifero e non può essere imputato al canone. Sarà restituito al Conduttore entro trenta giorni dalla riconsegna dell'immobile, previa verifica dello stato dello stesso e detratte le eventuali somme dovute per danni imputabili al Conduttore eccedenti il normale uso.
Il Locatore dovrà dare conto per iscritto di eventuali trattenute, indicandone le singole motivazioni.
6.
OBBLIGHI DELLE PARTI
Obblighi del Locatore (art. 1575-1577 c.c.):
a) Consegnare l'immobile in buono stato di manutenzione e idoneo all'uso pattuito.
b) Mantenere l'immobile in stato da servire all'uso convenuto, effettuando le riparazioni straordinarie e quelle non imputabili al Conduttore (art. 1576 c.c.).
c) Garantire il godimento pacifico dell'immobile per tutta la durata del contratto (art. 1575 n. 3 c.c.).
d) Registrare il contratto presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula e consegnarne copia al Conduttore (art. 13 L. 431/1998).
Obblighi del Conduttore (art. 1587-1590 c.c.):
a) Pagare il canone nei termini stabiliti.
b) Servirsi dell'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia per l'uso abitativo pattuito.
c) Non apportare modifiche o innovazioni all'immobile senza il consenso scritto del Locatore (art. 1614 c.c.).
d) Segnalare tempestivamente al Locatore qualsiasi guasto o difetto che richieda riparazione straordinaria.
e) Restituire l'immobile, al termine della locazione, nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento d'uso.
7.
REGIME FISCALE E AGGIORNAMENTO ISTAT
Il Locatore non ha esercitato l'opzione per la cedolare secca. Il canone è soggetto alla tassazione ordinaria IRPEF.
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con esclusione dei tabacchi, relativa all'anno precedente (art. 24 L. 392/1978, richiamato dall'art. 2 L. 431/1998).
8.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria dell'immobile (impianti, strutture portanti, coperture) è a carico del Locatore, ai sensi dell'art. 1576 c.c.
Le piccole riparazioni dipendenti dall'uso ordinario (art. 1609 c.c.) sono a carico del Conduttore.
9.
SUBLOCAZIONE E ANIMALI DOMESTICI
Il Conduttore non può sublocare in tutto o in parte l'immobile, né cedere il contratto a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Locatore. La violazione di tale divieto costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto.
La presenza di animali domestici nell'immobile è vietata, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
10.
CLAUSOLE SPECIALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA
Il Conduttore, trascorsi almeno sei mesi dall'inizio della locazione, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, comunicando il recesso al Locatore con preavviso di almeno sei mesi a mezzo raccomandata A/R o PEC, qualora ricorrano gravi motivi (art. 3 co. 6 L. 431/1998).
Per le obbligazioni assunte e per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso i rispettivi recapiti indicati nel contratto.
11.
DISPOSIZIONI FINALI E LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto è soggetto alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, al D.Lgs. 23/2011 e, per quanto non espressamente disciplinato, alle norme del Codice Civile (artt. 1571-1614 c.c.).
Qualsiasi patto contrario alle disposizioni inderogabili della L. 431/1998 è nullo ai sensi dell'art. 13 della medesima legge. Le eventuali clausole nulle non inficiano la validità del contratto nel suo complesso.
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, le Parti si sottopongono alla giurisdizione del Tribunale del luogo in cui è sito l'immobile locato.
Il contratto è redatto in duplice copia originale, una per ciascuna Parte.
Le Parti, letto e compreso il presente contratto, lo sottoscrivono in segno di piena accettazione.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
LOCATORE
C.F.: RSSMRA70A01H501Z
Mario Rossi
Data: ____________________
CONDUTTORE
C.F.: BNCGNN70A01H501Z
Giovanni Bianchi
Data: ____________________

Cos'è il contratto di locazione abitativa?

Il contratto di locazione abitativa è l'accordo con cui il locatore (proprietario) concede in godimento un immobile a uso abitativo al conduttore (inquilino) dietro pagamento di un canone. In Italia è regolato principalmente dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 — che ha sostituito la Legge 392/1978 per le locazioni abitative — e dal Codice Civile agli artt. 1571-1614. La Legge 431/1998 prevede due tipologie principali di contratto: il contratto a canone libero (durata 4+4 anni, art. 2, co. 1) e il contratto a canone concordato (durata 3+2 anni, art. 2, co. 3) con canone stabilito dagli accordi territoriali tra organizzazioni di categoria.

Il contratto di locazione abitativa deve essere obbligatoriamente redatto in forma scritta (art. 1 Legge 431/1998) e registrato all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla firma. La registrazione è obbligatoria per contratti di durata superiore a 30 giorni nell'anno (art. 1 DPR 131/1986). Il locatore che omette la registrazione è soggetto a sanzioni fiscali e il conduttore può avvalersi della nullità del contratto per richiedere la restituzione delle somme versate in eccesso. La cedolare secca (D.Lgs. 23/2011) consente al locatore persona fisica di optare per un'aliquota fissa (21% canone libero, 10% canone concordato) in sostituzione delle imposte ordinarie.

Le clausole del contratto di locazione abitativa non possono derogare in senso peggiorativo per il conduttore rispetto ai minimi legali: la durata minima è di 4 anni per i contratti liberi e 3 anni per quelli concordati; il rinnovo è tacito (salvo disdetta nei termini); il deposito cauzionale non può superare 3 mensilità; il conduttore ha diritto di recesso per gravi motivi con preavviso di 6 mesi. Clausole che peggiorano queste tutele sono nulle (art. 13 Legge 431/1998). Le spese ordinarie sono a carico del conduttore, quelle straordinarie del locatore (art. 1576 c.c.).

Cosa include questo modello

Il modello di contratto di locazione abitativa di Doxuno include tutte le clausole essenziali richieste dalla Legge 431/1998 e dal Codice Civile.

Dati delle parti

Locatore e conduttore con generalità complete, codice fiscale e documenti

Descrizione dell'immobile

Indirizzo, dati catastali, superficie e pertinenze (cantina, garage, posto auto)

Canone e modalità di pagamento

Importo mensile, giorno di pagamento, metodo e clausola di aggiornamento ISTAT

Durata e rinnovo

Durata (4+4 o 3+2), decorrenza, condizioni di disdetta e rinnovo

Deposito cauzionale

Importo (max 3 mensilità), modalità di versamento e restituzione

Obblighi delle parti

Manutenzione ordinaria/straordinaria, spese condominiali, destinazione d'uso

Come creare il contratto di locazione abitativa

Redigere un contratto di locazione valido richiede attenzione ai requisiti formali e alle tutele minime previste dalla legge.

  1. 1

    Scegli il tipo di contratto

    Decidi se stipulare un contratto a canone libero (4+4 anni, senza limiti al canone) o a canone concordato (3+2 anni, canone definito dagli accordi territoriali). Il secondo gode di agevolazioni fiscali maggiori per entrambe le parti.

  2. 2

    Compila i dati delle parti e dell'immobile

    Inserisci le generalità complete di locatore e conduttore (nome, codice fiscale, residenza, documento di identità). Descrivi l'immobile con indirizzo completo, dati catastali, superficie e pertinenze.

  3. 3

    Definisci le condizioni economiche

    Indica il canone mensile, il giorno di pagamento, la modalità (bonifico, contanti), l'importo del deposito cauzionale (massimo 3 mensilità) e l'eventuale clausola di aggiornamento ISTAT.

  4. 4

    Firma in originale davanti ai testimoni

    Il contratto deve essere firmato da entrambe le parti in almeno due originali (uno per ciascuna parte). Se il conduttore è più di uno, tutti devono firmare.

  5. 5

    Registra all'Agenzia delle Entrate

    Entro 30 giorni dalla firma, registra il contratto all'Agenzia delle Entrate con il modello RLI. Paga l'imposta di registro (2% del canone annuo, min. €67) oppure opta per la cedolare secca.

Considerazioni legali

Il contratto di locazione abitativa è disciplinato da norme imperative a tutela del conduttore. Le clausole in deroga sono nulle.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale.

Verificato da esperti legali

Durata minima e rinnovo automatico — Legge 431/1998

L'art. 2 della Legge 431/1998 prevede che la durata minima del contratto a canone libero sia di 4 anni, rinnovabile automaticamente per altri 4 salvo disdetta motivata del locatore. Per il contratto concordato la durata è di 3 anni, rinnovabile per 2. Il conduttore può recedere in qualsiasi momento con 6 mesi di preavviso per gravi motivi. Il locatore può disdettare alla prima scadenza solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 3 Legge 431/1998.

Deposito cauzionale — art. 11 Legge 392/1978

Il deposito cauzionale non può superare 3 mensilità del canone. Deve essere restituito alla fine del rapporto locatizio, con gli interessi legali maturati, entro un termine ragionevole dopo la riconsegna delle chiavi. Il locatore può trattenerlo solo per danni all'immobile accertati o per canoni insoluti. La clausola che aumenta il deposito oltre 3 mensilità è nulla.

Cedolare secca — D.Lgs. 23/2011 e L. 92/2012

Il locatore persona fisica può optare per la cedolare secca (aliquota del 21% per contratti liberi, 10% per contratti concordati) in sostituzione di IRPEF, addizionali, imposta di registro e imposta di bollo. L'opzione si esercita al momento della registrazione o in sede di rinnovo. Il locatore che opta per la cedolare secca rinuncia per tutta la durata del contratto all'aggiornamento del canone.

Nullità delle clausole peggiorative — art. 13 Legge 431/1998

Sono nulle tutte le clausole del contratto che attribuiscano al locatore un canone superiore a quello scritto e registrato, che escludano il diritto di recesso del conduttore, che impongano al conduttore oneri non previsti dalla legge, che riducano la durata minima legale o che escludano la tacita rinnovazione. La nullità è rilevabile d'ufficio e non sanabile dalle parti.

Domande frequenti

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