Doxuno
Lavoro & HRItalia

Modello gratuito di Contratto di Lavoro Part-Time

Crea un contratto di lavoro part-time conforme al D.Lgs. 81/2015. Definisci l'orario ridotto, le tipologie (orizzontale, verticale, misto), le eventuali clausole elastiche e la retribuzione proporzionata. Scarica il PDF in pochi minuti.

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CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
D.lgs. 81/2015, Artt. 4-12 · Part-time Orizzontale
Decorrenza: 15 aprile 2025
20 ore/settimana · Part-Time Orizzontale
DATORE DI LAVORO
Nexus Consulting S.r.l.
Nexus Consulting S.r.l. · P.IVA/C.F.: IT09876543210 · Via Roma 42, 20121 Milano (MI) · Rapp. Legale: Marco Ferretti, Amministratore Unico
LAVORATORE
Elena Moretti
Elena Moretti · C.F.: MRTELM95H41A944Z · Res.: Via Mazzini 8, 40100 Bologna (BO)
Nexus Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante Marco Ferretti, Amministratore Unico (di seguito "Datore di Lavoro"), e Elena Moretti, C.F. MRTELM95H41A944Z (di seguito "Lavoratore"), convengono e stipulano il seguente contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, ai sensi degli artt. 4-12 del D.Lgs. 81/2015 e dell'art. 2094 del Codice Civile.
1.
OGGETTO E TIPO DI PART-TIME
Il Lavoratore è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (Orizzontale) a decorrere dal 15 aprile 2025, con qualifica di Addetta vendite, livello 5 livello del CCNL Commercio - Terziario, Distribuzione e Servizi. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, il part-time di tipo Orizzontale si caratterizza per il fatto che la prestazione viene ridotta ogni giorno lavorativo (riduzione orario giornaliero). Il rapporto è a tempo indeterminato, salvo diversa indicazione scritta.
2.
ORARIO DI LAVORO E DISTRIBUZIONE
L'orario di lavoro è fissato in 20 ore settimanali, con la seguente distribuzione:

Lunedi-venerdi, ore 09:00-13:00

L'orario concordato e la sua distribuzione costituiscono elemento essenziale del contratto di lavoro a tempo parziale (art. 5, comma 2, D.Lgs. 81/2015) e devono essere indicati in forma scritta. Eventuali variazioni della distribuzione o dell'orario potranno avvenire solo nelle forme previste dalla legge e dal CCNL applicato.
3.
RETRIBUZIONE E NON DISCRIMINAZIONE
La retribuzione annua lorda, proporzionata all'orario part-time, è pari a 15.000,00 EUR. Il trattamento economico e normativo è proporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in applicazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo pieno di pari qualifica e livello (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Al Lavoratore spettano: TFR (art. 2120 c.c.), ferie annuali (min. 4 settimane — D.Lgs. 66/2003, art. 10), permessi retribuiti (ROL/ex festività), tredicesima e quattordicesima mensilità (ove previste dal CCNL), tutti calcolati in proporzione all'orario di lavoro.
4.
MANSIONI E SEDE DI LAVORO
Il Lavoratore è assegnato alle mansioni previste per la qualifica di Addetta vendite secondo il CCNL Commercio - Terziario, Distribuzione e Servizi. Il Datore di Lavoro si riserva la facoltà di modificare le mansioni nel rispetto dell'art. 2103 c.c. La prestazione lavorativa si svolge presso la sede del Datore di Lavoro o nei luoghi indicati al Lavoratore, compatibilmente con la natura del rapporto a tempo parziale.
5.
MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA
In caso di malattia o infortunio, si applicano le medesime disposizioni previste per i lavoratori a tempo pieno, in proporzione all'orario di lavoro. Il Datore di Lavoro garantisce al Lavoratore a tempo parziale le stesse condizioni di salute e sicurezza previste per i lavoratori a tempo pieno (D.Lgs. 81/2008), incluse formazione obbligatoria e sorveglianza sanitaria ove previste.
6.
RECESSO E PREAVVISO
Ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal CCNL Commercio - Terziario, Distribuzione e Servizi. Il recesso per giusta causa non richiede preavviso (art. 2119 c.c.). In caso di licenziamento per giustificato motivo, si applicano le disposizioni della L. 604/1966 e del D.Lgs. 23/2015. Il recesso deve essere comunicato per iscritto.
7.
LAVORO SUPPLEMENTARE
Il Datore di Lavoro può richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare (oltre l'orario part-time concordato, fino all'orario previsto per il tempo pieno) ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, nel rispetto dei limiti e delle maggiorazioni previste dal CCNL Commercio - Terziario, Distribuzione e Servizi. Il Lavoratore può rifiutare lo svolgimento di lavoro supplementare in presenza di comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il rifiuto non costituisce inadempimento contrattuale né giustificato motivo di licenziamento.
8.
CLAUSOLE ELASTICHE
Le parti concordano clausole elastiche ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 81/2015, che consentono al Datore di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa (spostamento degli orari concordati). La variazione deve essere comunicata con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e dà diritto a una maggiorazione retributiva nella misura prevista dal CCNL Commercio - Terziario, Distribuzione e Servizi. Il Lavoratore può revocare il consenso alle clausole elastiche in presenza di documentate esigenze di salute, familiari o di formazione. La revoca deve essere comunicata per iscritto.
9.
CLAUSOLE FLESSIBILI
Le parti concordano clausole flessibili che consentono la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa rispetto a quella concordata, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 81/2015. Tale variazione non può superare il limite previsto dal CCNL Commercio - Terziario, Distribuzione e Servizi e comunque non più del 25% della prestazione annua concordata. Le ore prestate in forza di clausole flessibili comportano il diritto a una maggiorazione del 15% sulla retribuzione oraria globale di fatto.
10.
DIRITTO DI PRECEDENZA E TRASFORMAZIONE
Il Lavoratore ha diritto di precedenza nella trasformazione del rapporto a tempo pieno in caso di assunzione a tempo pieno per le stesse mansioni (art. 8, comma 6, D.Lgs. 81/2015). Il Datore di Lavoro deve informare preventivamente i lavoratori a tempo parziale delle opportunità di lavoro a tempo pieno disponibili. La trasformazione del rapporto da part-time a full-time e viceversa deve essere concordata per iscritto tra le parti. Ai sensi della L. 92/2012, il Datore può trasformare il rapporto da full-time a part-time solo con il consenso scritto del lavoratore, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla legge.
11.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI (GDPR)
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, il Datore di Lavoro informa il Lavoratore che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto di lavoro: gestione amministrativa e paghe, adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi, sicurezza sul lavoro. Il Lavoratore dichiara di aver ricevuto l'informativa privacy ex art. 13 GDPR e di averne preso visione.
12.
RINVIO AL CCNL E ALLA LEGGE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni del CCNL Commercio - Terziario, Distribuzione e Servizi, del D.Lgs. 81/2015 (Capo I, artt. 4-12), del Codice Civile e della normativa vigente in materia di lavoro subordinato. Il presente contratto è redatto in duplice originale, di cui una copia è consegnata al Lavoratore. Letto, approvato e sottoscritto.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
IL DATORE DI LAVORO
Nexus Consulting S.r.l.
Data: ____________________
IL LAVORATORE
Elena Moretti
Data: ____________________

Cos'è il contratto di lavoro part-time?

Il contratto di lavoro part-time è un contratto di lavoro subordinato con orario di lavoro inferiore all'orario normale a tempo pieno (40 ore settimanali o diversa durata fissata dal CCNL). È disciplinato dagli artt. 4-12 del D.Lgs. 81/2015 e si distingue dal contratto full-time esclusivamente per la riduzione dell'orario, con retribuzione e istituti contrattuali proporzionati alle ore lavorate. Il part-time è una modalità flessibile sempre più diffusa, sia per esigenze dei lavoratori (cura familiare, studio, salute) sia per esigenze organizzative dell'azienda.

Il D.Lgs. 81/2015 distingue tre tipologie di part-time: (1) orizzontale, in cui l'orario è ridotto ogni giorno rispetto al full-time (es. 4 ore al giorno anziché 8); (2) verticale, in cui il lavoratore presta attività a tempo pieno ma solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno; (3) misto, che combina le due modalità precedenti. Il contratto deve indicare esattamente la distribuzione dell'orario, che costituisce il perno del rapporto part-time e non può essere modificata unilateralmente dal datore.

Un aspetto peculiare del part-time sono le clausole elastiche e flessibili: le clausole flessibili consentono al datore di variare la collocazione temporale dell'orario (es. spostare il turno), mentre le clausole elastiche permettono di aumentare la durata dell'orario fino ai limiti del full-time. Entrambe devono essere previste nel contratto individuale e nei CCNL, richiedono il consenso scritto del lavoratore e comportano il pagamento di specifiche maggiorazioni retributive per le ore svolte in attuazione delle clausole.

Cosa include questo modello

Il modello di contratto part-time di Doxuno include tutte le clausole obbligatorie previste dal D.Lgs. 81/2015 e dai principali CCNL.

Tipologia di part-time

Indicazione della modalità (orizzontale, verticale, misto) con distribuzione oraria dettagliata.

Orario ridotto

Numero di ore settimanali, giornate lavorative e fascia oraria della prestazione.

Retribuzione proporzionata

Retribuzione calcolata in proporzione alle ore lavorate rispetto al full-time di riferimento.

CCNL e inquadramento

Contratto collettivo applicato, livello e qualifica del lavoratore.

Clausole elastiche

Eventuale variazione in aumento dell'orario con maggiorazioni previste dal CCNL.

Clausole flessibili

Eventuale spostamento della collocazione dell'orario con relativa maggiorazione.

Diritto di precedenza

Priorità del lavoratore part-time in caso di posti full-time disponibili in azienda.

Lavoro supplementare (Expert)

Disciplina del lavoro supplementare con percentuale di maggiorazione contrattuale.

Come creare il contratto part-time

Redigere un contratto part-time corretto con Doxuno è rapido e guidato in ogni sezione.

  1. 1

    Inserisci i dati delle parti

    Compila i dati anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro, con codice fiscale, P.IVA e sede legale.

  2. 2

    Scegli la tipologia di part-time

    Seleziona tra part-time orizzontale (riduzione giornaliera), verticale (giorni interi) o misto, e descrivi la distribuzione oraria esatta.

  3. 3

    Indica l'orario ridotto

    Specifica il numero di ore settimanali, i giorni lavorativi e la fascia oraria della prestazione. Questa informazione è essenziale e non può essere modificata unilateralmente.

  4. 4

    Calcola la retribuzione proporzionata

    La retribuzione si calcola moltiplicando la retribuzione full-time per il rapporto tra le ore part-time e l'orario full-time di riferimento del CCNL.

  5. 5

    Aggiungi clausole elastiche e flessibili (se applicabili)

    Se vuoi la flessibilità di modificare l'orario o aumentarlo, includi le clausole elastiche o flessibili con le maggiorazioni previste dal CCNL applicato.

  6. 6

    Scarica e comunica

    Genera il PDF, fai firmare il contratto e trasmetti la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego.

Considerazioni legali

Il contratto part-time è soggetto a una disciplina specifica che tutela il lavoratore rispetto al rischio di orari indefiniti o modifiche unilaterali.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per situazioni di transformazione da full-time a part-time o viceversa, si raccomanda il supporto di un consulente del lavoro.

Verificato da esperti legali

Forma scritta obbligatoria — art. 5 D.Lgs. 81/2015

L'art. 5 del D.Lgs. 81/2015 prevede che il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare la puntuale distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. In assenza di forma scritta, il lavoratore può richiedere al giudice la dichiarazione della sussistenza del rapporto a tempo pieno e il pagamento delle differenze retributive.

Lavoro supplementare e straordinario

Il lavoro supplementare è quello svolto oltre l'orario part-time ma entro i limiti del full-time. Il D.Lgs. 81/2015 consente il lavoro supplementare solo con il consenso del lavoratore (salvo diversa previsione del CCNL) e prevede maggiorazioni percentuali stabilite dai contratti collettivi. Il lavoro oltre il full-time costituisce invece straordinario, con le maggiorazioni del CCNL.

Clausole elastiche e flessibili — art. 6 D.Lgs. 81/2015

Le clausole elastiche (aumento dell'orario) e flessibili (spostamento dell'orario) devono essere previste dal CCNL o dal contratto individuale. Il lavoratore ha diritto a un preavviso adeguato e a specifiche maggiorazioni retributive. Il lavoratore può rifiutarsi di applicare le clausole in presenza di comprovate esigenze di salute, familiari o di studio.

Diritto di precedenza — art. 8 D.Lgs. 81/2015

Il lavoratore part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno con le stesse mansioni (art. 8 D.Lgs. 81/2015). Analogamente, il lavoratore full-time che passa al part-time ha diritto di tornare al tempo pieno in caso di disponibilità di posti. Questi diritti devono essere esercitati entro 6 mesi dalla pubblicazione del posto.

Trasformazione da full-time a part-time

Il passaggio dal contratto a tempo pieno al part-time richiede sempre il consenso scritto del lavoratore: il datore non può imporre unilateralmente la riduzione dell'orario. La trasformazione può avvenire su richiesta del lavoratore (es. per cura di figli o genitori anziani) o per accordo tra le parti. In alcuni casi il CCNL prevede accordi sindacali per trasformazioni collettive.

Domande frequenti

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