Doxuno
Lavoro & HRItalia

Modello gratuito di Contratto di Lavoro Intermittente (a Chiamata)

Crea un contratto di lavoro intermittente (job on call) conforme al D.Lgs. 81/2015. Regola la disponibilità del lavoratore, l'indennità di disponibilità, le modalità di chiamata e i limiti di utilizzo. Scarica il PDF in pochi minuti.

Free to useInstant PDFNo account required
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (A CHIAMATA)
D.lgs. 81/2015, Artt. 13-18 · Art. 2094 Codice Civile
Decorrenza: 15 aprile 2025
A tempo indeterminato
DATORE DI LAVORO
Hotel Bella Vista S.r.l.
Hotel Bella Vista S.r.l. · P.IVA/C.F.: IT09876543210 · Pos. INPS: 5432109876 · Via del Corso 200, 00186 Roma (RM) · Rapp. Legale: Paolo Ferri, Amministratore Unico
LAVORATORE
Marco Ferretti
Marco Ferretti · C.F.: FRTMRC85T10H501R · Nato il: 12 aprile 1985 · Res.: Via Nazionale 30, 00184 Roma (RM)
Hotel Bella Vista S.r.l., in persona del legale rappresentante Paolo Ferri, Amministratore Unico (di seguito "Datore di Lavoro"), e Marco Ferretti, C.F. FRTMRC85T10H501R (di seguito "Lavoratore"), stipulano il seguente contratto di lavoro intermittente ai sensi degli artt. 13-18 del D.Lgs. 81/2015 e dell'art. 2094 del Codice Civile.
1.
PRESUPPOSTI E BASE GIURIDICA
Il ricorso al contratto di lavoro intermittente è giustificato dalla seguente motivazione: attività a carattere discontinuo o intermittente (tabelle allegate al R.D. 2657/1923 e D.M.), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 81/2015. Le parti dichiarano che non sussistono i divieti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2015 (lavoratori in cassa integrazione, lavoratori con diritto di reintegra, sostituzione di lavoratori in sciopero, unità produttive che abbiano effettuato licenziamenti collettivi negli ultimi sei mesi per le stesse qualifiche).
2.
OGGETTO E MANSIONI
Il Lavoratore è assunto con contratto di lavoro subordinato intermittente a tempo indeterminato, con qualifica di Cameriere, livello 5 livello del CCNL Turismo - Confcommercio, a decorrere dal 15 aprile 2025.

Le mansioni principali comprendono: Servizio ai tavoli, accoglienza clienti, preparazione sala, gestione ordini. Il Lavoratore è tenuto a eseguire le mansioni con diligenza e fedeltà (artt. 2104-2105 c.c.).
3.
LUOGO DI LAVORO
La prestazione lavorativa sarà svolta presso: Roma, presso Hotel Bella Vista. Il Datore potrà indicare sedi diverse nell'ambito del territorio comunale o, previo accordo scritto, in luoghi differenti. Il Lavoratore sarà informato in modo adeguato prima di ciascuna missione.
4.
RETRIBUZIONE
La retribuzione è stabilita su base oraria pari a 10,50 EUR/ora lorda, in conformità al livello 5 livello del CCNL Turismo - Confcommercio. Al Lavoratore spettano, in proporzione alle ore effettivamente lavorate: Trattamento di Fine Rapporto (art. 2120 c.c.), ferie retribuite (D.Lgs. 66/2003, art. 10 — min. 4 settimane/anno), permessi retribuiti (ROL/ex festività), tredicesima e quattordicesima mensilità (ove prevista dal CCNL), oltre alle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo previste dal CCNL.
5.
OBBLIGO DI DISPONIBILITA E INDENNITA
Il Lavoratore si impegna a garantire la propria disponibilità a rispondere alle chiamate del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 81/2015. A fronte di tale obbligo, il Datore corrisponde un'indennità di disponibilità mensile pari a 400,00 EUR lordi, non inferiore alla misura prevista dal CCNL e comunque non inferiore al 20% della retribuzione contrattuale. Il Datore di Lavoro comunicherà la chiamata con un preavviso minimo di 2 giorno/i lavorativo/i. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata costituisce inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del rapporto, la restituzione dell'indennità di disponibilità relativa al periodo di inadempimento e il risarcimento del danno (art. 15, comma 4, D.Lgs. 81/2015).
6.
LIMITE DELLE 400 GIORNATE
Il presente contratto non è soggetto al limite di 400 giornate nel triennio, in quanto relativo ad attività nel settore del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo (art. 13, comma 3, D.Lgs. 81/2015), per i quali il limite non si applica. Le giornate di lavoro effettuate saranno comunque registrate dal Datore di Lavoro.
7.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL DTL
Il Datore di Lavoro si impegna a effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) prima dell'inizio di ogni periodo di utilizzazione del Lavoratore, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, mediante i canali telematici predisposti dal Ministero del Lavoro (SMS, fax, posta elettronica). La mancata comunicazione è sanzionata ai sensi dell'art. 18, comma 3, D.Lgs. 81/2015.
8.
FERIE, MALATTIA E INFORTUNIO
Al Lavoratore spettano ferie, permessi retribuiti, indennità di malattia e trattamenti previdenziali in proporzione alle ore effettivamente lavorate, secondo le previsioni del CCNL Turismo - Confcommercio e della normativa vigente. Durante i periodi di malattia e infortunio, il rapporto è sospeso. In caso di sospensione per malattia o infortunio, il Lavoratore che ha pattuito l'obbligo di disponibilità non matura l'indennità di disponibilità per il periodo di sospensione (art. 15, comma 6, D.Lgs. 81/2015).
9.
PERIODO DI PROVA
Il rapporto di lavoro è soggetto a un periodo di prova della durata di 15 giorni lavorativi effettivi. Il periodo di prova si intende riferito alle giornate di effettiva prestazione lavorativa. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso né di indennità (art. 2096 c.c.).
10.
PERIODI PREDETERMINATI DI PRESTAZIONE
Le parti convengono che la prestazione lavorativa sarà resa prevalentemente nei seguenti periodi predeterminati: Weekend (sabato e domenica), festivita nazionali, periodo estivo (giugno-settembre). Al di fuori di tali periodi, il Datore potrà comunque richiedere la prestazione nel rispetto delle modalità di chiamata e preavviso previste dal presente contratto.
11.
RISERVATEZZA
Il Lavoratore si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati e i documenti aziendali di cui verrà a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni (art. 2105 c.c.). Tale obbligo permane anche nei periodi di inattività e dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce inadempimento grave e può comportare la risoluzione del rapporto per giusta causa.
12.
SICUREZZA SUL LAVORO
Il Datore di Lavoro garantisce al Lavoratore intermittente la medesima protezione in materia di salute e sicurezza prevista per i lavoratori a tempo pieno, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 35, D.Lgs. 81/2015. Prima di ogni missione, il Lavoratore sarà adeguatamente informato sui rischi specifici e sottoposto alla formazione obbligatoria e alla sorveglianza sanitaria ove prevista. Il Lavoratore si impegna a rispettare tutte le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e a utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti.
13.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI (GDPR)
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, il Datore di Lavoro informa il Lavoratore che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro intermittente, alla comunicazione obbligatoria alla DTL, agli adempimenti fiscali e previdenziali e alla sicurezza sul lavoro. Il Lavoratore dichiara di aver ricevuto l'informativa privacy ex art. 13 GDPR e di averne preso visione.
14.
RECESSO
Ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal CCNL Turismo - Confcommercio. In caso di rapporto a tempo determinato, il recesso anticipato è ammesso solo per giusta causa (art. 2119 c.c.). Il recesso del Datore durante il periodo di disponibilità obbligatoria comporta il pagamento dell'indennità di disponibilità per il periodo residuo (art. 15, comma 5, D.Lgs. 81/2015).
15.
RINVIO NORMATIVO
Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 81/2015 (Capo I, Titolo V, artt. 13-18), del CCNL Turismo - Confcommercio, del Codice Civile e della normativa vigente in materia di lavoro subordinato. Il presente contratto è redatto in duplice originale, di cui una copia è consegnata al Lavoratore. Letto, approvato e sottoscritto.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
IL DATORE DI LAVORO
Hotel Bella Vista S.r.l.
Data: ____________________
IL LAVORATORE
Marco Ferretti
Data: ____________________

Cos'è il contratto di lavoro intermittente?

Il contratto di lavoro intermittente, detto anche 'lavoro a chiamata' o 'job on call', è un contratto di lavoro subordinato con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore, che può chiamarlo a prestare la propria attività quando ne ha bisogno, senza un orario fisso prestabilito. È disciplinato dagli artt. 13-18 del D.Lgs. 81/2015 e si caratterizza per la discontinuità della prestazione: il lavoratore lavora solo quando viene effettivamente convocato.

Il contratto intermittente può essere stipulato in due varianti: con obbligo di rispondere alla chiamata — in questo caso il lavoratore riceve un'indennità di disponibilità per i periodi in cui non presta attività (indennità minima fissata dai CCNL, generalmente intorno al 20% della retribuzione) — oppure senza obbligo di risposta, dove il lavoratore è libero di accettare o rifiutare la chiamata ma non percepisce l'indennità di disponibilità. Le due varianti hanno conseguenze diverse su retribuzione e tutele.

L'utilizzo del contratto intermittente è soggetto a precisi limiti. In primo luogo, è consentito solo per le attività indicate nei decreti ministeriali o dai CCNL. In secondo luogo, il lavoratore intermittente non può svolgere più di 400 giornate di lavoro effettivo nell'arco di 3 anni solari con lo stesso datore (salvo eccezioni per turismo, spettacolo e pubblici esercizi). In terzo luogo, per i lavoratori con più di 55 anni o meno di 24 anni al momento della stipula, non esistono limiti alle attività per cui può essere utilizzato.

Cosa include questo modello

Il modello di contratto intermittente di Doxuno include tutte le clausole essenziali previste dal D.Lgs. 81/2015.

Dati delle parti

Dati completi del datore di lavoro e del lavoratore con codice fiscale.

Tipologia con o senza obbligo di risposta

Scelta tra contratto con disponibilità obbligatoria e indennità o senza obbligo.

Indennità di disponibilità

Importo dell'indennità mensile per i periodi di inattività (se con obbligo di risposta).

Modalità di chiamata

Preavviso minimo per la convocazione, canali di comunicazione e orari di disponibilità.

Attività e settore

Descrizione delle attività per cui il contratto è stipulato, coerente con i limiti di legge.

Retribuzione per le prestazioni

Compenso orario o giornaliero per le giornate di lavoro effettivo.

Limite delle 400 giornate

Monitoraggio del limite triennale di 400 giornate lavorative con lo stesso datore.

Comunicazione preventiva (Expert)

Procedura per la comunicazione obbligatoria all'Ispettorato del Lavoro prima di ogni chiamata.

Come creare il contratto di lavoro intermittente

Redigere un contratto intermittente conforme alla legge con Doxuno è rapido e guidato.

  1. 1

    Inserisci i dati delle parti

    Compila i dati anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro, verificando i requisiti di età (under 24 o over 55) o il settore di attività che giustifica il contratto.

  2. 2

    Scegli la variante con o senza obbligo di risposta

    Decidi se il lavoratore ha l'obbligo di rispondere alla chiamata (con indennità di disponibilità) o se è libero di rifiutare (senza indennità). Questa scelta incide su retribuzione e tutele.

  3. 3

    Definisci l'indennità di disponibilità

    Se hai scelto la variante con obbligo di risposta, indica l'importo dell'indennità mensile (minimo fissato dal CCNL applicato, di norma non inferiore al 20% della retribuzione).

  4. 4

    Indica le modalità di chiamata

    Specifica il preavviso minimo per la convocazione (es. 12-24 ore), i canali di comunicazione accettati (telefono, email, app) e le fasce orarie entro cui avviene la chiamata.

  5. 5

    Definisci la retribuzione per le prestazioni

    Indica il compenso orario o giornaliero per le giornate di lavoro effettivo, coerente con il livello di inquadramento del CCNL applicato.

  6. 6

    Scarica e comunica

    Genera il PDF e ricorda: prima di ogni singola chiamata, il datore deve inviare comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite SMS o email istituzionale, pena sanzione.

Considerazioni legali

Il contratto intermittente è soggetto a vincoli specifici che, se violati, comportano gravi sanzioni e la riqualificazione del rapporto.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per settori con limiti specifici di utilizzo, si raccomanda la verifica con un consulente del lavoro.

Verificato da esperti legali

Disciplina di riferimento — artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015

Il D.Lgs. 81/2015 disciplina il contratto intermittente stabilendo: il contratto deve essere scritto; può essere stipulato per le attività indicate nel D.M. 23/10/2004 o nei CCNL; il datore deve comunicare preventivamente la chiamata all'INL tramite SMS o email istituzionale prima di ogni prestazione; il numero di giornate non può superare 400 nel triennio (salvo eccezioni).

Comunicazione preventiva all'INL — obbligo fondamentale

Prima di ogni singola prestazione del lavoratore intermittente, il datore deve inviare comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite SMS o email al numero/indirizzo istituzionale. L'omissione di tale comunicazione comporta sanzioni da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore non comunicato. In caso di infortunio senza preventiva comunicazione, il datore può essere ritenuto responsabile in modo aggravato.

Indennità di disponibilità

L'indennità di disponibilità è dovuta solo nella variante con obbligo di risposta alla chiamata. La misura minima è fissata dai CCNL o dal D.M. 10/3/2004, comunque non inferiore al 20% della retribuzione. L'indennità è assoggettata a IRPEF e contributi INPS come normale reddito da lavoro dipendente. In caso di mancata corresponsione, il lavoratore può agire in giudizio per il recupero.

Limite delle 400 giornate

L'art. 13, co. 3, D.Lgs. 81/2015 prevede che, se il lavoratore supera le 400 giornate di lavoro effettivo nel triennio con lo stesso datore (esclusi turismo, pubblici esercizi e spettacolo), il contratto si converte in contratto a tempo indeterminato. Il datore deve tenere un registro delle giornate lavorate per monitorare il limite.

Domande frequenti

Crea subito il tuo contratto di lavoro intermittente

Gestisci la flessibilità lavorativa nel rispetto della legge. Compila il modulo, scegli la variante e scarica il contratto a chiamata in PDF in pochi minuti.

Free · Instant PDF · No account required