Doxuno
Giuridico & AziendaleItalia

Modello gratuito di Contratto di Franchising

Crea un contratto di franchising conforme alla Legge 129/2004 che regola in Italia l'affiliazione commerciale. Il documento disciplina la concessione del marchio, il know-how, il territorio esclusivo, la fee di ingresso, le royalties e tutti gli obblighi reciproci tra franchisor e franchisee.

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CONTRATTO DI FRANCHISING
Meridian Bistrot · L. 129/2004
Decorrenza: 15 aprile 2025
Durata: 5 anni
FRANCHISOR
Meridian Food Concepts S.p.A.
Meridian Food Concepts S.p.A. · P.IVA: IT02345678901 · Rapp. Legale: Marco Ferretti · Via Roma 42, 20121 Milano (MI) · Email: franchising@meridianfood.it · PEC: meridianfood@pec.it
FRANCHISEE
Ristorazioni Napoli S.r.l.
Ristorazioni Napoli S.r.l. · P.IVA: IT09876543210 · Rapp. Legale: Giovanna Esposito · Via Toledo 80, 80132 Napoli (NA) · Email: info@ristorazioni-napoli.it · PEC: ristorazioni.napoli@pec.it
Il Franchisor Meridian Food Concepts S.p.A. e il Franchisee Ristorazioni Napoli S.r.l. intendono instaurare un rapporto di affiliazione commerciale ai sensi della Legge 6 maggio 2004, n. 129 (Legge sul Franchising). Il Franchisor ha sviluppato un sistema di distribuzione di prodotti e/o servizi contraddistinto dal marchio Meridian Bistrot e intende concedere in affiliazione al Franchisee il diritto di utilizzare tale sistema nel territorio indicato, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente contratto.
1.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Franchisor concede al Franchisee, che accetta, il diritto di esercitare l'attività di affiliazione commerciale sotto il marchio/insegna Meridian Bistrot, secondo il sistema, i metodi, le tecniche e il know-how sviluppati dal Franchisor. Il Franchisee acquisisce il diritto di:
• Utilizzare il marchio, l'insegna e i segni distintivi del Franchisor
• Sfruttare il know-how e i metodi commerciali del Franchisor
• Ricevere la formazione e l'assistenza previste dal presente contratto

Il presente contratto è disciplinato dalla L. 129/2004 e dall'art. 1322 c.c. (autonomia contrattuale).
2.
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI — ART. 4 L. 129/2004
Il Franchisor dichiara di aver consegnato al Franchisee, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del presente contratto, il documento informativo precontrattuale ai sensi dell'art. 4 della L. 129/2004, contenente:
• I dati identificativi del Franchisor, inclusi i bilanci degli ultimi tre esercizi
• L'indicazione dei marchi oggetto della rete in franchising con i relativi registri
• Una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto del franchising
• La lista degli affiliati al momento della proposta e degli ultimi 3 anni

Il Franchisee dichiara di aver ricevuto e preso visione di detta documentazione prima della firma.
3.
TERRITORIO
Il Franchisee è autorizzato a esercitare l'attività di franchising nel seguente territorio: Comune di Napoli e hinterland (raggio 20 km dal centro).

Ai sensi dell'art. 3 L. 129/2004, il territorio è precisamente delimitato come sopra indicato. Il Franchisor si impegna a non aprire, direttamente o indirettamente, altri punti vendita o affiliati che interferiscano con la zona assegnata, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
4.
DURATA E RINNOVO
Il presente contratto ha durata di 5 anni con decorrenza dal 15 aprile 2025. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 129/2004, la durata minima del contratto di franchising è di 3 (tre) anni, al fine di consentire al Franchisee di ammortizzare gli investimenti effettuati.

Condizioni di rinnovo: Automatico per ulteriori 3 anni, salvo disdetta 6 mesi prima.
5.
FEE DI INGRESSO E ROYALTIES
A titolo di corrispettivo per la concessione della licenza d'uso del marchio e del know-how, il Franchisee corrisponderà al Franchisor:

Fee di Ingresso: EUR 25.000,00 da versarsi alla sottoscrizione del presente contratto
Royalties: 5% del fatturato netto mensile calcolate sul fatturato netto, da corrispondersi entro il giorno 15 del mese successivo al periodo di riferimento

In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Il Franchisor ha diritto di sospendere l'uso del marchio in caso di mancato pagamento protratto per oltre 30 giorni.
6.
OBBLIGHI DEL FRANCHISOR
Il Franchisor si impegna a:
• Fornire al Franchisee il manuale operativo del sistema di franchising
• Garantire il diritto d'uso del marchio e dei segni distintivi per tutta la durata del contratto
• Fornire l'assistenza iniziale necessaria all'avvio dell'attività
• Garantire la fornitura di prodotti e/o servizi alle condizioni concordate
• Comunicare tempestivamente eventuali modifiche al sistema con preavviso di almeno 90 giorni
• Mantenere riservate le informazioni commerciali del Franchisee
7.
OBBLIGHI DEL FRANCHISEE
Il Franchisee si impegna a:
• Rispettare gli standard qualitativi, i metodi operativi e le procedure del Franchisor
• Non utilizzare il marchio e il know-how per fini diversi da quelli previsti dal presente contratto
• Non cedere o sublicenziare i diritti acquisiti senza autorizzazione scritta del Franchisor
• Partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Franchisor
• Tenere idonea contabilità e consentire al Franchisor l'accesso ai libri contabili ai fini della verifica delle royalties
• Segnalare tempestivamente al Franchisor qualsiasi violazione del marchio da parte di terzi
8.
MARCHIO E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il marchio, l'insegna, i segni distintivi e il know-how rimangono di esclusiva proprietà del Franchisor per tutta la durata del contratto e successivamente. Il Franchisee riconosce che il presente contratto non costituisce in alcun modo cessione di diritti di proprietà intellettuale. Al termine del contratto, il Franchisee si impegna a cessare immediatamente l'uso del marchio e dei segni distintivi e a rimuovere ogni insegna e materiale promozionale riconducibile al Franchisor.
9.
RISERVATEZZA
Il Franchisee si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni, i processi, le tecniche, i dati e il know-how del Franchisor di cui venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente contratto. L'obbligo di riservatezza sopravvive alla cessazione del contratto per un periodo di 5 (cinque) anni e si fonda sugli artt. 98-99 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).
10.
FORMAZIONE E ASSISTENZA
Il Franchisor si impegna a fornire al Franchisee la seguente formazione e assistenza: Formazione iniziale 3 settimane presso sede Franchisor + aggiornamenti semestrali + supporto tecnico continuativo

La formazione iniziale è obbligatoria per il Franchisee e il suo personale chiave prima dell'apertura del punto vendita. I costi di formazione iniziale sono inclusi nella fee di ingresso, salvo diverso accordo scritto.
11.
ESCLUSIVA TERRITORIALE
Esclusiva garantita per tutta la durata del contratto, condizionata a fatturato annuo minimo di 200.000,00 EUR
12.
PATTO DI NON CONCORRENZA
24 mesi dalla cessazione, attività di ristorazione con format simile, territorio assegnato e raggio 20 km Il patto di non concorrenza è valido ai sensi dell'art. 2596 c.c. nei limiti di 5 anni dalla cessazione del contratto con riferimento all'ambito di attività e al territorio specificati. Si applicano altresì i limiti di cui alla L. 287/1990 (legge antitrust).
13.
CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO
Inadempimento grave, mancato pagamento royalties 60 gg, violazione standard qualitativi; preavviso recesso 6 mesi
14.
FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, in particolare dalla L. 129/2004, dal Codice Civile e dalla normativa antitrust di cui alla L. 287/1990. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o ad esso connessa, le Parti concordano la competenza esclusiva del Tribunale di Milano. Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a tentare la risoluzione amichevole entro 30 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione scritta.
15.
DISPOSIZIONI GENERALI
(a) Integralità: Il presente contratto, unitamente al manuale operativo e ai documenti allegati, costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni precedente intesa.
(b) Modifiche: Ogni modifica dovrà essere concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti (art. 1341 c.c.).
(c) Nullità parziale: L'invalidità di una singola clausola non pregiudica la validità delle restanti (art. 1419 c.c.).
(d) Comunicazioni formali: Ogni comunicazione dovrà essere inviata per iscritto (raccomandata A/R o PEC) agli indirizzi indicati in intestazione.
(e) Legge applicabile: Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana, in particolare dalla L. 129/2004 e dal Codice Civile.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
FRANCHISOR
Meridian Food Concepts S.p.A.
Data: ____________________
FRANCHISEE
Ristorazioni Napoli S.r.l.
Data: ____________________

Cos'è un contratto di franchising?

Il contratto di franchising (affiliazione commerciale) è il contratto con cui il franchisor (affiliante) concede al franchisee (affiliato) l'utilizzo del proprio marchio, know-how, metodi commerciali e sistema di vendita, in cambio di un corrispettivo diretto o indiretto. In Italia, la materia è disciplinata dalla Legge 6 maggio 2004, n. 129 (Legge sull'affiliazione commerciale), che definisce il franchising come il sistema di distribuzione di beni e servizi e/o tecnologie, basato sulla collaborazione tra imprese giuridicamente e finanziariamente distinte e indipendenti, in cui il franchisor concede il diritto di sfruttare la propria formula commerciale a una rete di franchisee.

Il contratto di franchising si distingue da altri contratti di distribuzione per la presenza di tre elementi caratteristici: (1) la concessione del diritto di utilizzare il marchio e i segni distintivi del franchisor; (2) la trasmissione del know-how commerciale e del sistema operativo; (3) il costante supporto tecnico e commerciale del franchisor durante il rapporto. Il franchisee mantiene la sua indipendenza giuridica ed economica, ma agisce nel rispetto degli standard e delle linee guida del franchisor.

La L. 129/2004 impone obblighi informativi pre-contrattuali molto stringenti: almeno 30 giorni prima della firma, il franchisor deve consegnare al potenziale franchisee una copia del contratto e un documento informativo che contiene dati sull'azienda, sul marchio, sulla rete esistente, sulle royalties e sulla struttura dei costi, sulle cause di risoluzione del contratto. Il mancato rispetto di questi obblighi può comportare la nullità del contratto o il risarcimento del danno pre-contrattuale.

Cosa include questo modello

Il modello di contratto di franchising di Doxuno include tutte le clausole richieste dalla L. 129/2004 e le disposizioni commerciali fondamentali per strutturare un rapporto di affiliazione solido.

Concessione del marchio

Licenza di utilizzo del marchio, insegna e altri segni distintivi del franchisor

Territorio esclusivo

Definizione della zona geografica assegnata e protezione dalla concorrenza interna alla rete

Fee di ingresso e royalties

Importo della fee iniziale, percentuale delle royalties e eventuali contributi pubblicitari

Know-how e formazione

Trasmissione del sistema operativo, formazione iniziale e aggiornamenti del franchisee

Standard operativi

Obblighi di rispettare le linee guida del franchisor per prodotti, servizi e immagine

Obblighi informativi pre-contrattuali

Documento informativo pre-contrattuale conforme alla L. 129/2004

Riservatezza e non concorrenza (Expert)

Protezione del know-how riservato e obbligo di non concorrenza post-contrattuale

Risoluzione e exit (Expert)

Clausole risolutive, procedura di exit e trasferimento del punto vendita

Come creare il contratto di franchising

Strutturare un contratto di franchising richiede attenzione agli obblighi informativi pre-contrattuali e alla definizione precisa dei diritti e doveri di entrambe le parti.

  1. 1

    Prepara il documento informativo pre-contrattuale

    Almeno 30 giorni prima della firma, consegna al potenziale franchisee il documento informativo ai sensi della L. 129/2004: dati aziendali, marchio registrato, rete esistente (numero di punti vendita, nuove aperture previste), royalties, struttura costi, cause di risoluzione.

  2. 2

    Definisci la concessione del marchio

    Specifica quali marchi, insegne e segni distintivi sono concessi in licenza, le modalità di utilizzo consentite e i limiti geografici della licenza. Indica la data di scadenza della registrazione del marchio e gli obblighi di rinnovo.

  3. 3

    Stabilisci il territorio esclusivo

    Definisci la zona geografica esclusiva assegnata al franchisee: comuni, province, CAP, o area di raggio intorno al punto vendita. Specifica se l'esclusiva è assoluta o relativa e le condizioni per la sua revoca.

  4. 4

    Fissa fee e royalties

    Indica la fee di ingresso (importo una-tantum), la percentuale delle royalties (calcolate sul fatturato o sul margine), la frequenza di pagamento (mensile/trimestrale) e eventuali contributi per il fondo pubblicitario nazionale.

  5. 5

    Dettaglia obblighi di entrambe le parti

    Elenca gli obblighi del franchisor (formazione, supporto tecnico, aggiornamento del sistema) e del franchisee (rispetto degli standard, investimento minimo, reportistica periodica, acquisto prodotti dalla rete).

  6. 6

    Scarica e consegna con anticipo

    Genera il PDF del contratto e del documento informativo. Consegna entrambi almeno 30 giorni prima della firma per rispettare l'obbligo legale. Conserva la ricevuta di consegna.

Considerazioni legali

Il franchising in Italia è regolato da una legge specifica che impone obblighi informativi pre-contrattuali severi. La violazione di questi obblighi può comportare la nullità del contratto.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale specializzata. La strutturazione di una rete di franchising richiede la consulenza di un avvocato esperto in diritto commerciale e un dottore commercialista per gli aspetti fiscali.

Verificato da esperti legali

Legge sull'affiliazione commerciale — L. 129/2004

La L. 129/2004 definisce il franchising e ne disciplina la struttura. L'art. 4 impone al franchisor di consegnare all'aspirante franchisee, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione, una copia completa del contratto e del documento informativo. Il documento informativo deve contenere: dati identificativi del franchisor, marchi registrati, descrizione del settore e del mercato, struttura della rete, eventuali procedimenti giudiziari pendenti, corrispettivi dovuti e struttura dei costi. L'art. 8 sanziona le violazioni degli obblighi informativi con la nullità del contratto.

Obblighi del franchisor — art. 3 L. 129/2004

Il franchisor deve garantire al franchisee il know-how originale e differenziato, la formazione iniziale prima dell'avvio dell'attività, il supporto tecnico e commerciale continuativo, la protezione del territorio esclusivo assegnato e il mantenimento del marchio in vigore per tutta la durata del contratto. L'inadempimento di questi obblighi può giustificare la risoluzione per giusta causa e il risarcimento del danno.

Tutela del know-how — D.Lgs. 63/2018

Il know-how trasmesso al franchisee costituisce un segreto commerciale ai sensi del D.Lgs. 63/2018 (che recepisce la Direttiva UE 2016/943). Il franchisee è obbligato a mantenere la riservatezza durante e dopo il contratto. La violazione del segreto commerciale dà diritto al risarcimento del danno e alla tutela inibitoria. Il contratto deve contenere una clausola esplicita di riservatezza e non divulgazione del know-how.

Patto di non concorrenza post-contrattuale

È legittimo inserire un patto di non concorrenza a carico del franchisee dopo la cessazione del contratto, purché sia limitato nel tempo (massimo 2-3 anni sono generalmente considerati ragionevoli), nell'oggetto (solo attività concorrenziali nel settore specifico) e nel territorio (zona esclusiva assegnata). Il patto deve essere accompagnato da un corrispettivo equo o essere incluso nelle condizioni economiche complessive del rapporto.

Risoluzione del contratto — artt. 1453-1456 c.c.

Il contratto di franchising può essere risolto per inadempimento grave ai sensi dell'art. 1453 c.c. o automaticamente in presenza di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.). Le ipotesi più comuni di risoluzione includono: mancato pagamento delle royalties, violazione degli standard operativi, divulgazione del know-how, apertura di attività concorrenziali nel territorio protetto. Il recesso dai contratti a tempo indeterminato richiede un preavviso ragionevole.

Domande frequenti

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