Doxuno
Giuridico & AziendaleItalia

Modello gratuito di Contratto di Collaborazione

Formalizza il rapporto con professionisti, consulenti e collaboratori autonomi con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) conforme al D.Lgs. 81/2015 e al Codice Civile. Il documento definisce oggetto dell'incarico, compenso, durata e modalità operative nel rispetto dell'autonomia del collaboratore.

Free to useInstant PDFNo account required
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
Ai Sensi Degli Artt. 2222–2238 C.c.
Progetto: Sviluppo congiunto di una piattaforma digitale per la gestione della supply chain, comprensiva di moduli per tracciamento ordini, gestione magazzino, analytics predittive e integrazione con sistemi ERP esistenti.
Dal: 15 aprile 2025 al: 31 dicembre 2025
PRIMA PARTE
Alfa Consulting S.r.l.
Alfa Consulting S.r.l. · P.IVA: IT11223344556 · C.F.: 11223344556 · Via Manzoni 15, 20121 Milano (MI) · Rapp. Legale: Dott. Marco Ferretti · Email: info@alfaconsulting.it
SECONDA PARTE
Beta Tech S.r.l.
Beta Tech S.r.l. · P.IVA: IT99887766554 · C.F.: 99887766554 · Via Garibaldi 30, 00184 Roma (RM) · Rapp. Legale: Ing. Laura Bianchi · Email: info@betatech.it
Le Parti Alfa Consulting S.r.l. e Beta Tech S.r.l. intendono instaurare un rapporto di collaborazione autonoma per la realizzazione del progetto descritto nel presente contratto, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale di ciascuna, ai sensi degli artt. 2222–2238 c.c. (contratto d'opera). Il presente contratto non costituisce né può essere interpretato come contratto di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 2094 ss. c.c. o di lavoro etero-organizzato ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/2015.
1.
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del seguente progetto:

Sviluppo congiunto di una piattaforma digitale per la gestione della supply chain, comprensiva di moduli per tracciamento ordini, gestione magazzino, analytics predittive e integrazione con sistemi ERP esistenti.

La collaborazione si svolge nel rispetto del principio di buona fede e correttezza contrattuale ex art. 1375 c.c. Ciascuna Parte opera in piena autonomia organizzativa, gestionale e di indirizzo nell'esecuzione delle proprie prestazioni, senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra.
2.
COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
Compiti della Prima Parte (Alfa Consulting S.r.l.):
Analisi dei requisiti funzionali, progettazione architettura software, project management, quality assurance e coordinamento con il cliente finale

Compiti della Seconda Parte (Beta Tech S.r.l.):
Sviluppo frontend (React) e backend (Node.js), sviluppo API, testing automatizzato, deployment su infrastruttura cloud e manutenzione tecnica

Ciascuna Parte si impegna a eseguire i propri compiti con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività (art. 1176, co. 2 c.c.) e nel rispetto dei tempi e delle modalità concordate. Ogni Parte rimane esclusivamente responsabile delle proprie prestazioni nei confronti di terzi.
3.
DURATA
Il presente contratto ha efficacia dal 15 aprile 2025 al 31 dicembre 2025. Salvo diverso accordo scritto, il contratto si intende concluso al completamento del progetto e alla relativa accettazione da parte di entrambe le Parti.
4.
ASPETTI ECONOMICI E PAGAMENTI
Le Parti contribuiranno in misura paritaria (50%-50%) ai costi del progetto, stimati in 120.000,00 EUR. I ricavi netti saranno ripartiti: 60% alla Prima Parte, 40% alla Seconda Parte.

I pagamenti tra imprese sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di ritardi nei pagamenti: in caso di ritardo, decorrono automaticamente interessi di mora nella misura del tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali.
5.
AUTONOMIA DELLE PARTI
Ciascuna Parte opera in piena autonomia organizzativa e gestionale. Nessuna delle Parti potrà vincolarsi con terzi in nome e per conto dell'altra, né potrà assumere impegni che coinvolgano l'altra Parte senza previa autorizzazione scritta. Il presente contratto non costituisce, né può essere interpretato come, contratto di lavoro subordinato, associazione, società o joint venture tra le Parti ai sensi degli artt. 2247 ss. c.c.
6.
COMUNICAZIONE E COORDINAMENTO
Le Parti si impegnano a mantenere un costante flusso di comunicazione sull'avanzamento del progetto. Ciascuna Parte designerà un referente responsabile per il coordinamento. Le decisioni rilevanti per il progetto saranno concordate per iscritto (anche via email) tra i referenti designati. Ciascuna Parte si impegna a notificare tempestivamente all'altra qualsiasi evento che possa influire sull'esecuzione delle proprie prestazioni.
7.
DISPOSIZIONI GENERALI
(a) Integralità: Il presente contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni precedente intesa verbale o scritta avente il medesimo oggetto.
(b) Modifiche: Ogni modifica dovrà essere concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
(c) Nullità parziale: L'invalidità di una singola clausola non pregiudica la validità delle restanti (art. 1419 c.c.).
(d) Legge applicabile: Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
8.
PROPRIETA INTELLETTUALE
Ciascuna Parte mantiene la proprietà del proprio know-how preesistente. I risultati nuovi (codice sorgente, documentazione, algoritmi) sono in comproprieta paritaria tra le Parti.

Salvo diverso accordo scritto, la titolarità dei risultati, opere e prodotti intellettuali generati nell'ambito del presente contratto è congiunta tra le Parti in misura proporzionale al loro apporto.

Ciascuna Parte mantiene la piena titolarità esclusiva del proprio know-how, tecnologie e proprietà intellettuale preesistente (cd. background IP), concedendo all'altra una licenza non esclusiva e gratuita per l'esecuzione del presente contratto. I risultati nuovi generati nell'ambito del progetto (cd. foreground IP) sono soggetti alle pattuizioni sopra indicate.
9.
RISERVATEZZA
Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni tecniche, commerciali, finanziarie e strategiche di cui vengano a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto, ai sensi degli artt. 98–99 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale).

L'obbligo di riservatezza permane per 5 anni dalla cessazione del contratto. Non sono considerate riservate le informazioni già di pubblico dominio, legittimamente in possesso della Parte ricevente o rese note da terzi senza violazione di obblighi di riservatezza. La violazione dell'obbligo di riservatezza darà diritto al risarcimento del danno e alla richiesta di provvedimenti inibitori d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
10.
PATTO DI NON CONCORRENZA
Le Parti si impegnano, durante la vigenza del presente contratto e per il periodo successivo alla cessazione di seguito indicato, a non svolgere attività in diretta concorrenza con l'oggetto del presente contratto: 24 mesi dalla cessazione del contratto, nel settore delle piattaforme digitali per la supply chain, territorio italiano ed europeo.

Il presente patto è stipulato ai sensi dell'art. 2596 c.c., che ne prevede la validità nei limiti di 5 anni e con riferimento a un determinato ambito di attività e territorio. La violazione darà luogo al risarcimento integrale del danno nonché alla facoltà di richiedere provvedimenti inibitori.
11.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA
Ciascuna Parte è responsabile esclusivamente per i danni diretti derivanti dalle proprie attività nell'ambito del progetto, con un massimale pari alla propria quota di partecipazione economica (EUR 60.000,00 per la Prima Parte, EUR 60.000,00 per la Seconda Parte).

In ogni caso, nessuna Parte sarà responsabile per danni indiretti, conseguenziali, lucro cessante o perdita di opportunità commerciali derivanti dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del presente contratto, salvo il caso di dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.). Le limitazioni di responsabilità si applicano nei limiti consentiti dalla legge italiana.
12.
RECESSO E RISOLUZIONE
Ciascuna Parte potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto (raccomandata A/R o PEC) di almeno 60 giorni.

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento grave non sanato entro 15 giorni dalla ricezione di formale diffida scritta. In caso di risoluzione anticipata, le Parti concorderanno entro 30 giorni la ripartizione dei risultati conseguiti fino a quel momento e il regolamento delle reciproche spettanze.
13.
FORO COMPETENTE
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o alla validità del presente contratto, le Parti si impegnano preliminarmente a tentare la conciliazione entro 30 giorni dalla comunicazione scritta del dissenso. In assenza di accordo, le controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
PRIMA PARTE
Alfa Consulting S.r.l.
Data: ____________________
SECONDA PARTE
Beta Tech S.r.l.
Data: ____________________

Cos'è un contratto di collaborazione?

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) è un contratto di lavoro autonomo con cui un professionista o collaboratore si impegna a svolgere una prestazione d'opera continuativa per un committente, coordinandosi con quest'ultimo senza però essere soggetto al potere direttivo tipico del lavoro subordinato. Il D.Lgs. 81/2015 (Codice del Lavoro) ha abrogato il contratto a progetto e ha reintrodotto la collaborazione coordinata pura, imponendo però che la prestazione sia organizzata prevalentemente dall'interessato e non dall'impresa committente.

La distinzione tra collaborazione autonoma e lavoro subordinato è fondamentale ma spesso controversa. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, le collaborazioni organizzate dal committente con eterodirezione (orari fissi, luogo di lavoro predefinito, strumenti forniti dal committente, esclusività di fatto) sono equiparate al lavoro subordinato con conseguente applicazione delle tutele del lavoro dipendente. La requalificazione del rapporto comporta il pagamento dei contributi INPS, INAIL e di tutte le retribuzioni differite (ferie, TFR, mensilità aggiuntive) dovute ai lavoratori subordinati.

Per le collaborazioni genuine, il collaboratore co.co.co. deve avere una P.IVA e gestire autonomamente la propria attività. Il compenso è soggetto a ritenuta d'acconto (20%) e il collaboratore versa i propri contributi alla Gestione Separata INPS (aliquota circa 35,03% per chi non ha altra copertura previdenziale). Il contratto deve definire chiaramente l'oggetto dell'incarico, la libertà organizzativa del collaboratore, i termini di pagamento e le modalità di coordinamento con il committente senza che quest'ultimo eserciti un potere direttivo.

Cosa include questo modello

Il modello di contratto di collaborazione di Doxuno include tutte le clausole necessarie per definire un rapporto di collaborazione autonoma genuino e conforme alla normativa vigente.

Oggetto dell'incarico

Descrizione dettagliata delle attività affidate e degli obiettivi da raggiungere

Compenso e modalità di pagamento

Compenso fisso o variabile, periodicità del pagamento e ritenuta d'acconto

Durata e rinnovo

Periodo di collaborazione, eventuali proroghe e condizioni di rinnovo

Autonomia organizzativa

Libertà del collaboratore di organizzare tempi e modalità di lavoro

Coordinamento con il committente

Modalità di coordinamento, report periodici e canali di comunicazione

Riservatezza e proprietà intellettuale

Obbligo di riservatezza sulle informazioni del committente e cessione dei diritti sui deliverable

Esclusività e non concorrenza (Expert)

Clausola di esclusività parziale o totale e limiti all'attività concorrenziale

Recesso anticipato (Expert)

Condizioni di recesso anticipato, preavviso e liquidazione del compenso maturato

Come creare il contratto di collaborazione

Creare un contratto di collaborazione professionale con Doxuno è rapido e guidato. Il modello enfatizza l'autonomia del collaboratore per evitare la requalificazione in lavoro subordinato.

  1. 1

    Identifica committente e collaboratore

    Inserisci i dati del committente (azienda o persona fisica) e del collaboratore (nome, codice fiscale, P.IVA, numero iscrizione albo se applicabile). Verifica che il collaboratore abbia P.IVA attiva.

  2. 2

    Descrivi l'oggetto dell'incarico

    Definisci con precisione le attività affidate: tipo di prestazione, output attesi, eventuali deliverable e criteri di accettazione. Evita descrizioni che richiamano mansioni da dipendente (es. 'svolgere la mansione di...').

  3. 3

    Stabilisci il compenso

    Indica il compenso (forfettario mensile, a ora o a progetto), la periodicità del pagamento (mensile, bimestrale, a consegna del deliverable) e il trattamento fiscale (ritenuta d'acconto 20%).

  4. 4

    Sottolinea l'autonomia del collaboratore

    Specifica che il collaboratore organizza autonomamente il proprio tempo di lavoro, utilizza i propri strumenti e può lavorare da qualsiasi luogo. Indica le sole modalità di coordinamento necessarie (riunioni periodiche, report).

  5. 5

    Regola riservatezza e IP

    Includi l'obbligo di riservatezza sulle informazioni del committente e specifica a chi appartengono i lavori prodotti durante la collaborazione (tipicamente al committente, con cessione esplicita dei diritti patrimoniali).

  6. 6

    Scarica e firma

    Genera il PDF, fallo firmare da entrambe le parti e conserva una copia. Il contratto è fiscalmente irrilevante dal punto di vista dell'IVA (operazione tra soggetti IVA), ma il committente deve applicare la ritenuta d'acconto sui compensi pagati.

Considerazioni legali

Il contratto di collaborazione si trova in una zona grigia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. La corretta qualificazione del rapporto è fondamentale per evitare costi e sanzioni elevati.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale specializzata. In caso di dubbi sulla qualificazione del rapporto, raccomandiamo la consulenza di un professionista del lavoro (consulente del lavoro, avvocato giuslavorista).

Verificato da esperti legali

Collaborazioni eterodirette — art. 2 D.Lgs. 81/2015

L'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 prevede che le collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro personali, continuative, con modalità organizzate dal committente, siano assoggettate alla disciplina del lavoro subordinato. I segnali di eterodirezione includono: orario di lavoro fisso imposto dal committente, luogo di lavoro predefinito nei locali del committente, strumenti e materiali forniti dal committente, obbligo di esclusività. La requalificazione comporta il pagamento retroattivo di contributi INPS, INAIL, TFR e altri istituti retributivi.

Distinzione dal lavoro subordinato — art. 2094 c.c.

Il lavoratore subordinato è colui che si obbliga a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.). Il collaboratore autonomo (co.co.co.) si distingue per l'assenza di eterodirezione: non è soggetto al potere organizzativo, disciplinare e di controllo del committente. La giurisprudenza analizza il singolo caso in base agli indici di subordinazione (orari fissi, inserimento nell'organizzazione aziendale, esclusività, ecc.).

Contributi previdenziali — Gestione Separata INPS

I collaboratori co.co.co. sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2, co. 26, L. 335/1995). L'aliquota contributiva è circa 35,03% per chi non ha altra copertura previdenziale obbligatoria (con 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore) e ridotta per chi è già pensionato o iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria. Il committente è responsabile del versamento totale e trattiene la quota a carico del collaboratore dal compenso.

Ritenuta d'acconto e obblighi fiscali

I compensi corrisposti a collaboratori co.co.co. sono soggetti a ritenuta d'acconto del 20% ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/1973. Il committente opera la ritenuta al momento del pagamento e la versa all'Erario entro il 16 del mese successivo. A fine anno, il committente rilascia al collaboratore la Certificazione Unica (CU) attestante i compensi erogati e le ritenute operate. Il collaboratore utilizza la CU per la dichiarazione dei redditi.

Autonomia e responsabilità del collaboratore

Il collaboratore autonomo risponde verso il committente per l'inadempimento dell'obbligazione di risultato (opera) o di mezzi (servizi continuativi) assunta con il contratto. In caso di inadempimento, il committente può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c. Il collaboratore non ha diritto alle tutele tipiche del lavoro subordinato (ferie retribuite, malattia, maternità retribuita dal datore) salvo le tutele INPS della Gestione Separata.

Domande frequenti

Crea il tuo contratto di collaborazione adesso

Formalizza il rapporto con i tuoi collaboratori autonomi con un contratto professionale conforme al D.Lgs. 81/2015. Compila il modulo e scarica il PDF in pochi minuti.

Free · Instant PDF · No account required