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Modello gratuito di Contratto di Alta Direzione (Dirigente)

Formalizza il rapporto con i tuoi dirigenti di alta direzione con un contratto che regola retribuzione, benefit, golden parachute, patto di non concorrenza e condizioni di risoluzione. Conforme al Codice Civile italiano e ai CCNL dirigenziali. Scarica il PDF in pochi minuti.

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CONTRATTO DI LAVORO DIRIGENZIALE
Alta Direzione — Art. 2094-2095 C.c. · CCNL Dirigenti · D.lgs. 81/2015
Decorrenza: 15 aprile 2025
Direttore Generale
SOCIETÀ
Alpha Holding S.p.A.
Alpha Holding S.p.A. · P.IVA/C.F.: IT09876543210 · REA: MI-2345678 · Via Montenapoleone 10, 20121 Milano (MI) · Rapp. Legale: Dott. Giovanni Bianchi, Presidente CdA · CCNL: CCNL Dirigenti Industria (Confindustria)
DIRIGENTE
Marco Ferretti
Marco Ferretti · C.F.: FRTMRC85T10H501R · Nato/a il 10/09/1985 a Roma (RM) · Via Roma 42, 00186 Roma (RM)
Alpha Holding S.p.A. (di seguito la "Società"), in persona del legale rappresentante Dott. Giovanni Bianchi, Presidente CdA, e Marco Ferretti (di seguito il "Dirigente") convengono e stipulano il presente contratto individuale di lavoro dirigenziale, ai sensi degli artt. 2094 e 2095 del Codice Civile, del CCNL Dirigenti Industria (Confindustria) e della normativa vigente in materia di lavoro subordinato.
1.
QUALIFICA E POTERI
Il Dirigente è assunto con la qualifica di Direttore Generale ai sensi dell'art. 2095 c.c. ed è investito dei seguenti poteri e deleghe:

Gestione operativa della Società
Firma su conti correnti e contratti fino a 500.000 EUR
Rappresentanza legale per le operazioni ordinarie
Coordinamento di tutti i direttori di funzione

Il Dirigente esercita i propri poteri nell'interesse della Società, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione e con l'autonomia operativa propria della funzione dirigenziale. La categoria "dirigente" ai sensi dell'art. 2095 c.c. implica l'esercizio di funzioni direttive di particolare rilievo e con ampia autonomia gestionale.
2.
SEDE DI LAVORO
La prestazione lavorativa sarà resa prevalentemente presso Milano, presso la sede legale della Società. La Società potrà disporre trasferte e missioni temporanee in Italia e all'estero, connesse alle esigenze della funzione dirigenziale. Il Dirigente si impegna alla massima disponibilità e flessibilità nello svolgimento dell'incarico, compatibilmente con le necessità organizzative e strategiche della Società.
3.
DECORRENZA E DURATA
Il rapporto di lavoro decorre dal 15 aprile 2025 ed è costituito a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro potrà cessare per recesso di una delle parti nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal presente contratto e dal CCNL applicato.
4.
ORARIO DI LAVORO
In ragione della natura dirigenziale del rapporto, il Dirigente non è soggetto ai limiti di orario di cui al D.Lgs. 66/2003 (art. 17, comma 5, lett. a). Il Dirigente organizzerà autonomamente il proprio tempo di lavoro in funzione delle responsabilità assegnate, assicurando il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la massima disponibilità nei confronti della Società e dei suoi interlocutori.
5.
RETRIBUZIONE
La retribuzione annua lorda (RAL) è stabilita in 150.000,00 EUR, suddivisa in 13 mensilità (11.538,46 EUR lordi/mese). La retribuzione sarà corrisposta con cadenza mensile, mediante accredito su conto corrente indicato dal Dirigente.

È inoltre riconosciuto un superminimo / indennità di funzione pari a 30.000,00 EUR annui lordi, quale componente aggiuntiva della retribuzione. Tale superminimo è da intendersi assorbibile in caso di futuri aumenti contrattuali, salvo diversa pattuizione scritta tra le parti.

La Società mette a disposizione del Dirigente un'autovettura aziendale ad uso promiscuo, secondo le politiche aziendali vigenti e la normativa fiscale applicabile (art. 51, co. 4, TUIR).
6.
FERIE E ASSENZE
Il Dirigente ha diritto a ferie annuali retribuite nella misura prevista dal CCNL applicato e comunque non inferiore a 4 settimane annue. Le ferie devono essere fruite nei termini previsti dal CCNL e dalla legge (D.Lgs. 66/2003, art. 10). Durante la malattia, il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico previsti dal CCNL. Si applicano altresì le disposizioni in materia di permessi, congedi (maternità, paternità, parentale) e aspettativa previste dalla legge e dal CCNL.
7.
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE
Il Dirigente si impegna a: (a) svolgere le proprie funzioni con diligenza, lealtà e riservatezza (artt. 2104-2105 c.c.); (b) perseguire gli obiettivi aziendali nel rispetto delle direttive del Consiglio di Amministrazione; (c) non assumere incarichi o cariche esterne incompatibili con la funzione ricoperta, salvo preventiva autorizzazione scritta della Società; (d) rispettare il codice etico e le procedure interne della Società; (e) non divulgare, anche dopo la cessazione del rapporto, informazioni riservate e segreti aziendali acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
8.
PERIODO DI PROVA
Il rapporto di lavoro è soggetto a un periodo di prova della durata di 6 mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere liberamente senza obbligo di preavviso né di indennità (art. 2096 c.c.). Al termine positivo del periodo di prova, il rapporto si consoliderà a tutti gli effetti e l'anzianità di servizio decorrerà dalla data di inizio del rapporto. La durata del periodo di prova è quella massima prevista dal CCNL dirigenti applicato.
9.
PREAVVISO
In caso di dimissioni, il Dirigente dovrà rispettare un periodo di preavviso di 6 mesi. In caso di licenziamento, la Società dovrà rispettare un periodo di preavviso di 8 mesi. In alternativa al preavviso, la parte recedente potrà corrispondere all'altra un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale che sarebbe spettata durante il periodo di preavviso non lavorato (art. 2118 c.c.). Il preavviso non si applica in caso di recesso per giusta causa (art. 2119 c.c.). Si rammenta che i dirigenti non beneficiano della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 della Legge 300/1970, bensì delle specifiche previsioni del CCNL dirigenti applicato in materia di indennità supplementare.
10.
RISERVATEZZA E SEGRETI AZIENDALI
Il Dirigente si obbliga, sia durante il rapporto di lavoro sia dopo la sua cessazione, a mantenere il più rigoroso riserbo su tutte le informazioni riservate, i segreti aziendali, le strategie commerciali, i dati finanziari, il know-how tecnico e ogni altra informazione di natura confidenziale di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo trova fondamento negli artt. 2104-2105 c.c. e negli artt. 98-99 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale). La violazione costituisce giusta causa di licenziamento e legittima la Società ad agire per il risarcimento del danno.
11.
PATTO DI NON CONCORRENZA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2125 del Codice Civile, il Dirigente si obbliga, per un periodo di 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo avvenuta, nell'ambito territoriale di Italia, Unione Europea e Svizzera, a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quella della Società, né a prestare la propria opera, a qualsiasi titolo, in favore di imprese concorrenti. A fronte di tale limitazione, la Società corrisponde al Dirigente un compenso annuo di 40.000,00 EUR, da erogarsi in rate mensili durante il rapporto di lavoro. Il patto si risolve automaticamente in caso di licenziamento per giusta causa imputabile alla Società. Ai sensi dell'art. 2125 c.c., la durata massima del patto è di 5 anni per i dirigenti; in difetto di corrispettivo, il patto è nullo.
12.
MBO — RETRIBUZIONE VARIABILE
Al Dirigente è riconosciuto un bonus variabile (Management by Objectives — MBO) calcolato sulla base di obiettivi annuali concordati tra le parti entro il primo trimestre di ciascun esercizio. Il bonus massimo annuo è fissato in 50.000,00 EUR lordi, subordinato al raggiungimento dei parametri: EBITDA e fatturato consolidato annuo. L'erogazione del bonus avverrà entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di esercizio. In caso di cessazione del rapporto in corso d'anno, il MBO sarà riconosciuto pro-rata, salvo che la cessazione sia avvenuta per giusta causa imputabile al Dirigente.
13.
INDENNITÀ SUPPLEMENTARE (GOLDEN PARACHUTE)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per iniziativa della Società, al di fuori dei casi di giusta causa (art. 2119 c.c.) e fermo restando il trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) e l'indennità sostitutiva del preavviso (art. 2118 c.c.), il Dirigente avrà diritto a un'indennità supplementare pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale annua. Tale indennità sarà corrisposta in un'unica soluzione contestualmente alla cessazione del rapporto e costituisce liquidazione integrativa della specifica tutela prevista dal CCNL dirigenti applicato.
14.
BENEFIT E WELFARE DIRIGENZIALE
La Società riconosce al Dirigente i seguenti benefit e prestazioni di welfare dirigenziale: (a) assicurazione sanitaria integrativa (FASI/FASDAC o fondo equivalente); (b) previdenza complementare (Previndai/Mario Negri o fondo equivalente); (c) assicurazione vita e infortuni professionali ed extra-professionali; (d) formazione e aggiornamento professionale continuo. Ulteriori benefit potranno essere concordati per iscritto tra le parti.
15.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI (GDPR)
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, la Società informa il Dirigente che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro, agli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi, nonché per l'adempimento degli obblighi di legge e dei contratti collettivi. Il Dirigente dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'informativa privacy aziendale e di essere stato informato sui propri diritti (artt. 15-22 GDPR).
16.
RECESSO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il presente contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente e/o collettivamente previsti (art. 2118 c.c.). Il recesso per giusta causa (art. 2119 c.c.) non richiede preavviso. In caso di licenziamento ingiustificato, trovano applicazione le disposizioni del CCNL Dirigenti di settore in materia di indennità supplementare e, per quanto non espressamente previsto, le norme di legge vigenti. Al termine del rapporto, il Dirigente ha diritto al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato ai sensi dell'art. 2120 c.c.
17.
DISPOSIZIONI FINALI
(a) Rinvio al CCNL: Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni del CCNL Dirigenti Industria (Confindustria), del Codice Civile e della normativa vigente in materia di lavoro.
(b) Modifiche: Ogni modifica deve essere concordata per iscritto tra le parti.
(c) Nullità parziale: L'invalidità di una singola clausola non pregiudica la validità delle restanti (art. 1419 c.c.).
(d) Copie: Il presente contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
LA SOCIETÀ
Alpha Holding S.p.A.
Data: ____________________
IL DIRIGENTE
Marco Ferretti
Data: ____________________

Cos'è un contratto di alta direzione?

Il contratto di alta direzione è il contratto individuale di lavoro subordinato stipulato con dirigenti apicali — Amministratori Delegati, Direttori Generali, Direttori di funzione — che per la loro posizione nell'organizzazione aziendale godono di un regime giuridico parzialmente diverso dagli altri lavoratori. Il dirigente è definito dal Codice Civile (art. 2095 c.c.) come il lavoratore preposto all'impresa o a una sua parte con ampi poteri organizzativi e discrezionali, che lo pone come alter ego dell'imprenditore.

Il contratto dirigenziale presenta caratteristiche specifiche rispetto agli altri contratti di lavoro subordinato: la retribuzione è spesso più elevata e strutturata in componenti fisse e variabili (MBO, bonus, stock option, benefit), il CCNL applicato è quello dei dirigenti di categoria (es. CCNL Dirigenti Industria, Commercio, Terziario), le tutele contro il licenziamento sono diverse e il patto di non concorrenza post-rapporto è particolarmente frequente. La durata del periodo di prova per i dirigenti è di norma superiore.

Un aspetto fondamentale del contratto dirigenziale è la regolamentazione delle clausole di uscita: il preavviso contrattuale per il recesso da entrambe le parti, l'eventuale indennità supplementare in caso di licenziamento senza giusta causa (golden parachute), la risoluzione consensuale con buonuscita negoziata e le clausole relative alla restituzione di asset aziendali, riservatezza post-rapporto e non interferenza con clienti e dipendenti. Queste clausole devono essere negoziate con cura e bilanciate rispetto alla posizione del dirigente.

Cosa include questo modello

Il modello di contratto di alta direzione di Doxuno include tutte le clausole standard e avanzate per un rapporto dirigenziale completo.

Inquadramento e mansioni

Titolo, posizione nell'organigramma, riporto gerarchico e aree di responsabilità.

Retribuzione fissa e variabile

RAL, MBO, bonus discrezionale, stock option o phantom stock e modalità di erogazione.

Benefit e fringe benefit

Auto aziendale, telefono, assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare.

Periodo di prova

Durata del periodo di prova (6-12 mesi per i dirigenti) e condizioni di superamento.

Preavviso e recesso

Termini di preavviso per ciascuna delle parti, coerenti con il CCNL dirigenziale applicato.

Patto di non concorrenza

Vincoli post-rapporto ex art. 2125 c.c.: durata, settore, territorio e corrispettivo.

Indennità supplementare (Expert)

Golden parachute, criteri di calcolo e condizioni che ne escludono l'applicazione.

Riservatezza e proprietà intellettuale (Expert)

Obblighi di riservatezza, cessione dei diritti sulle invenzioni ex art. 64 CPI.

Come creare il contratto di alta direzione

Redigere un contratto dirigenziale completo con Doxuno richiede pochi minuti di compilazione guidata.

  1. 1

    Definisci la posizione e l'inquadramento

    Indica il titolo della posizione (es. Direttore Generale, CEO, CFO), la collocazione nell'organigramma, le aree di responsabilità e il CCNL dirigenziale applicabile.

  2. 2

    Struttura la retribuzione

    Definisci la componente fissa annua lorda (RAL), la struttura del MBO (obiettivi e percentuale di bonus), eventuali piani di stock option e i benefit inclusi nel pacchetto.

  3. 3

    Imposta il periodo di prova

    I CCNL dirigenziali prevedono un periodo di prova di norma tra 6 e 12 mesi. Specifica la durata e le condizioni di valutazione al termine del periodo.

  4. 4

    Configura le clausole di uscita

    Definisci i termini di preavviso per ciascuna delle parti, l'indennità supplementare in caso di licenziamento ingiustificato e le condizioni della risoluzione consensuale.

  5. 5

    Redigi il patto di non concorrenza

    Se necessario, includi un patto di non concorrenza post-rapporto ex art. 2125 c.c. specificando durata (max 5 anni per i dirigenti), settore, territorio e corrispettivo annuo.

  6. 6

    Scarica e finalizza

    Genera il PDF, fai revisionare il contratto dal consulente del lavoro o dall'avvocato, e procedi alla sottoscrizione con data certa.

Considerazioni legali

Il contratto dirigenziale opera in un contesto giuridico specifico che si differenzia per molti aspetti dal contratto di lavoro ordinario.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per contratti con retribuzione elevata, golden parachute e patti di non concorrenza complessi, si raccomanda la revisione da parte di un avvocato specializzato.

Verificato da esperti legali

Qualifica dirigenziale — art. 2095 c.c.

L'art. 2095 c.c. individua quattro categorie di lavoratori: dirigenti, quadri, impiegati e operai. Il dirigente è il lavoratore con compiti di alta direzione, alter ego dell'imprenditore, dotato di ampi poteri organizzativi. L'inquadramento come dirigente non dipende dalla denominazione, ma dalle funzioni effettivamente svolte. Un falso dirigente — assunto come tale ma privo di reali poteri — può far valere le tutele dei lavoratori comuni.

Tutele contro il licenziamento — CCNL dirigenziali e Legge 604/1966

I dirigenti non godono delle tutele reintegratorie dell'art. 18 L. 300/1970 nella stessa misura degli altri lavoratori. Tuttavia, i CCNL dirigenziali (es. Confindustria) prevedono un'indennità supplementare in caso di licenziamento ingiustificato, calcolata in base all'anzianità. Il licenziamento del dirigente deve comunque essere comunicato per iscritto con i motivi, pena inefficacia.

Patto di non concorrenza — art. 2125 c.c.

L'art. 2125 c.c. disciplina il patto di non concorrenza post-rapporto: deve essere scritto, avere oggetto determinato, un termine massimo di 5 anni per i dirigenti (3 per gli altri) e un corrispettivo adeguato. Un patto senza corrispettivo o con un corrispettivo irrisorio è nullo. Il corrispettivo è solitamente erogato durante il rapporto (mensilmente o annualmente) o in un'unica soluzione alla cessazione.

Retribuzione variabile e MBO

La componente variabile della retribuzione dirigenziale (MBO, bonus) è legittima e deve essere regolata con criteri oggettivi e misurabili. Se il datore omette di pagare il bonus pur essendo stati raggiunti gli obiettivi concordati, il dirigente può agire in giudizio per il recupero del credito. Il sistema di obiettivi deve essere comunicato all'inizio di ogni esercizio per avere effetti vincolanti.

Proprietà intellettuale e invenzioni — D.Lgs. 30/2005 (CPI)

Le invenzioni realizzate dal dirigente nell'esercizio delle sue funzioni appartengono al datore di lavoro ex art. 64 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005). Il contratto dirigenziale spesso include clausole di cessione anticipata di tutti i diritti intellettuali sviluppati durante il rapporto. Il dirigente può avere diritto a un equo compenso aggiuntivo per invenzioni che superino gli obiettivi del ruolo.

Domande frequenti

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