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Modello gratuito di Contratto di Agenzia Commerciale

Regola il rapporto con il tuo agente di commercio con un contratto conforme agli artt. 1742-1753 del Codice Civile e agli accordi economici collettivi di categoria (AEC). Il documento definisce zona assegnata, provvigioni, esclusiva, obiettivi e tutte le clausole necessarie per un rapporto di agenzia professionale e tutelante per entrambe le parti.

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CONTRATTO DI AGENZIA COMMERCIALE
Ai Sensi Degli Artt. 1742–1762 C.c. E D.lgs. 65/1999
Zona: Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia
Provvigione: 8% sul fatturato netto degli ordini confermati dal Preponente · Dal: 15 aprile 2025
PREPONENTE
Meridian Technologies S.r.l.
Meridian Technologies S.r.l. · P.IVA: IT09876543210 · Via Roma 42, 20121 Milano (MI) · Email: info@meridian.it · PEC: info@meridian.pec.it
AGENTE
Marco Ferretti
Marco Ferretti · P.IVA: IT09876543210 · ENASARCO n. FA12345678 · Via Garibaldi 18, 40121 Bologna (BO)
Il Preponente Meridian Technologies S.r.l. intende avvalersi dell'opera dell'Agente Marco Ferretti per la promozione della vendita dei propri prodotti/servizi nella zona assegnata, ai sensi degli artt. 1742–1762 c.c. e del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, attuativi della Direttiva CE 86/653. Le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1.
INCARICO E ZONA DI COMPETENZA
Il Preponente incarica l'Agente di promuovere, in modo stabile, la conclusione di contratti di vendita dei prodotti/servizi indicati nella clausola 2 nella seguente zona geografica di competenza: Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

L'Agente opera in qualità di promotore autonomo, senza potere di concludere contratti in nome e per conto del Preponente, salvo diversa autorizzazione scritta. Il rapporto di agenzia non configura un rapporto di lavoro subordinato (art. 1742 c.c.).
2.
PRODOTTI E SERVIZI
L'incarico ha per oggetto la promozione dei seguenti prodotti e/o servizi:

Gamma completa del catalogo Meridian: software gestionale ERP, licenze cloud, servizi di implementazione e manutenzione

Il Preponente si riserva il diritto di modificare la gamma dei prodotti/servizi con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. L'Agente si impegna a mantenere adeguata conoscenza delle caratteristiche tecniche e commerciali dei prodotti/servizi assegnati.
3.
PROVVIGIONI
In conformità all'art. 1748 c.c., il Preponente corrisponderà all'Agente una provvigione pari a 8% sul fatturato netto degli ordini confermati dal Preponente su tutti gli affari conclusi nella zona e per il tramite dell'Agente durante il rapporto contrattuale.

La provvigione matura al momento della conclusione del contratto con il cliente. Il rendiconto delle provvigioni sarà trasmesso mensilmente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Le provvigioni saranno liquidate entro il 15° giorno del mese successivo al rendiconto. In caso di mancato pagamento da parte del cliente, si applica l'art. 1749 c.c.
4.
OBBLIGHI DELL'AGENTE
L'Agente si obbliga a:
• Promuovere con diligenza la vendita dei prodotti/servizi assegnati nella zona di competenza (art. 1746 c.c.)
• Seguire le istruzioni ragionevoli impartite dal Preponente
• Comunicare al Preponente le informazioni necessarie per valutare le condizioni di mercato e le opportunità commerciali
• Trattare, conservare e utilizzare i materiali promozionali, campionari e listini con cura
• Non divulgare informazioni riservate del Preponente
• Non rappresentare altri preponenti concorrenti, salvo consenso scritto del Preponente
5.
OBBLIGHI DEL PREPONENTE
Il Preponente si obbliga a:
• Mettere a disposizione dell'Agente i materiali, le informazioni e la documentazione necessari per lo svolgimento dell'incarico
• Comunicare all'Agente, entro un termine ragionevole, l'accettazione o il rifiuto degli affari promossi
• Informare l'Agente di qualsiasi riduzione significativa del volume degli affari previsto rispetto a quello che l'Agente avrebbe potuto normalmente attendersi (art. 1746, co. 2 c.c.)
• Corrispondere puntualmente le provvigioni secondo le modalità convenute
6.
DURATA E RECESSO
Il presente contratto ha effetto dal 15 aprile 2025 ed è concluso a tempo indeterminato.

Ciascuna Parte potrà recedere dal contratto a tempo indeterminato con il seguente preavviso (art. 1750 c.c.):
• 1 mese per il primo anno di durata
• 2 mesi per il secondo anno iniziato
• 3 mesi per il terzo anno iniziato
• 4 mesi dal quarto anno in poi

Il recesso senza preavviso è ammesso solo per giusta causa (art. 1751-bis c.c.). Il recesso deve essere comunicato per iscritto (raccomandata A/R o PEC).
7.
DISPOSIZIONI GENERALI
(a) Forma scritta: Ai sensi dell'art. 1742, co. 2 c.c., ciascuna Parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento sottoscritto con il contenuto del contratto. Il contratto è redatto in forma scritta.
(b) Modifiche: Ogni modifica dovrà essere concordata per iscritto.
(c) AEC: Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia agli Accordi Economici Collettivi di settore applicabili.
(d) Legge applicabile: Il presente contratto è disciplinato dal diritto italiano.
8.
CLAUSOLA DI ESCLUSIVA
Esclusiva nella zona assegnata per i prodotti e servizi elencati; il Preponente non si avvarrà di altri agenti nella stessa zona per i medesimi prodotti

In virtù della clausola di esclusiva, il Preponente si impegna a non avvalersi di altri agenti nella zona assegnata all'Agente per i prodotti/servizi oggetto del presente contratto. L'Agente ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dal Preponente nella zona, salvo che il Preponente abbia espressamente riservato a sé tale diritto ai sensi dell'art. 1748, co. 3 c.c.
9.
PATTO DEL CREDERE (STAR DEL CREDERE)
L'Agente non garantisce il buon esito delle operazioni — nessun patto del credere applicabile

Ai sensi dell'art. 1746, co. 3 c.c., la garanzia del buon esito delle operazioni promossenon si presume ed è valida solo se concordata per iscritto. Con il presente contratto le Parti concordano che l'Agente garantisce il buon fine delle operazioni nei limiti e con le modalità sopra descritte. In contropartita del rischio assunto, il Preponente corrisponderà all'Agente una provvigione suppletiva nella misura concordata separatamente per iscritto.
10.
INDENNITA DI FINE RAPPORTO
Calcolata ai sensi dell'art. 1751 c.c. e dell'AEC Industria in vigore al momento della cessazione del contratto

Alla cessazione del contratto, l'Agente ha diritto a un'indennità ai sensi dell'art. 1751 c.c., a condizione che:
• Abbia procurato nuovi clienti al Preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti
• Il Preponente riceva ancora vantaggi significativi dagli affari con tali clienti
• Il pagamento dell'indennità sia equo, considerando tutte le circostanze del caso

L'indennità è calcolata in conformità all'art. 1751 c.c. e agli AEC applicabili. Il massimale non può superare una cifra equivalente a una indennità annua calcolata sulla media delle ultime cinque annualità.
11.
PATTO DI NON CONCORRENZA POST-CONTRATTUALE
Ai sensi dell'art. 1751-bis c.c., le Parti concordano il seguente patto di non concorrenza post-contrattuale: 12 mesi dalla cessazione, per i medesimi prodotti/servizi, nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia — indennità di non concorrenza: EUR 500,00/mese.

Il patto non può avere durata superiore a 2 (due) anni dalla cessazione del contratto, deve limitarsi alla zona, ai clienti e al tipo di beni o servizi coperti dal contratto, e deve prevedere un'indennità equa al fine di compensare l'Agente per le limitazioni imposte. Il mancato rispetto del patto darà diritto al Preponente al risarcimento del danno e all'inibitoria ex art. 700 c.p.c.
12.
RENDICONTO E ISPEZIONE
Il Preponente si impegna a fornire all'Agente, su richiesta scritta, tutte le informazioni necessarie per verificare il calcolo delle provvigioni, compresi gli estratti dei libri contabili rilevanti (art. 1749 c.c.). L'Agente o un suo rappresentante designato ha il diritto di esaminare, una volta per anno solare, la documentazione relativa agli affari promossi nella zona di competenza, con preavviso scritto di almeno 10 giorni lavorativi.
13.
FORO COMPETENTE
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o alla validità del presente contratto, le Parti concordano la competenza esclusiva del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Preponente. Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a tentare la conciliazione presso l'organismo di mediazione competente, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
PREPONENTE
Meridian Technologies S.r.l.
Data: ____________________
AGENTE
Marco Ferretti
Data: ____________________

Cos'è un contratto di agenzia commerciale?

Il contratto di agenzia commerciale è il contratto con cui una parte (l'agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata, per conto di un'altra parte (il preponente), verso il pagamento di una provvigione (art. 1742 c.c.). A differenza del rappresentante di commercio (che ha il potere di concludere contratti in nome del preponente), l'agente si limita a promuovere gli affari: le trattative sono avviate dall'agente, ma il contratto con il terzo cliente è concluso direttamente dal preponente.

Il contratto di agenzia è disciplinato dagli artt. 1742-1753 c.c. e dagli Accordi Economici Collettivi (AEC) per i vari settori merceologici (industria, commercio, ecc.), oltre che dal D.Lgs. 65/1999 che ha recepito la Direttiva 86/653/CEE sull'agente commerciale. La normativa è in parte inderogabile a favore dell'agente, che è considerato soggetto più debole del rapporto. La forma scritta del contratto non è richiesta ad substantiam ma è obbligatoria ad probationem e ciascuna parte può esigere dall'altra la documentazione scritta del contratto.

L'aspetto economicamente più rilevante del contratto di agenzia è l'indennità di fine rapporto (art. 1751 c.c.), che l'agente matura alla cessazione del rapporto se ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con clienti esistenti, e se il pagamento è equo tenuto conto di tutte le circostanze. L'indennità non può superare una cifra equivalente a un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni percepite dall'agente negli ultimi cinque anni (o nel periodo dell'incarico se inferiore a cinque anni).

Cosa include questo modello

Il modello di contratto di agenzia commerciale di Doxuno include tutte le clausole essenziali previste dal Codice Civile e dagli AEC, con sezioni Expert per rapporti di agenzia strutturati.

Zona assegnata

Definizione del territorio esclusivo o non esclusivo entro cui l'agente opera

Provvigioni

Percentuale di provvigione, base di calcolo, scadenze di pagamento e rendiconto

Esclusiva

Clausola di esclusiva territoriale e obbligo di non concorrenza dell'agente

Obiettivi e minimi

Fatturato minimo garantito e conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi

Obblighi dell'agente

Obblighi di promozione, informazione, riservatezza e rispetto delle istruzioni del preponente

Durata e recesso

Durata determinata o indeterminata, preavviso per il recesso e justa causa

Indennità di fine rapporto (Expert)

Calcolo dell'indennità ai sensi dell'art. 1751 c.c. e degli AEC di categoria

Rimborso spese (Expert)

Spese di rappresentanza, rimborsi forfettari e anticipi per fiere ed eventi

Come creare il contratto di agenzia commerciale

Creare un contratto di agenzia conforme alla normativa italiana con Doxuno è semplice. Il modello ti guida attraverso tutte le clausole essenziali.

  1. 1

    Identifica preponente e agente

    Inserisci i dati completi del preponente (azienda o individuo che affida l'incarico) e dell'agente (persona fisica con P.IVA, imprenditore individuale o società). Verifica l'iscrizione dell'agente all'Enasarco.

  2. 2

    Definisci zona e oggetto dell'incarico

    Specifica la zona geografica assegnata (regione, province, lista di comuni) e i prodotti o servizi che l'agente deve promuovere. Se l'esclusiva è reciproca, indicalo espressamente.

  3. 3

    Stabilisci le provvigioni

    Indica la percentuale di provvigione, la base di calcolo (fatturato netto IVA, fatturato lordo), la scadenza di maturazione (alla conclusione del contratto o all'incasso) e i termini di pagamento.

  4. 4

    Fissa obiettivi e conseguenze

    Stabilisci eventuali volumi minimi di fatturato che l'agente deve raggiungere e le conseguenze del mancato raggiungimento (riduzione della zona, recesso giustificato, bonus al superamento).

  5. 5

    Regola durata e recesso

    Indica se il contratto è a tempo determinato o indeterminato. Per i contratti a tempo indeterminato, specifica il preavviso minimo per il recesso secondo gli AEC di riferimento.

  6. 6

    Scarica e firma

    Genera il PDF e fallo firmare da entrambe le parti. Conserva una copia per ciascuna parte. Registra il contratto all'Agenzia delle Entrate se il rapporto supera i 30 giorni.

Considerazioni legali

Il contratto di agenzia è un contratto tipico fortemente regolamentato, con norme inderogabili a tutela dell'agente. Alcune clausole non possono essere escluse nemmeno per accordo delle parti.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale specializzata. Per contratti di agenzia con agenti multinazionali o con strutture retributive complesse, raccomandiamo la revisione da parte di un avvocato esperto in diritto commerciale.

Verificato da esperti legali

Disciplina codicistica — artt. 1742-1753 c.c.

L'art. 1742 c.c. definisce il contratto di agenzia come lo stabile incarico di promuovere contratti in una zona. L'art. 1743 c.c. garantisce all'agente il diritto di esclusiva nella zona assegnata. L'art. 1748 c.c. disciplina le provvigioni: l'agente ha diritto alla provvigione per tutti i contratti conclusi per effetto della sua attività e per quelli conclusi direttamente dal preponente con clienti della zona. L'art. 1750 c.c. regola il recesso, con preavvisi minimi crescenti in base alla durata del rapporto.

Indennità di fine rapporto — art. 1751 c.c.

L'indennità di fine rapporto (art. 1751 c.c.) è dovuta all'agente alla cessazione del contratto se ha procurato nuovi clienti o ha sensibilmente sviluppato gli affari con clienti esistenti, e se il pagamento è equo tenuto conto di tutte le circostanze. Il limite massimo è un'annualità media di provvigioni degli ultimi cinque anni. L'agente perde il diritto all'indennità se recede senza giusta causa o se è receduto per inadempimento imputabile a lui. Questa norma è inderogabile a sfavore dell'agente.

Contributi Enasarco

Il preponente è obbligato a iscrivere l'agente alla Fondazione Enasarco e a versare i contributi previdenziali. I contributi sono a carico di entrambe le parti nella misura prevista dagli statuti Enasarco (attualmente 16,50% per gli agenti monomandatari e 8% per i plurimandatari). L'omissione dei versamenti Enasarco comporta sanzioni e la responsabilità solidale del preponente per il trattamento previdenziale dell'agente.

Accordi Economici Collettivi (AEC)

Gli AEC di categoria (Industria, Commercio) integrano le norme codicistiche e stabiliscono i minimi inderogabili per le provvigioni, i preavvisi di recesso e le indennità. Se il contratto individuale prevede condizioni inferiori agli AEC applicabili, si applica automaticamente il minimo dell'AEC. Gli AEC sono applicabili anche in assenza di espressa adesione alle organizzazioni firmatarie, se le condizioni del rapporto rientrano nel loro campo di applicazione.

Obbligo di non concorrenza post-contrattuale

L'art. 1751-bis c.c. consente di inserire un patto di non concorrenza post-contrattuale a carico dell'agente. Il patto deve essere redatto per iscritto, limitarsi alla zona, ai clienti e ai prodotti coperti dal contratto di agenzia, non superare i 2 anni dalla cessazione del rapporto e prevedere un'indennità equa. Senza adeguato corrispettivo il patto è nullo.

Domande frequenti

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