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Modello gratuito di Condizioni Generali di Vendita B2B

Definisci le regole che governano le tue vendite tra imprese con un documento conforme al Codice Civile italiano. Le condizioni generali di vendita B2B stabiliscono i termini di pagamento, le modalità di consegna, le garanzie e la limitazione di responsabilità, proteggendo la tua azienda in ogni transazione commerciale.

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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA B2B
Artt. 1341-1342 Codice Civile · D.lgs. 231/2002
Venditore: Nexus Consulting S.r.l.
Acquirente: Costruzioni Ferretti S.p.A.
VENDITORE
Nexus Consulting S.r.l.
Nexus Consulting S.r.l. · P.IVA: IT09876543210 · Via Roma 42, 20121 Milano (MI) · Email: info@nexusconsulting.it · PEC: nexus@pec.it
ACQUIRENTE
Costruzioni Ferretti S.p.A.
Costruzioni Ferretti S.p.A. · P.IVA: IT01234567890 · Via Garibaldi 80, 10122 Torino (TO) · Email: acquisti@ferretti.it · PEC: ferretti@pec.it
Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito "CGV") disciplinano tutti i contratti di vendita di beni e/o servizi aventi ad oggetto Fornitura di servizi di consulenza informatica, sviluppo software e manutenzione sistemi IT conclusi tra Nexus Consulting S.r.l. (di seguito "Venditore") e Costruzioni Ferretti S.p.A. (di seguito "Acquirente"), entrambi operatori commerciali. Le CGV sono redatte ai sensi degli artt. 1341-1342 del Codice Civile. In caso di condizioni particolari concordate per iscritto, queste prevalgono sulle presenti CGV limitatamente alle clausole in contrasto.
1.
ORDINI E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si intende concluso al momento dell'accettazione scritta dell'ordine da parte del Venditore, oppure al momento della spedizione della merce. Gli ordini devono essere formulati per iscritto (email, PEC, ordine firmato) e si intendono irrevocabili dopo l'accettazione del Venditore. Il Venditore si riserva il diritto di accettare parzialmente l'ordine, dandone comunicazione scritta all'Acquirente entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento. La mancata risposta nei termini non costituisce accettazione tacita.
2.
PREZZI E CONDIZIONI ECONOMICHE
Condizioni specifiche: Prezzi IVA esclusa. Pagamento a 60 giorni data fattura fine mese (DFFM) mediante bonifico bancario.

I prezzi si intendono IVA esclusa, salvo diversa indicazione scritta. Il Venditore si riserva il diritto di modificare i listini prezzi con preavviso scritto di 30 giorni. Agli ordini gia accettati si applica il prezzo in vigore alla data di accettazione. I prezzi non includono le spese di imballaggio e trasporto, salvo diverso accordo scritto.
3.
PAGAMENTO E INTERESSI DI MORA
I pagamenti devono essere effettuati nei termini e con le modalita indicate in fattura. In caso di ritardo nel pagamento, senza necessita di diffida, maturano automaticamente interessi di mora al tasso legale maggiorato previsto dal D.Lgs. 231/2002 (recepimento della Direttiva 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti), con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza. Il Venditore ha inoltre diritto al rimborso delle spese di recupero del credito (art. 6 D.Lgs. 231/2002), con un indennizzo minimo forfettario di EUR 40,00 per ogni fattura insoluta.
4.
CONSEGNA E RISCHIO
Modalita di consegna: Consegna in formato digitale entro 10-15 giorni lavorativi dalla conferma ordine. Accesso alla piattaforma entro 24 ore.

I termini di consegna sono indicativi e non essenziali, salvo diverso accordo scritto. Il Venditore non risponde di ritardi causati da forza maggiore o da terzi. Il rischio di perdita o danno alla merce passa all'Acquirente al momento della consegna al vettore o, in caso di ritiro, al momento della messa a disposizione della merce. L'Acquirente e tenuto a verificare lo stato della merce all'atto del ricevimento e a formulare riserve scritte immediate in caso di danni visibili.
5.
GARANZIA PER VIZI
Il Venditore garantisce che i beni venduti sono conformi alle specifiche concordate e privi di vizi che ne compromettano la funzionalita, ai sensi dell'art. 1490 c.c. L'Acquirente e tenuto a denunciare i vizi apparenti entro 8 giorni dalla consegna e i vizi occulti entro 8 giorni dalla loro scoperta, pena la decadenza dalla garanzia (art. 1495 c.c.). L'azione per garanzia si prescrive in 1 anno dalla consegna (art. 1495, comma 3, c.c.). Il rimedio prioritario e la sostituzione o riparazione del bene; solo in caso di impossibilita, l'Acquirente puo richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
6.
RISERVA DI PROPRIETA
I beni venduti rimangono di proprieta del Venditore fino al completo pagamento del prezzo, ai sensi dell'art. 1523 c.c. Fino al pagamento integrale, l'Acquirente ha il divieto di alienare, cedere in garanzia o comunque disporre dei beni. L'Acquirente e tenuto a identificare i beni come di proprieta del Venditore e a tenerli separati dagli altri beni, in modo da renderli immediatamente identificabili.
7.
PROPRIETA INTELLETTUALE
Tutti i diritti di proprieta intellettuale relativi ai beni e/o servizi, ivi inclusi marchi, brevetti, disegni e modelli, know-how e segreti commerciali, rimangono di proprieta esclusiva del Venditore. Il contratto di vendita non trasferisce alcun diritto di licenza o di uso dei segni distintivi del Venditore. L'Acquirente si impegna a non riprodurre, modificare o commercializzare i beni del Venditore in violazione dei diritti di proprieta intellettuale.
8.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA
Limiti specifici concordati: La responsabilita complessiva e limitata al valore del singolo ordine da cui origina la pretesa, con massimale di EUR 50.000,00.

Salvo dolo o colpa grave, la responsabilita complessiva del Venditore per qualsiasi titolo (contrattuale, extracontrattuale, prodotto) e limitata al valore dell'ordine specifico da cui origina la pretesa. In nessun caso il Venditore sara responsabile per danni indiretti, lucro cessante, perdita di dati o avviamento, anche se informato della possibilita di tali danni. La limitazione di responsabilita di cui alla presente clausola costituisce clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. e richiede specifica approvazione scritta da parte dell'Acquirente.
9.
FORZA MAGGIORE
Nessuna delle parti sara responsabile per inadempimenti causati da eventi di forza maggiore, intendendo per tali eventi imprevedibili e irresistibili al di fuori del ragionevole controllo delle parti, ivi inclusi: guerre, epidemie, catastrofi naturali, scioperi generali, provvedimenti governativi, interruzioni nelle forniture di energia o materie prime. La parte che invoca la forza maggiore e tenuta a comunicarlo per iscritto all'altra parte entro 5 giorni lavorativi dall'insorgere dell'evento, indicando la natura e la durata prevista. Se la forza maggiore persiste per piu di 60 giorni, ciascuna parte puo recedere dal contratto senza penali.
10.
CLAUSOLE VESSATORIE (DOPPIA FIRMA ART. 1341 CC)
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, l'Acquirente dichiara di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole, aventi carattere potenzialmente oneroso:
• Limitazione di responsabilita (art. 10)
• Clausola di forza maggiore (art. 11)
• Foro esclusivo (art. successivo)
• Riserva di proprieta (art. 6)

L'Acquirente appone una specifica sottoscrizione al termine del presente documento per confermare la propria accettazione delle clausole sopra elencate.
11.
FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Il presente accordo e disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dal presente accordo, le Parti concordano la competenza esclusiva del Tribunale di Milano, rinunciando a qualsiasi altro foro. La presente clausola di foro esclusivo costituisce clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. Prima di ricorrere all'autorita giudiziaria, le parti si impegnano a tentare la risoluzione bonaria entro 30 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione scritta.
12.
DISPOSIZIONI GENERALI
(a) Legge applicabile: Il presente accordo e regolato dalla legge italiana. Le parti escludono espressamente l'applicazione della Convenzione di Vienna (CISG) salvo diverso accordo scritto per transazioni internazionali.
(b) Integralita: Le presenti CGV, unitamente a eventuali condizioni particolari, costituiscono l'intero accordo tra le parti.
(c) Modifiche: Ogni modifica deve essere concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.
(d) Nullita parziale: L'invalidita di una singola clausola non pregiudica la validita delle restanti (art. 1419 c.c.).
(e) Comunicazioni: Ogni comunicazione formale deve essere inviata per iscritto (raccomandata A/R o PEC) agli indirizzi indicati in intestazione.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
VENDITORE
Nexus Consulting S.r.l.
Data: ____________________
ACQUIRENTE
Costruzioni Ferretti S.p.A.
Data: ____________________

Cos'è un documento di condizioni generali di vendita B2B?

Le condizioni generali di vendita B2B (Business-to-Business) sono un documento contrattuale predisposto unilateralmente dal venditore che disciplina in modo standardizzato tutti i rapporti commerciali con i propri clienti aziendali. Ai sensi dell'art. 1341 c.c., le condizioni generali di contratto predisposte da una parte sono efficaci nei confronti dell'altra se, al momento della conclusione del contratto, questa le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Per le clausole particolarmente onerose è richiesta la doppia firma.

Nel contesto B2B, le condizioni generali di vendita assolvono una funzione essenziale di gestione del rischio commerciale: definiscono i momenti di trasferimento della proprietà e del rischio sui beni, regolano i termini di pagamento e gli interessi di mora (in conformità al D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), fissano le garanzie sui prodotti venduti e limitano la responsabilità del venditore in caso di inadempimento o difetti. Senza queste condizioni, si applicano le disposizioni del Codice Civile, spesso meno favorevoli al venditore.

A differenza delle condizioni B2C (Business-to-Consumer), quelle B2B non sono soggette alla tutela rafforzata del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Le condizioni generali B2B devono essere messe a disposizione prima della conclusione del contratto e accettate espressamente dal cliente, tipicamente con firma o accettazione elettronica. Una corretta implementazione di questo documento riduce significativamente le controversie e tutela i diritti del venditore in ogni fase del rapporto commerciale.

Cosa include questo modello

Il modello di condizioni generali di vendita B2B di Doxuno copre tutti gli aspetti fondamentali del rapporto commerciale tra imprese, con clausole Expert per la gestione dei casi più complessi.

Ambito di applicazione

Definizione del campo di applicazione delle condizioni e modalità di formazione del contratto

Prezzi e modalità di pagamento

Listino prezzi, IVA, termini di pagamento e interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002

Consegna e trasferimento rischio

Termini di consegna, Incoterms applicabili e momento del passaggio del rischio

Garanzie sui prodotti

Garanzia contrattuale, esclusioni e procedure per la contestazione dei vizi

Limitazione di responsabilità

Tetto massimo al risarcimento e esclusione di danni indiretti e perdita di profitto

Riserva di proprietà

Clausola di riserva di proprietà fino al pagamento integrale del prezzo

Risoluzione e recesso (Expert)

Ipotesi di risoluzione automatica, grave inadempimento e clausola risolutiva espressa

Foro competente e legge applicabile (Expert)

Elezione del foro esclusivo e scelta della legge italiana per le controversie

Come creare le condizioni generali di vendita B2B

Redigere condizioni generali di vendita complete richiede attenzione ai dettagli della tua attività. Doxuno ti guida passo dopo passo.

  1. 1

    Inserisci i dati dell'azienda

    Compila la denominazione sociale, P.IVA, sede legale e recapiti dell'azienda venditrice. Questi dati compaiono nell'intestazione del documento.

  2. 2

    Definisci le condizioni di pagamento

    Specifica i termini standard (es. 30/60/90 giorni data fattura), le modalità accettate (bonifico, RID, carta) e il tasso di interesse moratorio applicabile in caso di ritardo.

  3. 3

    Regola le condizioni di consegna

    Indica i termini di consegna indicativi, i corrieri utilizzati, i costi di spedizione e il momento in cui il rischio passa al compratore (tipicamente alla consegna al vettore).

  4. 4

    Configura garanzie e responsabilità

    Definisci la durata della garanzia contrattuale, le procedure di reclamo, le esclusioni di garanzia e il limite massimo di responsabilità del venditore.

  5. 5

    Includi clausola di riserva di proprietà

    Aggiungi la clausola che mantiene la proprietà dei beni in capo al venditore fino al pagamento integrale, fondamentale per la tutela in caso di insolvenza del compratore.

  6. 6

    Scarica e implementa

    Genera il PDF e allegalo a ogni ordine di vendita, fattura proforma o contratto. Assicurati che il cliente le riceva prima della conclusione del contratto e le accetti esplicitamente.

Considerazioni legali

Le condizioni generali di vendita B2B producono effetti giuridici solo se correttamente integrate nel contratto e non contengono clausole nulle per legge.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale specializzata. Per condizioni generali destinate a rapporti commerciali internazionali o con clausole atipiche, raccomandiamo la revisione da parte di un avvocato.

Verificato da esperti legali

Condizioni generali di contratto — artt. 1341-1342 c.c.

L'art. 1341 c.c. disciplina le condizioni generali di contratto predisposte da una parte. Esse vincolano l'altra parte solo se questa, al momento della conclusione del contratto, le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (co. 1). Le clausole che prevedono limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, decadenze, clausole compromissorie e proroghe di competenza non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto (co. 2).

Interessi di mora nelle transazioni B2B — D.Lgs. 231/2002

Il D.Lgs. 231/2002 prevede che nelle transazioni commerciali tra imprese, in caso di ritardo nel pagamento, decorrono automaticamente interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, senza necessità di costituzione in mora. Il termine massimo di pagamento non può essere superiore a 60 giorni, salvo accordo espresso tra le parti purché non gravemente iniquo per il creditore.

Riserva di proprietà — artt. 1523-1526 c.c.

La clausola di riserva di proprietà (art. 1523 c.c.) consente al venditore di mantenere la titolarità dei beni venduti fino al pagamento integrale del prezzo. In caso di insolvenza del compratore, il venditore può rivendicare i beni. Per essere opponibile ai creditori del compratore, la riserva deve risultare da un documento avente data certa anteriore al pignoramento.

Limitazione di responsabilità — art. 1229 c.c.

L'inserimento di un tetto massimo al risarcimento è valido nei contratti B2B, purché non riguardi danni causati da dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.) e non sia gravemente squilibrato a danno di una parte. Nei rapporti B2B non si applica il divieto di clausole abusive del Codice del Consumo, ma occorre comunque evitare limitazioni che rendano praticamente impossibile il risarcimento in caso di inadempimento essenziale.

Foro competente e scelta della legge — art. 1341 c.c. e Reg. UE 1215/2012

La clausola di deroga alla competenza territoriale deve essere approvata specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c. Per i contratti internazionali, la scelta della legge applicabile è regolata dal Regolamento Roma I (Reg. UE 593/2008). L'elezione del foro in Italia non impedisce l'esecuzione in altri Paesi UE ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis (Reg. UE 1215/2012).

Domande frequenti

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