Modello gratuito di Condizioni Generali di Vendita B2B
Definisci le regole che governano le tue vendite tra imprese con un documento conforme al Codice Civile italiano. Le condizioni generali di vendita B2B stabiliscono i termini di pagamento, le modalità di consegna, le garanzie e la limitazione di responsabilità, proteggendo la tua azienda in ogni transazione commerciale.
I prezzi si intendono IVA esclusa, salvo diversa indicazione scritta. Il Venditore si riserva il diritto di modificare i listini prezzi con preavviso scritto di 30 giorni. Agli ordini gia accettati si applica il prezzo in vigore alla data di accettazione. I prezzi non includono le spese di imballaggio e trasporto, salvo diverso accordo scritto.
I termini di consegna sono indicativi e non essenziali, salvo diverso accordo scritto. Il Venditore non risponde di ritardi causati da forza maggiore o da terzi. Il rischio di perdita o danno alla merce passa all'Acquirente al momento della consegna al vettore o, in caso di ritiro, al momento della messa a disposizione della merce. L'Acquirente e tenuto a verificare lo stato della merce all'atto del ricevimento e a formulare riserve scritte immediate in caso di danni visibili.
Salvo dolo o colpa grave, la responsabilita complessiva del Venditore per qualsiasi titolo (contrattuale, extracontrattuale, prodotto) e limitata al valore dell'ordine specifico da cui origina la pretesa. In nessun caso il Venditore sara responsabile per danni indiretti, lucro cessante, perdita di dati o avviamento, anche se informato della possibilita di tali danni. La limitazione di responsabilita di cui alla presente clausola costituisce clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. e richiede specifica approvazione scritta da parte dell'Acquirente.
• Limitazione di responsabilita (art. 10)
• Clausola di forza maggiore (art. 11)
• Foro esclusivo (art. successivo)
• Riserva di proprieta (art. 6)
L'Acquirente appone una specifica sottoscrizione al termine del presente documento per confermare la propria accettazione delle clausole sopra elencate.
(b) Integralita: Le presenti CGV, unitamente a eventuali condizioni particolari, costituiscono l'intero accordo tra le parti.
(c) Modifiche: Ogni modifica deve essere concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.
(d) Nullita parziale: L'invalidita di una singola clausola non pregiudica la validita delle restanti (art. 1419 c.c.).
(e) Comunicazioni: Ogni comunicazione formale deve essere inviata per iscritto (raccomandata A/R o PEC) agli indirizzi indicati in intestazione.
Cos'è un documento di condizioni generali di vendita B2B?
Le condizioni generali di vendita B2B (Business-to-Business) sono un documento contrattuale predisposto unilateralmente dal venditore che disciplina in modo standardizzato tutti i rapporti commerciali con i propri clienti aziendali. Ai sensi dell'art. 1341 c.c., le condizioni generali di contratto predisposte da una parte sono efficaci nei confronti dell'altra se, al momento della conclusione del contratto, questa le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Per le clausole particolarmente onerose è richiesta la doppia firma.
Nel contesto B2B, le condizioni generali di vendita assolvono una funzione essenziale di gestione del rischio commerciale: definiscono i momenti di trasferimento della proprietà e del rischio sui beni, regolano i termini di pagamento e gli interessi di mora (in conformità al D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), fissano le garanzie sui prodotti venduti e limitano la responsabilità del venditore in caso di inadempimento o difetti. Senza queste condizioni, si applicano le disposizioni del Codice Civile, spesso meno favorevoli al venditore.
A differenza delle condizioni B2C (Business-to-Consumer), quelle B2B non sono soggette alla tutela rafforzata del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Le condizioni generali B2B devono essere messe a disposizione prima della conclusione del contratto e accettate espressamente dal cliente, tipicamente con firma o accettazione elettronica. Una corretta implementazione di questo documento riduce significativamente le controversie e tutela i diritti del venditore in ogni fase del rapporto commerciale.
Cosa include questo modello
Il modello di condizioni generali di vendita B2B di Doxuno copre tutti gli aspetti fondamentali del rapporto commerciale tra imprese, con clausole Expert per la gestione dei casi più complessi.
Ambito di applicazione
Definizione del campo di applicazione delle condizioni e modalità di formazione del contratto
Prezzi e modalità di pagamento
Listino prezzi, IVA, termini di pagamento e interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002
Consegna e trasferimento rischio
Termini di consegna, Incoterms applicabili e momento del passaggio del rischio
Garanzie sui prodotti
Garanzia contrattuale, esclusioni e procedure per la contestazione dei vizi
Limitazione di responsabilità
Tetto massimo al risarcimento e esclusione di danni indiretti e perdita di profitto
Riserva di proprietà
Clausola di riserva di proprietà fino al pagamento integrale del prezzo
Risoluzione e recesso (Expert)
Ipotesi di risoluzione automatica, grave inadempimento e clausola risolutiva espressa
Foro competente e legge applicabile (Expert)
Elezione del foro esclusivo e scelta della legge italiana per le controversie
Come creare le condizioni generali di vendita B2B
Redigere condizioni generali di vendita complete richiede attenzione ai dettagli della tua attività. Doxuno ti guida passo dopo passo.
- 1
Inserisci i dati dell'azienda
Compila la denominazione sociale, P.IVA, sede legale e recapiti dell'azienda venditrice. Questi dati compaiono nell'intestazione del documento.
- 2
Definisci le condizioni di pagamento
Specifica i termini standard (es. 30/60/90 giorni data fattura), le modalità accettate (bonifico, RID, carta) e il tasso di interesse moratorio applicabile in caso di ritardo.
- 3
Regola le condizioni di consegna
Indica i termini di consegna indicativi, i corrieri utilizzati, i costi di spedizione e il momento in cui il rischio passa al compratore (tipicamente alla consegna al vettore).
- 4
Configura garanzie e responsabilità
Definisci la durata della garanzia contrattuale, le procedure di reclamo, le esclusioni di garanzia e il limite massimo di responsabilità del venditore.
- 5
Includi clausola di riserva di proprietà
Aggiungi la clausola che mantiene la proprietà dei beni in capo al venditore fino al pagamento integrale, fondamentale per la tutela in caso di insolvenza del compratore.
- 6
Scarica e implementa
Genera il PDF e allegalo a ogni ordine di vendita, fattura proforma o contratto. Assicurati che il cliente le riceva prima della conclusione del contratto e le accetti esplicitamente.
Considerazioni legali
Le condizioni generali di vendita B2B producono effetti giuridici solo se correttamente integrate nel contratto e non contengono clausole nulle per legge.
Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale specializzata. Per condizioni generali destinate a rapporti commerciali internazionali o con clausole atipiche, raccomandiamo la revisione da parte di un avvocato.
Verificato da esperti legali
Condizioni generali di contratto — artt. 1341-1342 c.c.
L'art. 1341 c.c. disciplina le condizioni generali di contratto predisposte da una parte. Esse vincolano l'altra parte solo se questa, al momento della conclusione del contratto, le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (co. 1). Le clausole che prevedono limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, decadenze, clausole compromissorie e proroghe di competenza non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto (co. 2).
Interessi di mora nelle transazioni B2B — D.Lgs. 231/2002
Il D.Lgs. 231/2002 prevede che nelle transazioni commerciali tra imprese, in caso di ritardo nel pagamento, decorrono automaticamente interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, senza necessità di costituzione in mora. Il termine massimo di pagamento non può essere superiore a 60 giorni, salvo accordo espresso tra le parti purché non gravemente iniquo per il creditore.
Riserva di proprietà — artt. 1523-1526 c.c.
La clausola di riserva di proprietà (art. 1523 c.c.) consente al venditore di mantenere la titolarità dei beni venduti fino al pagamento integrale del prezzo. In caso di insolvenza del compratore, il venditore può rivendicare i beni. Per essere opponibile ai creditori del compratore, la riserva deve risultare da un documento avente data certa anteriore al pignoramento.
Limitazione di responsabilità — art. 1229 c.c.
L'inserimento di un tetto massimo al risarcimento è valido nei contratti B2B, purché non riguardi danni causati da dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.) e non sia gravemente squilibrato a danno di una parte. Nei rapporti B2B non si applica il divieto di clausole abusive del Codice del Consumo, ma occorre comunque evitare limitazioni che rendano praticamente impossibile il risarcimento in caso di inadempimento essenziale.
Foro competente e scelta della legge — art. 1341 c.c. e Reg. UE 1215/2012
La clausola di deroga alla competenza territoriale deve essere approvata specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c. Per i contratti internazionali, la scelta della legge applicabile è regolata dal Regolamento Roma I (Reg. UE 593/2008). L'elezione del foro in Italia non impedisce l'esecuzione in altri Paesi UE ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis (Reg. UE 1215/2012).
Domande frequenti
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