Modello gratuito di Contratto di Cessione dei Diritti d'Autore
Trasferisci in modo sicuro e definitivo i diritti patrimoniali su opere creative, software, fotografie, testi e design con un contratto conforme alla Legge 633/1941 sul Diritto d'Autore. Compila il modulo, visualizza l'anteprima in tempo reale e scarica il PDF professionale pronto alla firma.
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L'Opera è tutelata ai sensi dell'art. 1 L. 633/1941, in quanto opera dell'ingegno di carattere creativo. L'Autore dichiara di essere l'unico e legittimo titolare di tutti i diritti su di essa, libera da vincoli, gravami, prelazioni o cessioni precedenti nei confronti di terzi.
Riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, elaborazione e traduzione; diritto di sub-licenza per utilizzo commerciale a terzi
I diritti ceduti comprendono, nei limiti dell'ambito indicato, il diritto di riproduzione (art. 13 LDA), il diritto di distribuzione (art. 17 LDA), il diritto di elaborazione e traduzione (art. 18 LDA) e il diritto di comunicazione al pubblico (art. 16 LDA). La cessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
La cessione è valida per il seguente periodo: 5 anni dalla data di sottoscrizione. Al termine del periodo indicato, salvo rinnovo scritto concordato tra le Parti, i diritti ceduti torneranno nella disponibilità esclusiva dell'Autore. Qualora il termine sia indicato come "a tempo indeterminato" o "perpetuo", il contratto resterà efficace per tutta la durata di protezione prevista dalla LDA (vita dell'autore + 70 anni ai sensi dell'art. 25 LDA).
Modalità di pagamento: 50% alla firma del contratto, 50% entro 30 giorni dalla consegna definitiva documentata.
Il corrispettivo si intende comprensivo di IVA ove dovuta. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
• L'Opera è originale e frutto della propria creatività intellettuale ai sensi dell'art. 6 LDA
• È il solo ed esclusivo titolare dei diritti ceduti con piena facoltà di disporne
• L'Opera non viola diritti d'autore, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi
• L'Opera non è stata ceduta, licenziata o gravata da vincoli che possano pregiudicare la presente cessione
• L'Opera non contiene materiale diffamatorio, illecito o contrario all'ordine pubblico
In caso di evizione o pretese di terzi, l'Autore è tenuto al risarcimento integrale dei danni subiti dal Cessionario, ai sensi degli artt. 1476–1483 c.c.
• Utilizzare l'Opera nei soli limiti dei diritti ceduti con il presente contratto
• Non cedere o sublicenziare i diritti acquisiti a terzi senza previa autorizzazione scritta dell'Autore
• Non modificare, deturpare o mutilare l'Opera in modo da ledere l'onore o la reputazione dell'Autore (art. 20 LDA)
• Riconoscere la paternità dell'Opera all'Autore in ogni pubblicazione o distribuzione, ove richiesto dalla natura dell'utilizzo
(b) Modifiche: Ogni modifica dovrà essere concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
(c) Nullità parziale: L'invalidità di una singola clausola non pregiudica la validità delle restanti (art. 1419 c.c.).
(d) Forma scritta: Ai sensi dell'art. 110 LDA, la cessione dei diritti di utilizzo economico deve essere provata per iscritto.
(e) Legge applicabile: Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.
• Il diritto alla paternità dell'Opera (art. 20 LDA): il Cessionario si impegna a citare il nome dell'Autore in ogni pubblicazione, distribuzione o comunicazione al pubblico
• Il diritto all'integrità dell'Opera (art. 20 LDA): il Cessionario non potrà modificare, deturpare, mutilare o compiere atti sull'Opera pregiudizievoli per l'onore o la reputazione dell'Autore
• Il diritto di ritiro dal commercio (art. 142 LDA) resta riservato all'Autore, previa indennità al Cessionario
Ulteriori pattuizioni sui diritti morali: L'Autore mantiene il diritto alla paternità dell'opera; il suo nome sarà indicato nella documentazione tecnica e nelle note di rilascio del software
Ai sensi dell'art. 4 LDA, le elaborazioni di carattere creativo dell'Opera originale — quali traduzioni, trasposizioni cinematografiche, adattamenti teatrali, riduzioni e riassunti — sono tutelate come opere indipendenti. Il diritto di elaborare l'Opera (art. 18 LDA) è compreso nella cessione solo se espressamente indicato nella clausola 2. Il Cessionario dovrà indicare l'opera originale e il nome dell'Autore in ogni opera derivata realizzata nell'esercizio dei diritti ceduti.
Nei termini di esclusiva, l'Autore si impegna a non cedere, licenziare o comunque autorizzare terzi a utilizzare l'Opera o i diritti ceduti. L'esclusiva è valida ai sensi dell'art. 110 LDA, che richiede la forma scritta per la validità della cessione dei diritti di utilizzo economico. In caso di violazione dell'esclusiva da parte dell'Autore, il Cessionario avrà diritto al risarcimento del danno e alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Qualora il Cessionario non provveda allo sfruttamento economico dell'Opera entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ovvero cessi di distribuirla o utilizzarla per un periodo superiore a 24 mesi, l'Autore ha facoltà di dichiarare risolta la cessione con comunicazione scritta (raccomandata A/R o PEC) con preavviso di 30 giorni. In tal caso, tutti i diritti ceduti tornano nella disponibilità esclusiva dell'Autore, senza obbligo di restituzione del corrispettivo già percepito.
Cos'è un contratto di cessione dei diritti d'autore?
Un contratto di cessione dei diritti d'autore è l'accordo con cui il titolare originale di un'opera dell'ingegno (autore, fotografo, designer, sviluppatore software, copywriter) trasferisce a un'altra parte — il cessionario — i diritti patrimoniali sull'opera in modo parziale o totale, definitivo o temporaneo. In Italia il diritto d'autore nasce automaticamente con la creazione dell'opera e si divide in diritti morali (inalienabili, sempre dell'autore) e diritti patrimoniali (cedibili), che comprendono il diritto di riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, trasformazione e adattamento.
Il contratto di cessione è distinto dalla licenza d'uso: mentre la licenza concede il diritto di utilizzare l'opera senza trasferire la titolarità, la cessione trasferisce la proprietà dei diritti patrimoniali al cessionario, che potrà sfruttarli come propri. Questo è particolarmente rilevante per le aziende che commissionano la creazione di loghi, siti web, applicazioni software, contenuti editoriali o campagne pubblicitarie, dove è fondamentale avere la piena titolarità dei materiali prodotti.
La Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore) e il D.Lgs. 70/2003 disciplinano la materia nel contesto digitale. Un contratto di cessione ben redatto deve indicare con precisione l'opera oggetto della cessione, i diritti specifici ceduti, il territorio, la durata (che non può superare la vita dell'autore più 70 anni), il corrispettivo e le eventuali esclusioni. In mancanza di indicazione, la cessione si interpreta in modo restrittivo secondo l'art. 119 della L. 633/1941.
Cosa include questo modello
Il modello di cessione dei diritti d'autore di Doxuno include tutte le clausole essenziali richieste dalla normativa italiana, con sezioni Expert per cessioni complesse a livello commerciale.
Identificazione dell'opera
Descrizione dettagliata dell'opera ceduta: tipo, titolo, formato e data di creazione
Diritti ceduti
Elenco specifico dei diritti patrimoniali trasferiti: riproduzione, distribuzione, adattamento, comunicazione
Territorio e durata
Ambito geografico della cessione e periodo di validità del trasferimento
Corrispettivo
Prezzo forfettario, royalties percentuali o combinazione delle due forme di compenso
Garanzie dell'autore
Dichiarazione di titolarità originale e assenza di gravami o diritti di terzi sull'opera
Diritti morali
Clausola sul diritto di paternità e integrità dell'opera, inalienabili per legge
Cessione esclusiva o non esclusiva (Expert)
Scelta tra cessione esclusiva che esclude terzi e cessione non esclusiva che consente usi multipli
Sublicenza e cessione a terzi (Expert)
Condizioni per cui il cessionario può sub-cedere o sub-licenziare i diritti acquisiti
Come creare il contratto di cessione dei diritti d'autore
Creare un contratto professionale con Doxuno richiede pochi minuti. Nessun avvocato necessario per le cessioni standard.
- 1
Identifica le parti
Inserisci i dati completi dell'autore cedente (nome, codice fiscale, indirizzo) e del cessionario (persona fisica o società, P.IVA se applicabile).
- 2
Descrivi l'opera ceduta
Specifica con precisione l'opera: tipo (fotografia, software, articolo, logo, musica), titolo o descrizione, data di creazione e formato di consegna previsto.
- 3
Seleziona i diritti ceduti
Indica quali diritti patrimoniali vengono trasferiti: riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, traduzione, adattamento. Puoi cedere tutti o solo alcuni.
- 4
Definisci territorio e durata
Stabilisci se la cessione vale per l'Italia, per l'Europa o su scala mondiale, e per quanto tempo — da un periodo limitato alla durata massima legale.
- 5
Fissa il corrispettivo
Scegli tra pagamento unico (lump sum), royalties percentuali sul fatturato o una combinazione. Specifica importo, modalità e scadenza del pagamento.
- 6
Scarica e firma
Genera il PDF, stampalo per la firma autografa di entrambe le parti oppure firma digitalmente. Conserva una copia firmata per ciascuna parte.
Considerazioni legali
La cessione dei diritti d'autore in Italia è disciplinata da una normativa specifica che occorre rispettare per garantire la validità e l'efficacia del trasferimento.
Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale specializzata. Per cessioni di alto valore commerciale o che coinvolgono opere complesse, raccomandiamo la revisione da parte di un avvocato esperto in proprietà intellettuale.
Verificato da esperti legali
Fondamento normativo — Legge 633/1941
La Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore) costituisce il riferimento principale. L'art. 107 LDA prevede che i diritti patrimoniali siano cedibili. L'art. 110 LDA impone la forma scritta come requisito di prova per la cessione — non di validità, ma senza atto scritto la cessione è difficile da provare in giudizio. L'art. 119 LDA stabilisce il principio interpretativo restrittivo: in caso di dubbio, la cessione si intende limitata ai diritti espressamente indicati e all'uso strettamente necessario per il contratto.
Diritti morali vs diritti patrimoniali
Il diritto italiano distingue nettamente tra diritti morali (artt. 20-24 LDA) — diritto di paternità, diritto di integrità, diritto di pubblicazione — che sono inalienabili, imprescrittibili e sempre dell'autore, e diritti patrimoniali (artt. 12-19 LDA) — riproduzione, distribuzione, comunicazione, traduzione, adattamento — che sono cedibili. Un contratto di cessione non può mai privare l'autore dei diritti morali. Anche quando un'opera è commissionata (es. un'azienda che commissiona un logo), il designer mantiene il diritto di essere citato come autore.
Cessione di software — regime speciale
Per il software, la Legge 633/1941 si applica con alcune modifiche introdotte dal D.Lgs. 518/1992 e dalla Direttiva Software (2009/24/CE). I programmi per elaboratore sono tutelati come opere letterarie. La cessione di software prodotto nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato spetta al datore di lavoro per legge (art. 12-bis LDA), salvo accordo contrario. Per i freelance e i liberi professionisti, invece, la titolarità resta all'autore finché non viene esplicitamente ceduta per iscritto.
Corrispettivo e royalties
L'art. 130 LDA prevede che il corrispettivo sia proporzionato all'utilità e all'importanza dell'opera ceduta. Sebbene non vi sia obbligo di corrispettivo minimo per le cessioni tra professionisti (B2B), un contratto con corrispettivo eccessivamente basso potrebbe essere impugnato. Per le royalties occorre prevedere un obbligo di rendiconto periodico (art. 131 LDA). In mancanza di accordo, la giurisprudenza tende a riconoscere un compenso equo anche in assenza di pattuizione espressa.
Cessioni future e opere non ancora create
L'art. 120 LDA ammette la cessione di diritti su opere non ancora create, purché queste siano sufficientemente determinate. È tuttavia vietata la cessione di tutte le opere future per l'intera vita dell'autore (art. 120, co. 2), per tutelare la libertà creativa. I contratti che cercano di aggirare questo limite — ad esempio clausole generalizzate che trasferiscono qualsiasi futura opera — rischiano di essere dichiarati nulli parzialmente o totalmente.
Domande frequenti
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