Doxuno
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Modello gratuito di Cessione del Credito

Trasferisci un credito a un terzo con un contratto conforme agli artt. 1260-1267 del Codice Civile. Definisci cedente, cessionario, debitore ceduto e notifica, scarica il PDF e rendi opponibile il trasferimento.

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CESSIONE DI CREDITO
Cessione Pro Soluto
Data: 15 aprile 2025
Importo: 15.000,00 EUR
CEDENTE
Rossi Forniture S.r.l.
Rossi Forniture S.r.l. · C.F./P.IVA: IT12345678901 · Via Roma 10, 00100 Roma (RM) · Tel: +39 06 1234567 · Email: info@rossiforniture.it
CESSIONARIO
Verdi Crediti S.p.A.
Verdi Crediti S.p.A. · C.F./P.IVA: IT98765432109 · Via Milano 20, 20100 Milano (MI) · Tel: +39 02 9876543
Il Cedente Rossi Forniture S.r.l. e il Cessionario Verdi Crediti S.p.A. (di seguito congiuntamente le "Parti") convengono e stipulano il presente atto di cessione del credito ai sensi degli artt. 1260-1267 del Codice Civile, con il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il credito di cui al presente atto, ceduto in forma pro soluto ai sensi dell'art. 1267 c.c.
1.
OGGETTO DELLA CESSIONE
Con il presente atto, il Cedente cede e trasferisce al Cessionario, che accetta, il credito di importo pari a 15.000,00 EUR vantato nei confronti di Bianchi Costruzioni S.r.l., con sede/residenza in Via Napoli 30, 80100 Napoli (NA), ai sensi dell'art. 1260 c.c.

La cessione è effettuata in forma pro soluto ai sensi dell'art. 1267 c.c. Il Cedente non garantisce la solvibilità del debitore ceduto.

Il prezzo pattuito per la cessione è di 13.500,00 EUR, versato contestualmente alla firma del presente atto.
2.
ORIGINE DEL CREDITO
Il credito oggetto della presente cessione trae origine da:

Il credito trae origine dal contratto di fornitura n. 2024/123 stipulato in data 15 marzo 2024 tra il Cedente e il Debitore ceduto, avente ad oggetto la fornitura di materiale edile. La fattura n. 456/2024 del 30 aprile 2024, di importo pari a 15.000,00 EUR, risulta tuttora insoluta nonostante i ripetuti solleciti di pagamento.
3.
GARANZIE DEL CEDENTE
Il Cedente dichiara e garantisce al Cessionario che, ai sensi dell'art. 1266 c.c.:
• Il credito ceduto esiste ed è esigibile alla data della presente cessione;
• Il credito non è stato oggetto di precedenti cessioni, compensazione, remissione o novazione;
• Non sussistono eccezioni opponibili dal debitore ceduto che possano ridurre o estinguere il credito;
• Il credito non è sottoposto a pignoramento, sequestro conservativo o altre misure cautelari;
• Non sussistono diritti di prelazione o privilegi di terzi sul credito.
4.
EFFETTI DELLA CESSIONE
A far data dalla sottoscrizione del presente atto, il Cessionario subentra in tutti i diritti che il Cedente vantava nei confronti del Debitore ceduto in relazione al credito oggetto di cessione, ivi inclusi i diritti accessori, le garanzie personali e reali, i privilegi e le azioni esecutive, conformemente a quanto disposto dall'art. 1263 c.c. Il trasferimento comprende altresì gli eventuali interessi, le spese di recupero e i diritti derivanti da titolo esecutivo già conseguito.
5.
NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO
Le Parti convengono che la cessione sarà notificata al Debitore ceduto, Bianchi Costruzioni S.r.l., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c. La notifica conterrà l'indicazione del nuovo creditore (Cessionario) e l'invito a effettuare i futuri pagamenti esclusivamente in favore del medesimo. Fino alla notifica o all'accettazione da parte del debitore, il pagamento effettuato al Cedente libera il debitore. Le spese di notifica sono a carico del Cessionario.
6.
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
Il Cedente si impegna a consegnare al Cessionario, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente atto, tutta la documentazione relativa al credito ceduto, ivi inclusi titoli, fatture, corrispondenza con il debitore e ogni altro documento utile per l'escussione del credito.

Documenti allegati:
1. Contratto di fornitura n. 2024/123 2. Fattura n. 456/2024 3. Solleciti di pagamento (n. 3) 4. Visura camerale del debitore
7.
DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE DEL CEDENTE
Il Cedente dichiara che il credito non è oggetto di contestazione giudiziale o stragiudiziale da parte del Debitore ceduto e che non sussistono crediti compensabili a favore del Debitore.
8.
CLAUSOLA DI MANLEVA
Il Cedente si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsivoglia danno, perdita, costo o spesa (incluse le spese legali) derivante dall'inesattezza o incompletezza delle dichiarazioni e garanzie rese nel presente atto, ovvero dall'esistenza di eccezioni opponibili dal debitore ceduto non dichiarate dal Cedente. Tale obbligo di manleva sopravvive alla conclusione del presente accordo per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di sottoscrizione.
9.
INTERESSI
Il credito comprende gli interessi moratori maturati al tasso legale maggiorato di 2 punti dalla scadenza della fattura (30 maggio 2024) fino alla data della presente cessione.
10.
CLAUSOLA PENALE
In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra parte una penale pari al 10% del valore nominale del credito ceduto, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.
11.
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente atto, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma. Le Parti rinunciano espressamente a qualsiasi altro foro concorrente o alternativo. Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a tentare la risoluzione bonaria entro 30 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione scritta.
12.
CLAUSOLE AGGIUNTIVE
Il Cessionario si riserva il diritto di agire direttamente nei confronti del Debitore ceduto per il recupero del credito, avvalendosi di tutti gli strumenti giudiziali e stragiudiziali previsti dalla legge.
13.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente atto di cessione è redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte, ed è regolato dalle disposizioni del Codice Civile in materia di cessione dei crediti (artt. 1260-1267 c.c.). Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge vigenti. Ogni modifica al presente atto dovrà essere effettuata per iscritto e firmata da entrambe le Parti.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
CEDENTE
Rossi Forniture S.r.l.
Data: ____________________
CESSIONARIO
Verdi Crediti S.p.A.
Data: ____________________

Cos'è un contratto di cessione del credito?

La cessione del credito è il contratto con cui il titolare di un credito (cedente) lo trasferisce a un terzo (cessionario), che subentra nella posizione del cedente nei confronti del debitore (debitore ceduto). È disciplinata dagli artt. 1260-1267 del Codice Civile e si perfeziona con il semplice accordo tra cedente e cessionario, senza necessità del consenso del debitore (salvo che il credito sia stato escluso dalla cedibilità per patto o per la natura del rapporto). Il cessionario diventa il nuovo creditore e ha il diritto di riscuotere il credito direttamente dal debitore ceduto.

La cessione trova applicazione in numerosi contesti pratici: trasferimento di crediti commerciali tra imprese (factoring), cessione di crediti da risarcimento del danno, trasferimento di quote di crediti ereditari, cessione di crediti da locazione, trasferimento di crediti fiscali (bonus edilizi come il Superbonus). La cessione può essere a titolo oneroso (il cessionario paga un corrispettivo al cedente) o a titolo gratuito (donazione del credito). Nella cessione pro soluto, il cedente garantisce solo l'esistenza del credito al momento della cessione; nella cessione pro solvendo, garantisce anche la solvenza del debitore.

Per essere opponibile al debitore ceduto, la cessione deve essere notificata al debitore oppure accettata da questi (art. 1264 c.c.). Prima della notifica o dell'accettazione, il debitore può liberarsi pagando al cedente. Una volta notificata, il debitore deve pagare esclusivamente al cessionario: se paga ancora al cedente commette inadempimento verso il cessionario. La notifica può avvenire in qualsiasi forma scritta idonea a far conoscere la cessione al debitore.

Cosa include questo modello

Il modello di cessione del credito di Doxuno include tutte le clausole richieste dagli artt. 1260-1267 c.c. per un trasferimento del credito completo ed efficace.

Dati delle parti

Cedente, cessionario e debitore ceduto con dati completi

Descrizione del credito

Importo, origine, titolo e data di scadenza del credito ceduto

Corrispettivo della cessione

Prezzo pagato dal cessionario o natura gratuita del trasferimento

Garanzia del cedente

Tipo di garanzia: pro soluto (esistenza) o pro solvendo (solvenza)

Notifica al debitore

Formula di notifica della cessione al debitore ceduto

Accessori del credito (Expert)

Cessione di privilegi, garanzie, ipoteche e diritti accessori

Come creare il tuo contratto di cessione del credito

Segui questi passaggi per redigere un contratto di cessione completo e immediatamente opponibile al debitore.

  1. 1

    Identifica le parti

    Inserisci le generalità complete del cedente (chi cede il credito), del cessionario (chi lo acquista) e del debitore ceduto (chi deve pagare).

  2. 2

    Descrivi il credito

    Indica l'origine del credito (fattura, sentenza, contratto, risarcimento), l'importo esatto, la data di scadenza e gli estremi del titolo.

  3. 3

    Stabilisci il corrispettivo

    Specifica se la cessione è onerosa (con indicazione del prezzo) o gratuita, e le modalità di pagamento del corrispettivo.

  4. 4

    Scegli il tipo di garanzia

    Determina se il cedente garantisce solo l'esistenza del credito (pro soluto) o anche la solvenza del debitore (pro solvendo).

  5. 5

    Prepara la notifica al debitore

    Redigi la lettera di notifica della cessione al debitore ceduto, che può essere inviata tramite raccomandata A/R o PEC.

  6. 6

    Firmate e notificate

    Stampate il PDF, firmatelo in duplice copia e inviate la notifica al debitore. Conservate la prova dell'avvenuta notifica.

Considerazioni legali

La cessione del credito è disciplinata da un articolato corpus normativo che regola efficacia, opponibilità e garanzie.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per cessioni di crediti rilevanti o di massa, raccomandiamo la consulenza di un avvocato.

Verificato da esperti legali

Cedibilità del credito — art. 1260 c.c.

L'art. 1260 c.c. prevede che il credito sia cedibile senza il consenso del debitore, salvo che la prestazione abbia carattere strettamente personale o le parti abbiano pattuito l'incedibilità. I crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato hanno limitazioni specifiche (non cedibili oltre un quinto). I crediti verso la PA sono cedibili secondo norme specifiche (Legge 52/1991 per la cessione a banche e intermediari).

Notifica e accettazione — art. 1264 c.c.

L'art. 1264 c.c. prevede che la cessione sia opponibile al debitore solo dopo la notifica o l'accettazione. Prima della notifica, il pagamento al cedente libera il debitore anche se la cessione è già avvenuta. Se ci sono più cessionari dello stesso credito, prevale chi ha prima notificato o ottenuto l'accettazione.

Garanzia del cedente — artt. 1266-1267 c.c.

L'art. 1266 c.c. prevede che il cedente garantisca l'esistenza del credito al momento della cessione, salvo diverso accordo. Se la cessione è pro solvendo, il cedente garantisce anche la solvenza del debitore (art. 1267 c.c.), ma risponde solo fino alla concorrenza del prezzo ricevuto, maggiorato di interessi e spese. La garanzia pro solvendo aumenta significativamente il rischio per il cedente.

Cessione di crediti fiscali — D.L. 34/2020

La cessione di crediti fiscali da bonus edilizi (Superbonus, bonus facciate, ecobonus) è disciplinata dall'art. 121 D.L. 34/2020, con regole specifiche sulla tracciabilità, il numero massimo di cessioni consentite e l'obbligo di visto di conformità. La normativa è stata modificata più volte dal 2022; verificare sempre la versione vigente prima di procedere.

Domande frequenti

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