Modello gratuito di Cessione del Credito
Trasferisci un credito a un terzo con un contratto conforme agli artt. 1260-1267 del Codice Civile. Definisci cedente, cessionario, debitore ceduto e notifica, scarica il PDF e rendi opponibile il trasferimento.
La cessione è effettuata in forma pro soluto ai sensi dell'art. 1267 c.c. Il Cedente non garantisce la solvibilità del debitore ceduto.
Il prezzo pattuito per la cessione è di 13.500,00 EUR, versato contestualmente alla firma del presente atto.
Il credito trae origine dal contratto di fornitura n. 2024/123 stipulato in data 15 marzo 2024 tra il Cedente e il Debitore ceduto, avente ad oggetto la fornitura di materiale edile. La fattura n. 456/2024 del 30 aprile 2024, di importo pari a 15.000,00 EUR, risulta tuttora insoluta nonostante i ripetuti solleciti di pagamento.
• Il credito ceduto esiste ed è esigibile alla data della presente cessione;
• Il credito non è stato oggetto di precedenti cessioni, compensazione, remissione o novazione;
• Non sussistono eccezioni opponibili dal debitore ceduto che possano ridurre o estinguere il credito;
• Il credito non è sottoposto a pignoramento, sequestro conservativo o altre misure cautelari;
• Non sussistono diritti di prelazione o privilegi di terzi sul credito.
Documenti allegati:
1. Contratto di fornitura n. 2024/123 2. Fattura n. 456/2024 3. Solleciti di pagamento (n. 3) 4. Visura camerale del debitore
Cos'è un contratto di cessione del credito?
La cessione del credito è il contratto con cui il titolare di un credito (cedente) lo trasferisce a un terzo (cessionario), che subentra nella posizione del cedente nei confronti del debitore (debitore ceduto). È disciplinata dagli artt. 1260-1267 del Codice Civile e si perfeziona con il semplice accordo tra cedente e cessionario, senza necessità del consenso del debitore (salvo che il credito sia stato escluso dalla cedibilità per patto o per la natura del rapporto). Il cessionario diventa il nuovo creditore e ha il diritto di riscuotere il credito direttamente dal debitore ceduto.
La cessione trova applicazione in numerosi contesti pratici: trasferimento di crediti commerciali tra imprese (factoring), cessione di crediti da risarcimento del danno, trasferimento di quote di crediti ereditari, cessione di crediti da locazione, trasferimento di crediti fiscali (bonus edilizi come il Superbonus). La cessione può essere a titolo oneroso (il cessionario paga un corrispettivo al cedente) o a titolo gratuito (donazione del credito). Nella cessione pro soluto, il cedente garantisce solo l'esistenza del credito al momento della cessione; nella cessione pro solvendo, garantisce anche la solvenza del debitore.
Per essere opponibile al debitore ceduto, la cessione deve essere notificata al debitore oppure accettata da questi (art. 1264 c.c.). Prima della notifica o dell'accettazione, il debitore può liberarsi pagando al cedente. Una volta notificata, il debitore deve pagare esclusivamente al cessionario: se paga ancora al cedente commette inadempimento verso il cessionario. La notifica può avvenire in qualsiasi forma scritta idonea a far conoscere la cessione al debitore.
Cosa include questo modello
Il modello di cessione del credito di Doxuno include tutte le clausole richieste dagli artt. 1260-1267 c.c. per un trasferimento del credito completo ed efficace.
Dati delle parti
Cedente, cessionario e debitore ceduto con dati completi
Descrizione del credito
Importo, origine, titolo e data di scadenza del credito ceduto
Corrispettivo della cessione
Prezzo pagato dal cessionario o natura gratuita del trasferimento
Garanzia del cedente
Tipo di garanzia: pro soluto (esistenza) o pro solvendo (solvenza)
Notifica al debitore
Formula di notifica della cessione al debitore ceduto
Accessori del credito (Expert)
Cessione di privilegi, garanzie, ipoteche e diritti accessori
Come creare il tuo contratto di cessione del credito
Segui questi passaggi per redigere un contratto di cessione completo e immediatamente opponibile al debitore.
- 1
Identifica le parti
Inserisci le generalità complete del cedente (chi cede il credito), del cessionario (chi lo acquista) e del debitore ceduto (chi deve pagare).
- 2
Descrivi il credito
Indica l'origine del credito (fattura, sentenza, contratto, risarcimento), l'importo esatto, la data di scadenza e gli estremi del titolo.
- 3
Stabilisci il corrispettivo
Specifica se la cessione è onerosa (con indicazione del prezzo) o gratuita, e le modalità di pagamento del corrispettivo.
- 4
Scegli il tipo di garanzia
Determina se il cedente garantisce solo l'esistenza del credito (pro soluto) o anche la solvenza del debitore (pro solvendo).
- 5
Prepara la notifica al debitore
Redigi la lettera di notifica della cessione al debitore ceduto, che può essere inviata tramite raccomandata A/R o PEC.
- 6
Firmate e notificate
Stampate il PDF, firmatelo in duplice copia e inviate la notifica al debitore. Conservate la prova dell'avvenuta notifica.
Considerazioni legali
La cessione del credito è disciplinata da un articolato corpus normativo che regola efficacia, opponibilità e garanzie.
Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per cessioni di crediti rilevanti o di massa, raccomandiamo la consulenza di un avvocato.
Verificato da esperti legali
Cedibilità del credito — art. 1260 c.c.
L'art. 1260 c.c. prevede che il credito sia cedibile senza il consenso del debitore, salvo che la prestazione abbia carattere strettamente personale o le parti abbiano pattuito l'incedibilità. I crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato hanno limitazioni specifiche (non cedibili oltre un quinto). I crediti verso la PA sono cedibili secondo norme specifiche (Legge 52/1991 per la cessione a banche e intermediari).
Notifica e accettazione — art. 1264 c.c.
L'art. 1264 c.c. prevede che la cessione sia opponibile al debitore solo dopo la notifica o l'accettazione. Prima della notifica, il pagamento al cedente libera il debitore anche se la cessione è già avvenuta. Se ci sono più cessionari dello stesso credito, prevale chi ha prima notificato o ottenuto l'accettazione.
Garanzia del cedente — artt. 1266-1267 c.c.
L'art. 1266 c.c. prevede che il cedente garantisca l'esistenza del credito al momento della cessione, salvo diverso accordo. Se la cessione è pro solvendo, il cedente garantisce anche la solvenza del debitore (art. 1267 c.c.), ma risponde solo fino alla concorrenza del prezzo ricevuto, maggiorato di interessi e spese. La garanzia pro solvendo aumenta significativamente il rischio per il cedente.
Cessione di crediti fiscali — D.L. 34/2020
La cessione di crediti fiscali da bonus edilizi (Superbonus, bonus facciate, ecobonus) è disciplinata dall'art. 121 D.L. 34/2020, con regole specifiche sulla tracciabilità, il numero massimo di cessioni consentite e l'obbligo di visto di conformità. La normativa è stata modificata più volte dal 2022; verificare sempre la versione vigente prima di procedere.
Domande frequenti
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