Modello gratuito di Accordo Transattivo
Risolvi una controversia con concessioni reciproche e chiudi la lite definitivamente. L'accordo transattivo conforme agli artt. 1965-1976 c.c. formalizza le rinunce reciproche, la quietanza e la cessazione di ogni azione legale.
Controversia relativa all'esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata dell'edificio condominiale sito in Viale Europa 22, Roma, commissionati in data 15 gennaio 2025 per un importo di 45.000,00 EUR. Il Condominio lamenta difetti nell'esecuzione e un ritardo nella consegna di 3 mesi rispetto ai termini contrattuali.
Entrambe le parti manifestano la volonta di porre fine a detta controversia mediante il presente accordo transattivo, evitando il ricorso all'autorita giudiziaria e i relativi costi, tempi e rischi processuali.
1. Ristrutturazioni Roma S.r.l. si impegna a eliminare i difetti riscontrati nella facciata entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
2. Viene applicato uno sconto definitivo di 5.000,00 EUR sul prezzo totale del contratto.
3. Il Condominio si impegna a saldare l'importo residuo di 15.000,00 EUR in due rate uguali di 7.500,00 EUR, con scadenza il 30 maggio e il 30 giugno 2025.
4. Entrambe le parti rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal contratto di appalto.
Le concessioni di cui sopra sono state liberamente valutate e accettate da entrambe le parti, che ne riconoscono l'adeguatezza e l'equita.
(b) Integralita: Il presente accordo sostituisce qualsiasi intesa precedente tra le parti avente il medesimo oggetto.
(c) Nullita parziale: L'invalidita di una singola clausola non pregiudica la validita delle restanti (art. 1419 c.c.).
(d) Copie: Il presente accordo e redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte, entrambi aventi pari valore legale.
(e) Approvazione specifica: Le parti approvano specificamente, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., le clausole relative a rinuncia reciproca, riservatezza, clausola penale e foro competente esclusivo.
Cos'è un accordo transattivo?
L'accordo transattivo — o transazione — è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe sorgere tra loro (art. 1965 c.c.). È uno degli strumenti di risoluzione delle controversie più utilizzati nel diritto civile italiano: consente di evitare il contenzioso giudiziale, risparmiare tempo e costi e raggiungere una soluzione che entrambe le parti accettano, anche se non ottimale per nessuna delle due.
L'elemento essenziale della transazione è la reciprocità delle concessioni (aliquid datum, aliquid retentum, aliquid promissum): ciascuna parte cede qualcosa rispetto alle proprie pretese originarie. Se una parte ottiene tutto quello che chiedeva senza concedere nulla, non si tratta di transazione ma di rinuncia unilaterale. La transazione ha effetto novativo: estingue le pretese originarie e le sostituisce con i diritti e gli obblighi definiti nell'accordo.
La transazione è particolarmente diffusa nelle controversie di risarcimento del danno (sinistri stradali, responsabilità contrattuale, responsabilità professionale), nelle liti tra soci, nelle controversie di lavoro, nelle liti condominiali e nelle dispute su contratti. Per avere efficacia in giudizio e consentire la cessazione del processo, l'accordo deve essere depositato agli atti del procedimento con la sottoscrizione degli avvocati delle parti. In sede stragiudiziale, ha piena efficacia contrattuale tra le parti dalla firma.
Cosa include questo modello
Il modello di accordo transattivo di Doxuno contiene tutte le clausole necessarie per formalizzare la soluzione concordata in modo definitivo.
Premesse della controversia
Descrizione della lite originaria e delle rispettive pretese
Concessioni reciproche
Obblighi, rinunce e prestazioni a carico di ciascuna parte
Somma transattiva
Importo concordato, modalità di pagamento e IBAN
Quietanza liberatoria
Dichiarazione di integrale soddisfazione di tutte le pretese
Rinuncia ad azioni future
Rinuncia a qualsiasi ulteriore azione giudiziale o stragiudiziale
Riservatezza (Expert)
Clausola di non divulgazione dei termini dell'accordo
Come creare il tuo accordo transattivo
Segui questi passaggi per redigere una transazione che chiuda definitivamente la controversia tra le parti.
- 1
Identifica le parti e la lite
Inserisci le generalità complete di entrambe le parti e descrivi brevemente la controversia: tipo di rapporto giuridico, pretese originarie e procedimento eventualmente pendente.
- 2
Definisci le concessioni reciproche
Elenca con precisione cosa concede ciascuna parte: rinuncia a somme, esecuzione di lavori, restituzioni, modifica di contratti, cessazione di comportamenti.
- 3
Stabilisci la somma transattiva
Se la transazione prevede il pagamento di una somma, indica l'importo, il termine di pagamento e le coordinate bancarie.
- 4
Inserisci la quietanza liberatoria
Includi la dichiarazione di entrambe le parti di ritenersi reciprocamente soddisfatte e di non avere ulteriori pretese relative alla controversia.
- 5
Aggiungi la rinuncia ad azioni future
Prevedi che nessuna delle parti possa in futuro agire in giudizio per fatti o diritti già regolati nell'accordo transattivo.
- 6
Firmate e depositate se necessario
Stampate il PDF e firmatelo. Se c'è un procedimento giudiziale pendente, depositatelo tramite gli avvocati per ottenere la sentenza di cessazione della materia del contendere.
Considerazioni legali
La transazione è disciplinata dagli artt. 1965-1976 del Codice Civile, con importanti limitazioni per le materie non transigibili.
Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per transazioni di valore elevato o in materie specialistiche, raccomandiamo la consulenza di un avvocato.
Verificato da esperti legali
Definizione e requisiti — art. 1965 c.c.
L'art. 1965 c.c. definisce la transazione come il contratto con cui le parti, con reciproche concessioni, prevengono o terminano una lite. La reciprocità delle concessioni è elemento essenziale: se manca, l'atto non è una transazione ma una remissione del debito (art. 1236 c.c.) o una rinuncia unilaterale. L'accordo ha effetto novativo sui rapporti originari.
Materie non transigibili — art. 1966 c.c.
L'art. 1966 c.c. prevede che la transazione non sia ammessa per i diritti che, per loro natura o per disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti. Tra questi: i diritti indisponibili (stato delle persone, diritti della personalità), i diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili (art. 2113 c.c. per le rinunce in sede sindacale), i diritti degli incapaci senza autorizzazione del giudice tutelare.
Impugnazione della transazione — artt. 1969-1972 c.c.
La transazione può essere annullata per dolo o violenza (art. 1969 c.c.) e per errore sull'oggetto controverso solo se l'errore è di fatto e non di diritto (art. 1969 c.c.). È annullabile anche se conclusa su base di documenti poi risultati falsi (art. 1971 c.c.) o se la lite era già definitivamente decisa con sentenza passata in giudicato sconosciuta alle parti (art. 1972 c.c.).
Transazione in corso di giudizio
Quando la lite è già pendente davanti al giudice, l'accordo transattivo deve essere depositato agli atti del procedimento. Il giudice pronuncia sentenza che dà atto della cessazione della materia del contendere (art. 306 c.p.c.) oppure omologa la transazione. L'accordo depositato in giudizio con la firma degli avvocati costituisce titolo esecutivo.
Imposta di registro sulla transazione
La transazione è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale del 3% sull'intero valore della controversia definita (art. 29 DPR 131/1986). Se la transazione avviene in sede di mediazione, si applica invece l'esenzione dell'art. 17 D.Lgs. 28/2010 fino a 50.000 euro. È importante valutare questi costi fiscali prima di scegliere la sede in cui formalizzare la transazione.
Domande frequenti
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