Doxuno
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Modello gratuito di Accordo Transattivo

Risolvi una controversia con concessioni reciproche e chiudi la lite definitivamente. L'accordo transattivo conforme agli artt. 1965-1976 c.c. formalizza le rinunce reciproche, la quietanza e la cessazione di ogni azione legale.

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ACCORDO TRANSATTIVO
Artt. 1965–1976 Del Codice Civile
Data: 15 aprile 2025
Importo: 5.000,00 EUR
PRIMA PARTE
Ristrutturazioni Roma S.r.l.
Ristrutturazioni Roma S.r.l. · C.F./P.IVA: 01234567890 · Via del Corso 100, 00186 Roma (RM) · Rapp.: Marco Ferretti, Amministratore Unico · Email/PEC: info@ristrutturazioniroma.pec.it
SECONDA PARTE
Condominio Residenza Sole
Condominio Residenza Sole · C.F./P.IVA: 97654321009 · Viale Europa 22, 00144 Roma (RM) · Rapp.: Giulia Esposito, Amministratore di Condominio · Email/PEC: condominio@residenzasole.pec.it
Le parti sopra identificate, nell'intento di comporre definitivamente una controversia di natura contrattuale insorta tra di esse, e facendosi reciproche concessioni ai sensi dell'art. 1965 c.c., convengono il presente accordo transattivo. La transazione e volta a prevenire o porre fine alla controversia descritta nelle premesse, con effetto equivalente alla cosa giudicata per le materie oggetto di accordo (art. 1965, comma 2, c.c.).
1.
PREMESSE — DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSIA
Le parti riconoscono l'esistenza tra di esse di una controversia di natura contrattuale, avente ad oggetto:

Controversia relativa all'esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata dell'edificio condominiale sito in Viale Europa 22, Roma, commissionati in data 15 gennaio 2025 per un importo di 45.000,00 EUR. Il Condominio lamenta difetti nell'esecuzione e un ritardo nella consegna di 3 mesi rispetto ai termini contrattuali.

Entrambe le parti manifestano la volonta di porre fine a detta controversia mediante il presente accordo transattivo, evitando il ricorso all'autorita giudiziaria e i relativi costi, tempi e rischi processuali.
2.
RECIPROCHE CONCESSIONI E TERMINI DELL'ACCORDO
Le parti, facendosi reciproche concessioni ai sensi dell'art. 1965 c.c., concordano i seguenti termini per la risoluzione definitiva della controversia:

1. Ristrutturazioni Roma S.r.l. si impegna a eliminare i difetti riscontrati nella facciata entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
2. Viene applicato uno sconto definitivo di 5.000,00 EUR sul prezzo totale del contratto.
3. Il Condominio si impegna a saldare l'importo residuo di 15.000,00 EUR in due rate uguali di 7.500,00 EUR, con scadenza il 30 maggio e il 30 giugno 2025.
4. Entrambe le parti rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal contratto di appalto.

Le concessioni di cui sopra sono state liberamente valutate e accettate da entrambe le parti, che ne riconoscono l'adeguatezza e l'equita.
3.
CORRISPETTIVO ECONOMICO
A definizione della controversia, le parti concordano un corrispettivo economico di 5.000,00 EUR, da corrispondersi entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione. Il pagamento dovra essere effettuato mediante bonifico bancario o altro mezzo concordato. La quietanza di pagamento avra valore di liberatoria finale. In caso di ritardo nel pagamento, si applicano gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data di scadenza.
4.
TERMINE DI ADEMPIMENTO
Gli obblighi derivanti dal presente accordo dovranno essere adempiuti entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione. In caso di inadempimento nel termine stabilito, la parte adempiente avra diritto di esigere l'adempimento forzoso o la risoluzione dell'accordo, con risarcimento dei danni ex art. 1453 c.c. L'inadempimento parziale e equiparato all'inadempimento totale ove sia di gravita tale da privare la parte adempiente di un risultato apprezzabile.
5.
EFFICACIA TRANSATTIVA E COSA GIUDICATA
Il presente accordo transattivo ha tra le parti l'autorita di cosa giudicata, ai sensi dell'art. 1965, comma 2, c.c. La transazione non puo essere impugnata per lesione (art. 1970 c.c.) e puo essere annullata solo nei casi previsti dagli artt. 1969-1975 c.c. (errore sulla persona o sull'oggetto della controversia, dolo o violenza). Eventuali titoli o documenti di credito relativi alla controversia transatta si intendono estinti alla data di sottoscrizione del presente accordo.
6.
RINUNCIA RECIPROCA TOTALE
Le parti rinunciano reciprocamente e irrevocabilmente a esercitare qualsiasi azione, pretesa, domanda o eccezione derivante dalla controversia descritta nelle premesse, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, presente o futura, direttamente o indirettamente connessa alla controversia oggetto del presente accordo. La rinuncia ha effetto estintivo di tutti i diritti, pretese e aspettative relativi alla controversia transatta. Le parti si impegnano a non avanzare ulteriori richieste l'una nei confronti dell'altra per i fatti oggetto del presente accordo.
7.
RISERVATEZZA
Le parti si impegnano a mantenere in stretta riservatezza il contenuto, i termini e l'esistenza del presente accordo transattivo, per due (2) anni dalla sottoscrizione. Tale obbligo si estende ai rispettivi dipendenti, rappresentanti, consulenti, avvocati e a qualsiasi altra persona a conoscenza dell'accordo. Le parti si asterranno dal rilasciare dichiarazioni pubbliche, interviste o comunicati riguardanti la controversia transatta o l'accordo raggiunto. La violazione della presente clausola costituisce grave inadempimento e dara luogo al risarcimento integrale dei danni.
8.
CLAUSOLA PENALE
In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi assunti nel presente accordo da parte di una delle parti, la parte inadempiente dovra corrispondere alla parte adempiente, a titolo di clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., la somma di 3.000,00 EUR, fatto salvo il risarcimento del maggior danno effettivamente subito. La penale e dovuta indipendentemente dalla prova del danno. Le parti dichiarano che l'importo della penale e proporzionato agli interessi delle parti e non e manifestamente sproporzionato.
9.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente accordo e regolato dalla legge italiana, in particolare dagli artt. 1965-1976 c.c. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, validita o esecuzione del presente accordo, le parti eleggono come foro competente esclusivo il Tribunale di Roma, con espressa deroga ad ogni altro foro. Prima di ricorrere all'autorita giudiziaria, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione stragiudiziale.
10.
DISPOSIZIONI FINALI
(a) Forma scritta: Il presente accordo e stipulato per iscritto ai sensi dell'art. 1967 c.c., in quanto avente ad oggetto diritti che richiedono la forma scritta.
(b) Integralita: Il presente accordo sostituisce qualsiasi intesa precedente tra le parti avente il medesimo oggetto.
(c) Nullita parziale: L'invalidita di una singola clausola non pregiudica la validita delle restanti (art. 1419 c.c.).
(d) Copie: Il presente accordo e redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte, entrambi aventi pari valore legale.
(e) Approvazione specifica: Le parti approvano specificamente, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., le clausole relative a rinuncia reciproca, riservatezza, clausola penale e foro competente esclusivo.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
PRIMA PARTE
Ristrutturazioni Roma S.r.l.
Data: ____________________
SECONDA PARTE
Condominio Residenza Sole
Data: ____________________

Cos'è un accordo transattivo?

L'accordo transattivo — o transazione — è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe sorgere tra loro (art. 1965 c.c.). È uno degli strumenti di risoluzione delle controversie più utilizzati nel diritto civile italiano: consente di evitare il contenzioso giudiziale, risparmiare tempo e costi e raggiungere una soluzione che entrambe le parti accettano, anche se non ottimale per nessuna delle due.

L'elemento essenziale della transazione è la reciprocità delle concessioni (aliquid datum, aliquid retentum, aliquid promissum): ciascuna parte cede qualcosa rispetto alle proprie pretese originarie. Se una parte ottiene tutto quello che chiedeva senza concedere nulla, non si tratta di transazione ma di rinuncia unilaterale. La transazione ha effetto novativo: estingue le pretese originarie e le sostituisce con i diritti e gli obblighi definiti nell'accordo.

La transazione è particolarmente diffusa nelle controversie di risarcimento del danno (sinistri stradali, responsabilità contrattuale, responsabilità professionale), nelle liti tra soci, nelle controversie di lavoro, nelle liti condominiali e nelle dispute su contratti. Per avere efficacia in giudizio e consentire la cessazione del processo, l'accordo deve essere depositato agli atti del procedimento con la sottoscrizione degli avvocati delle parti. In sede stragiudiziale, ha piena efficacia contrattuale tra le parti dalla firma.

Cosa include questo modello

Il modello di accordo transattivo di Doxuno contiene tutte le clausole necessarie per formalizzare la soluzione concordata in modo definitivo.

Premesse della controversia

Descrizione della lite originaria e delle rispettive pretese

Concessioni reciproche

Obblighi, rinunce e prestazioni a carico di ciascuna parte

Somma transattiva

Importo concordato, modalità di pagamento e IBAN

Quietanza liberatoria

Dichiarazione di integrale soddisfazione di tutte le pretese

Rinuncia ad azioni future

Rinuncia a qualsiasi ulteriore azione giudiziale o stragiudiziale

Riservatezza (Expert)

Clausola di non divulgazione dei termini dell'accordo

Come creare il tuo accordo transattivo

Segui questi passaggi per redigere una transazione che chiuda definitivamente la controversia tra le parti.

  1. 1

    Identifica le parti e la lite

    Inserisci le generalità complete di entrambe le parti e descrivi brevemente la controversia: tipo di rapporto giuridico, pretese originarie e procedimento eventualmente pendente.

  2. 2

    Definisci le concessioni reciproche

    Elenca con precisione cosa concede ciascuna parte: rinuncia a somme, esecuzione di lavori, restituzioni, modifica di contratti, cessazione di comportamenti.

  3. 3

    Stabilisci la somma transattiva

    Se la transazione prevede il pagamento di una somma, indica l'importo, il termine di pagamento e le coordinate bancarie.

  4. 4

    Inserisci la quietanza liberatoria

    Includi la dichiarazione di entrambe le parti di ritenersi reciprocamente soddisfatte e di non avere ulteriori pretese relative alla controversia.

  5. 5

    Aggiungi la rinuncia ad azioni future

    Prevedi che nessuna delle parti possa in futuro agire in giudizio per fatti o diritti già regolati nell'accordo transattivo.

  6. 6

    Firmate e depositate se necessario

    Stampate il PDF e firmatelo. Se c'è un procedimento giudiziale pendente, depositatelo tramite gli avvocati per ottenere la sentenza di cessazione della materia del contendere.

Considerazioni legali

La transazione è disciplinata dagli artt. 1965-1976 del Codice Civile, con importanti limitazioni per le materie non transigibili.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per transazioni di valore elevato o in materie specialistiche, raccomandiamo la consulenza di un avvocato.

Verificato da esperti legali

Definizione e requisiti — art. 1965 c.c.

L'art. 1965 c.c. definisce la transazione come il contratto con cui le parti, con reciproche concessioni, prevengono o terminano una lite. La reciprocità delle concessioni è elemento essenziale: se manca, l'atto non è una transazione ma una remissione del debito (art. 1236 c.c.) o una rinuncia unilaterale. L'accordo ha effetto novativo sui rapporti originari.

Materie non transigibili — art. 1966 c.c.

L'art. 1966 c.c. prevede che la transazione non sia ammessa per i diritti che, per loro natura o per disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti. Tra questi: i diritti indisponibili (stato delle persone, diritti della personalità), i diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili (art. 2113 c.c. per le rinunce in sede sindacale), i diritti degli incapaci senza autorizzazione del giudice tutelare.

Impugnazione della transazione — artt. 1969-1972 c.c.

La transazione può essere annullata per dolo o violenza (art. 1969 c.c.) e per errore sull'oggetto controverso solo se l'errore è di fatto e non di diritto (art. 1969 c.c.). È annullabile anche se conclusa su base di documenti poi risultati falsi (art. 1971 c.c.) o se la lite era già definitivamente decisa con sentenza passata in giudicato sconosciuta alle parti (art. 1972 c.c.).

Transazione in corso di giudizio

Quando la lite è già pendente davanti al giudice, l'accordo transattivo deve essere depositato agli atti del procedimento. Il giudice pronuncia sentenza che dà atto della cessazione della materia del contendere (art. 306 c.p.c.) oppure omologa la transazione. L'accordo depositato in giudizio con la firma degli avvocati costituisce titolo esecutivo.

Imposta di registro sulla transazione

La transazione è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale del 3% sull'intero valore della controversia definita (art. 29 DPR 131/1986). Se la transazione avviene in sede di mediazione, si applica invece l'esenzione dell'art. 17 D.Lgs. 28/2010 fino a 50.000 euro. È importante valutare questi costi fiscali prima di scegliere la sede in cui formalizzare la transazione.

Domande frequenti

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Chiudi la controversia definitivamente con un accordo conforme al Codice Civile. Compila il modello, scarica il PDF e formalizza la transazione.

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