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Modello gratuito di Accordo di Separazione Consensuale

Prepara le condizioni della tua separazione consensuale con un accordo completo su figli, patrimonio, assegno di mantenimento e casa familiare. Conforme al Codice Civile italiano, pronto per l'omologa del Tribunale.

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ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE
Art. 158 C.c. — D.L. 132/2014, Conv. L. 162/2014
Data: 15 aprile 2025
Matrimonio: 15 giugno 2005 — Comune di Milano
PRIMO CONIUGE
Marco Ferretti
Marco Ferretti · C.F.: FRTMRC75A01H501X · Nato/a: 1 gennaio 1975, Roma (RM) · Via Roma 42, 20121 Milano (MI)
SECONDO CONIUGE
Elena Esposito
Elena Esposito · C.F.: SPSLNE80B41F205Y · Nato/a: 15 febbraio 1980, Milano (MI) · Via Manzoni 8, 20121 Milano (MI)
I coniugi Marco Ferretti e Elena Esposito, unitisi in matrimonio in data 15 giugno 2005 presso Comune di Milano in regime di Comunione dei beni, dichiarano di voler addivenire alla separazione personale consensuale ai sensi dell'art. 158 c.c. e dell'art. 6 del D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014. I coniugi hanno valutato attentamente le proprie situazioni personali, economiche e familiari e concordano liberamente le condizioni che seguono.
1.
SEPARAZIONE PERSONALE
I coniugi concordano la separazione personale consensuale, dichiarando che la prosecuzione della convivenza e divenuta intollerabile e che non sussistono le condizioni per una riconciliazione, ai sensi dell'art. 150 c.c. La separazione non comporta lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ma sospende i doveri di convivenza e di fedelta reciproca ex art. 143 c.c. I coniugi sono consapevoli che, decorsi i termini di legge dall'omologazione, potranno richiedere il divorzio ai sensi della L. 898/1970.
2.
REGIME PATRIMONIALE
Con la separazione personale cessa di diritto il regime di comunione legale dei beni, qualora applicabile, ai sensi dell'art. 191 c.c. I beni acquistati successivamente alla separazione restano di proprieta esclusiva del coniuge acquirente. I coniugi dichiarano di essere in regime di Comunione dei beni. La divisione dei beni comuni gia acquisiti e disciplinata dalle clausole che seguono.
3.
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
Dall'unione sono nati i seguenti figli minorenni:
Luca Ferretti, nato il 10 marzo 2008 a Milano
Sara Ferretti, nata il 5 luglio 2011 a Milano


I coniugi concordano l'affidamento condiviso dei figli, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. e della L. 54/2006, con collocamento prevalente presso Elena Esposito. Entrambi i genitori avranno pari diritti e doveri in merito alle decisioni di maggiore importanza riguardanti i figli (istruzione, salute, educazione). Il genitore non collocatario avra diritto di visita e frequentazione regolare, secondo modalita da concordare nell'interesse preminente della prole.
4.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in Via Roma 42, 20121 Milano (MI) viene assegnata a Elena Esposito, nell'interesse preminente della prole, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.. Il coniuge non assegnatario si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro 30 giorni dall'omologazione della separazione o dalla certificazione dell'accordo in sede di negoziazione assistita. La presente assegnazione non pregiudica i diritti di proprieta sull'immobile, che restano disciplinati dalle clausole sui beni immobili.
5.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Marco Ferretti si obbliga a corrispondere a Elena Esposito la somma mensile di 500,00 EUR a titolo di assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., mediante bonifico bancario sull'IBAN IT60X0542811101000000123456, entro il giorno 5 di ogni mese. L'importo sara adeguato annualmente in misura pari alla variazione degli indici ISTAT FOI (escl. tabacchi). L'obbligo sussiste fino a eventuale nuovo matrimonio o convivenza stabile del beneficiario, o fino al provvedimento di divorzio.
6.
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il Primo Coniuge corrisponde 350,00 EUR mensili per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive) sono ripartite al 50%.

L'obbligo di mantenimento si estende, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di ciascun figlio. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, culturali) sono ripartite tra i genitori salvo diverso accordo scritto.
7.
DIVISIONE DEI BENI IMMOBILI
Le parti concordano la seguente divisione dei beni immobili:

Appartamento in Via Roma 42, Milano — assegnato al Secondo Coniuge
Garage n. 5 — al Primo Coniuge

Le spese notarili e fiscali relative ai trasferimenti immobiliari saranno ripartite secondo quanto concordato o, in mancanza, in parti uguali. I trasferimenti saranno perfezionati entro 60 giorni dall'omologazione della separazione mediante atti pubblici.
8.
DIVISIONE DEI BENI MOBILI
Le parti concordano la seguente divisione dei beni mobili registrati e non:

Autovettura BMW Serie 3 tg. AB123CD — al Primo Coniuge
Autovettura Fiat Panda tg. EF456GH — al Secondo Coniuge
9.
DEBITI E MUTUI
Le parti concordano la seguente ripartizione di debiti e mutui esistenti:

Mutuo ipotecario residuo di 90.000,00 EUR sull'appartamento di Via Roma 42 — a carico del Primo Coniuge, che si impegna a tenere indenne il Secondo Coniuge.

Il coniuge che assume il mutuo si impegna a tenere indenne l'altro da qualsiasi pretesa del creditore, con facolta di surrogazione in caso di escussione.
10.
ULTERIORI OBBLIGHI E ACCORDI
Il Primo Coniuge mantiene la polizza sanitaria familiare fino al 31/12/2026.
11.
CLAUSOLA ISTAT E REVISIONE
Tutti gli importi economici previsti dal presente accordo (assegno di mantenimento, contributo per i figli) saranno adeguati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, escl. tabacchi) relativa all'anno precedente. In caso di sopravvenuta modifica delle condizioni economiche o reddituali dei coniugi, ciascuna parte potra richiedere la revisione giudiziale delle condizioni di separazione ai sensi dell'art. 710 c.p.c.
12.
PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE
Il presente accordo sara sottoposto a omologazione del Tribunale competente ai sensi dell'art. 711 c.p.c., oppure certificato dagli avvocati delle parti nell'ambito della negoziazione assistita ex artt. 6-12 D.L. 132/2014, conv. L. 162/2014. L'accordo produce effetti dalla data di omologazione o dalla data di trasmissione alla Procura della Repubblica (in caso di negoziazione assistita senza figli minorenni) o dalla data di autorizzazione del Procuratore (in caso di figli minorenni). I coniugi si impegnano a collaborare attivamente per il completamento dell'iter procedurale.
13.
DICHIARAZIONI FINALI
I coniugi dichiarano che il presente accordo e stato raggiunto liberamente, senza coercizione, dopo attenta valutazione delle rispettive situazioni patrimoniali, personali e familiari. Le parti si danno reciprocamente atto di non avere nulla di piu a pretendere l'una dall'altra in relazione al rapporto matrimoniale, salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo. Il presente accordo, redatto in duplice originale, una copia per ciascun coniuge, e approvato integralmente dalle parti.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
PRIMO CONIUGE
Marco Ferretti
Data: ____________________
SECONDO CONIUGE
Elena Esposito
Data: ____________________

Cos'è un accordo di separazione consensuale?

La separazione consensuale è la procedura con cui i coniugi decidono di comune accordo di interrompere la convivenza e regolano tutte le condizioni della loro separazione. È disciplinata dall'art. 158 del Codice Civile, che prevede che l'accordo dei coniugi sia sottoposto all'omologazione del Tribunale, il quale verifica la sua conformità all'interesse dei figli minori. Una volta omologato, l'accordo ha la forza di un provvedimento giudiziale.

La separazione consensuale è distinta dal divorzio: il vincolo matrimoniale rimane, ma i coniugi sono liberi dagli obblighi di coabitazione e fedeltà. Costituisce però il presupposto necessario per il successivo divorzio (che può essere richiesto dopo 6 mesi dalla separazione consensuale, grazie alla riforma del 'divorzio breve' del 2015). Il periodo di separazione è spesso utilizzato per verificare se la situazione sia definitiva o se esista ancora la possibilità di riconciliazione.

Dal 2014, la Legge 162/2014 ha introdotto due procedure alternative alla separazione giudiziale: la negoziazione assistita dagli avvocati (senza udienza presidenziale) e l'accordo davanti all'ufficiale di stato civile del Comune (solo per coppie senza figli minori). La negoziazione assistita ha semplificato notevolmente la procedura: i coniugi, ciascuno col proprio avvocato, raggiungono un accordo che viene inviato al Procuratore della Repubblica per l'autorizzazione, senza necessità di udienza.

Cosa include questo modello

Il modello di accordo di separazione consensuale di Doxuno copre tutte le condizioni che il Tribunale esaminerà in sede di omologa.

Dati dei coniugi

Generalità, regime patrimoniale, data e luogo del matrimonio

Affidamento dei figli

Tipo di affidamento, residenza prevalente e responsabilità genitoriale

Mantenimento dei figli

Importo mensile, rivalutazione ISTAT e spese straordinarie

Assegno di mantenimento coniugale

Importo, decorrenza e condizioni di modifica o cessazione

Casa familiare

Assegnazione della casa e condizioni di utilizzo

Patrimonio comune (Expert)

Divisione dei beni in comunione: immobili, conti, veicoli

Come creare il tuo accordo di separazione consensuale

Segui questi passaggi per predisporre un accordo completo di separazione che soddisfi entrambi i coniugi e sia pronto per l'omologa del Tribunale.

  1. 1

    Inserisci i dati del matrimonio

    Compila le generalità di entrambi i coniugi, la data e il luogo del matrimonio, il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e la parrocchia o il Comune.

  2. 2

    Regola affidamento e frequentazione dei figli

    Indica il tipo di affidamento (condiviso è la regola), la residenza prevalente, il calendario di frequentazione con ciascun genitore e le festività.

  3. 3

    Stabilisci il mantenimento

    Definisci l'importo del contributo mensile per i figli e, se applicabile, l'assegno di mantenimento coniugale, con le modalità di pagamento.

  4. 4

    Assegna la casa familiare

    Indica a quale coniuge viene assegnata la casa familiare (di norma al genitore con cui vivono i figli) e le condizioni di utilizzo o rilascio.

  5. 5

    Regola il patrimonio comune

    Per i coniugi in comunione dei beni, elenca come vengono ripartiti i beni acquisiti durante il matrimonio: immobili, conti correnti, automezzi, investimenti.

  6. 6

    Porta il documento agli avvocati

    Il PDF di Doxuno è la bozza da consegnare agli avvocati per la negoziazione assistita o per il deposito del ricorso congiunto al Tribunale.

Considerazioni legali

La separazione consensuale è disciplinata dal Codice Civile e dalla Legge 162/2014, con regole specifiche per l'omologa e la tutela dei figli.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. La separazione è un procedimento giuridico che richiede obbligatoriamente l'assistenza di un avvocato.

Verificato da esperti legali

Omologazione — art. 158 c.c.

L'art. 158 c.c. prevede che la separazione consensuale acquisti efficacia solo dopo l'omologazione del Tribunale. Il Presidente del Tribunale verifica che le condizioni pattuite non siano contrarie all'interesse dei figli minori; in caso contrario, invita le parti a modificarle. Una volta omologato, il decreto ha forza esecutiva.

Affidamento e mantenimento — artt. 155 ss. c.c.

Gli artt. 155 e seguenti c.c. (ora artt. 337-bis ss.), modificati dalla Legge 54/2006 e dal D.Lgs. 154/2013, stabiliscono i principi dell'affidamento condiviso e del mantenimento dei figli. Il giudice verifica che le condizioni pattuite garantiscano al figlio la continuità delle relazioni con entrambi i genitori e un tenore di vita adeguato.

Negoziazione assistita — Legge 162/2014

La Legge 162/2014 consente ai coniugi di separarsi tramite accordo assistito dai rispettivi avvocati, senza udienza presidenziale. L'accordo viene trasmesso al Procuratore della Repubblica che, entro 5 giorni, lo autorizza (se conforme all'interesse dei figli) o convoca le parti. La procedura riduce i tempi a 2-4 mesi.

Trasferimenti immobiliari agevolati — art. 19 L. 74/1987

I trasferimenti di beni immobili pattuiti nell'accordo di separazione consensuale omologato sono esenti dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale (art. 19 L. 74/1987). Questa agevolazione si applica solo se il trasferimento è parte integrante dell'accordo omologato, non se è un atto separato successivo.

Modificabilità delle condizioni — art. 710 c.p.c.

Le condizioni della separazione possono essere modificate in qualsiasi momento per accordo delle parti (con un nuovo accordo da omologare) o su ricorso di uno dei coniugi al Tribunale in caso di sopravvenute esigenze (art. 710 c.p.c.). La modifica è particolarmente comune per le condizioni economiche al variare dei redditi.

Domande frequenti

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