Doxuno
Giuridico & CivileItalia

Modello gratuito di Accordo di Rateizzazione del Debito

Rinegozia il pagamento di un debito con un piano di rientro chiaro e giuridicamente vincolante. Questo accordo conforme al Codice Civile italiano definisce rate, scadenze e interessi, evitando azioni legali.

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ACCORDO DI RATEIZZAZIONE
Art. 1965 C.c. — Accordo Novatorio Per Il Pagamento Rateale
Data: 15 aprile 2025
Importo: 10.000,00 EUR
CREDITORE
Edilizia Rossi S.r.l.
Edilizia Rossi S.r.l. · C.F./P.IVA: 01234567890 · Via dell'Industria 15, 00144 Roma (RM) · IBAN: IT60X0542811101000000123456
DEBITORE
Marco Ferretti
Marco Ferretti · C.F./P.IVA: FRTMRC85T10H501R · Via Roma 42, 20121 Milano (MI)
Edilizia Rossi S.r.l. (di seguito "Creditore") e Marco Ferretti (di seguito "Debitore") convengono il seguente piano di rateizzazione per l'estinzione del debito esistente, ai sensi dell'art. 1965 c.c. Il Debitore riconosce il debito come certo, liquido ed esigibile e il Creditore concede la facolta di pagamento rateale alle condizioni di seguito stabilite.
1.
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO
Il Debitore Marco Ferretti riconosce espressamente di essere debitore nei confronti di Edilizia Rossi S.r.l. della somma complessiva di 12.000,00 EUR a titolo di:

Fattura n. 123/2025 del 15 gennaio 2025 per fornitura e posa in opera di materiale edile presso il cantiere di Via Garibaldi 8, Milano.

Il Debitore ha gia versato 2.000,00 EUR. L'importo residuo da rateizzare ammonta a 10.000,00 EUR.

Il Debitore rinuncia espressamente a qualsiasi eccezione relativa al credito, riconoscendo il debito come liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1988 c.c.
2.
PIANO DI RATEIZZAZIONE
Il Creditore, nel rispetto dei principi di buona fede ex art. 1375 c.c., concede al Debitore la facolta di estinguere il debito residuo di 10.000,00 EUR mediante pagamento di 10 rate mensili di 1.000,00 EUR ciascuna. La prima rata scade il 1 maggio 2025. Le rate successive scadranno con cadenza mensile alla medesima data. Le parti confermano che il piano e stato verificato e concordato.
Piano rateale (riepilogo)
ScadenzaImporto RataSaldo Residuo
1Rata 1 (data 1 maggio 2025)1.000,00 EUR9,00 EUR
2Rata 2 (data 2°)1.000,00 EUR8,00 EUR
3Rata 3 (data 3°)1.000,00 EUR7,00 EUR
............
10Rata finale1.000,00 EUR0,00 EUR
3.
MODALITA DI PAGAMENTO
Il pagamento delle rate avverra mediante bonifico bancario, accreditando le somme sull'IBAN: IT60X0542811101000000123456, intestato a Edilizia Rossi S.r.l.. La valuta di ciascun pagamento dovra coincidere con la data di scadenza della rata. Il Creditore rilascera quietanza scritta al Debitore per ciascun pagamento ricevuto. Il pagamento dell'ultima rata costituisce quietanza liberatoria per l'intero debito, salvo interessi maturati.
4.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
Ai sensi dell'art. 1186 c.c. e dell'art. 1820 c.c., qualora il Debitore risulti inadempiente nel pagamento di 2 rate, il Creditore avra facolta di dichiarare il Debitore decaduto dal beneficio del termine e di esigere immediatamente il pagamento dell'intero debito residuo, maggiorato degli interessi maturati e delle spese di recupero. La decadenza opererà di diritto mediante comunicazione scritta (raccomandata A/R o PEC) al Debitore.
5.
INTERESSI MORATORI
In caso di ritardato pagamento di una o piu rate, saranno dovuti interessi moratori al tasso annuo del 5% (tasso conforme ai limiti antiusura ex L. 108/1996), calcolati dalla data di scadenza della singola rata fino all'effettivo pagamento. Gli interessi di mora decorrono automaticamente senza necessita di costituzione in mora ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c. Le parti dichiarano che il tasso convenuto non eccede il tasso soglia antiusura vigente ai sensi della L. 108/1996.
6.
FIDEIUSSIONE
A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente accordo, le parti convengono quanto segue:

Il Sig. Giovanni Verdi (C.F. VRDGNN60D01H501X), residente in Via Napoli 20, 00184 Roma, si costituisce fideiussore solidale a favore del Creditore, garantendo il puntuale pagamento di tutte le rate previste dal presente accordo, rinunciando espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia e prestata ai sensi degli artt. 1936 e ss. c.c. (fideiussione), degli artt. 2784 e ss. c.c. (pegno) o degli artt. 2808 e ss. c.c. (ipoteca), a seconda della tipologia indicata. Il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
7.
CLAUSOLA PENALE
Per ogni giorno di ritardo nel pagamento di ciascuna rata, il Debitore dovra corrispondere una penale giornaliera di 15,00 EUR, fino a un massimo del 10% dell'importo della rata insoluta.

La clausola penale e convenuta ai sensi dell'art. 1382 c.c. Il Creditore si riserva di richiedere il risarcimento del maggior danno qualora la penale non copra integralmente il pregiudizio subito.
8.
SPESE LEGALI
In caso di inadempimento, il Debitore si impegna a rimborsare integralmente tutte le spese legali, giudiziali e stragiudiziali sostenute dal Creditore per il recupero del credito.

In caso di ricorso all'azione giudiziale per il recupero del credito, il Debitore sara tenuto a rimborsare altresi le spese di registrazione del titolo esecutivo e i diritti di esecuzione forzata.
9.
SEGNALAZIONI E TUTELA DEL CREDITO
In caso di inadempimento, il Creditore si riserva di procedere con ogni mezzo legale per il recupero del credito, incluso il ricorso alla procedura monitoria ex artt. 633 e ss. c.p.c. per l'ottenimento del decreto ingiuntivo. Il Creditore potra altresi segnalare l'inadempimento alle centrali rischi (SIC/CRIF) qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
10.
FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Il presente accordo e regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente accordo sara competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede legale del Creditore. Le parti si impegnano a tentare la risoluzione bonaria entro 30 giorni prima di ricorrere all'autorita giudiziaria.
11.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente accordo e redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile. L'invalidita di una singola clausola non pregiudica la validita delle restanti (art. 1419 c.c.). Ogni modifica dovra essere concordata per iscritto.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
IL CREDITORE
Edilizia Rossi S.r.l.
Data: ____________________
IL DEBITORE
Marco Ferretti
Data: ____________________

Cos'è un accordo di rateizzazione?

L'accordo di rateizzazione è il contratto con cui creditore e debitore concordano il pagamento dilazionato di un debito esistente. Il debitore ottiene la possibilità di pagare in comode rate invece di versare l'intera somma in un'unica soluzione; il creditore ottiene una programmazione certa del rientro e la documentazione dell'obbligo di pagamento. L'accordo costituisce una novazione parziale del rapporto originario (art. 1230 c.c.): le modalità di pagamento cambiano, ma l'obbligo rimane.

La rateizzazione trova applicazione in molti contesti: debiti tra privati per prestazioni di servizi o forniture, debiti tra imprese per forniture commerciali, debiti da risarcimento del danno, debiti da locazione arretrata, debiti da prestiti privati. Non sostituisce i piani di rientro con banche o con l'Agenzia delle Entrate — Riscossione, che seguono procedure specifiche proprie —, ma è perfettamente adatto per i rapporti privatistici in cui le parti vogliono evitare il contenzioso.

Per essere efficace e pienamente eseguibile, l'accordo di rateizzazione deve indicare: l'importo totale del debito riconosciuto, le singole rate con importo e data di scadenza, il tasso di interesse applicato (legale o concordato), le conseguenze del mancato pagamento di una o più rate, e le modalità di pagamento. Se il debitore è inadempiente, il creditore può agire in giudizio in via monitoria (decreto ingiuntivo) producendo l'accordo scritto come prova del credito.

Cosa include questo modello

Il modello di accordo di rateizzazione di Doxuno include tutte le clausole essenziali per un piano di rientro chiaro e legalmente sicuro.

Riconoscimento del debito

Dichiarazione del debitore sull'esistenza e l'importo del debito

Piano di rimborso

Tabella delle rate con importo, data di scadenza e IBAN

Interessi

Tasso di interesse concordato o legale (art. 1284 c.c.) applicato al saldo

Clausola di decadenza

Decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento

Sospensione di azioni legali

Impegno del creditore a non agire in giudizio durante l'accordo

Garanzie (Expert)

Fideiussione di terzi o pegno a garanzia del piano di rientro

Come creare il tuo accordo di rateizzazione

Segui questi passaggi per redigere un piano di rientro del debito chiaro e giuridicamente vincolante per entrambe le parti.

  1. 1

    Inserisci i dati delle parti

    Compila le generalità complete di creditore e debitore: nome o ragione sociale, codice fiscale o P.IVA, residenza o sede legale.

  2. 2

    Fai riconoscere il debito

    Il debitore dichiara nell'accordo di riconoscere il debito per un importo determinato, specificando l'origine del debito (fornitura, prestazione, prestito, ecc.).

  3. 3

    Definisci il piano di rate

    Indica il numero di rate, l'importo di ciascuna, la data di scadenza e il conto corrente su cui effettuare il pagamento.

  4. 4

    Stabilisci gli interessi

    Scegli il tasso di interesse: può essere il tasso legale (fissato annualmente dal MEF) oppure un tasso concordato tra le parti, che non deve superare il tasso usurario.

  5. 5

    Inserisci la clausola di decadenza

    Prevedi che il mancato pagamento di una o più rate determini la decadenza dal beneficio del termine, rendendo esigibile l'intero debito residuo.

  6. 6

    Firmate e conservate

    Stampate il PDF e firmatelo in duplice originale. Conservatelo come prova del credito in caso di inadempimento futuro.

Considerazioni legali

L'accordo di rateizzazione privato è soggetto alle norme generali del Codice Civile sui contratti e sulle obbligazioni.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per debiti rilevanti o situazioni di insolvenza, raccomandiamo la consulenza di un avvocato.

Verificato da esperti legali

Riconoscimento del debito — effetti

Il riconoscimento del debito da parte del debitore (art. 1988 c.c.) inverte l'onere della prova: il creditore non deve più dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva il credito, ma solo il mancato pagamento. Produce inoltre effetti interruttivi della prescrizione (art. 2944 c.c.), facendo decorrere nuovamente il termine prescrizionale dalla data del riconoscimento.

Interessi moratori e usura

Il tasso di interesse concordato nell'accordo non può superare il tasso soglia anti-usura (L. 108/1996), rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia. In mancanza di un tasso concordato, si applicano gli interessi legali (art. 1284 c.c.), stabiliti annualmente con decreto del MEF. Gli interessi moratori (per ritardo) maturano di diritto in caso di inadempimento senza necessità di messa in mora (art. 1224 c.c.).

Decadenza dal beneficio del termine — art. 1186 c.c.

L'art. 1186 c.c. prevede che il debitore decada dal beneficio del termine — e l'intera somma residua diventi immediatamente esigibile — se diventa insolvente, se non presta le garanzie promesse o se le garanzie prestate diminuiscono. L'accordo può ampliare questa clausola prevedendo la decadenza anche al semplice ritardo di una rata.

Decreto ingiuntivo in caso di inadempimento

In caso di inadempimento, il creditore può ricorrere al procedimento monitorio (artt. 633 ss. c.p.c.) producendo l'accordo scritto come prova scritta del credito. Il giudice emette il decreto ingiuntivo senza contraddittorio, con provvisoria esecuzione se il credito è documentato. Il debitore ha poi 40 giorni per opporsi.

Compatibilità con procedure concorsuali

Se il debitore è un'impresa in difficoltà economica, l'accordo di rateizzazione privato può coesistere con procedure come il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) o gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII). In questi casi è fondamentale verificare con un professionista specializzato che l'accordo privato non sia revocabile.

Domande frequenti

Crea ora il tuo accordo di rateizzazione

Gestisci il rientro del debito con un piano chiaro e vincolante. Compila il modello, scarica il PDF e fallo firmare a creditore e debitore.

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