Doxuno
Lavoro & HRItalia

Modello gratuito di Accordo di Lavoro Agile (Smart Working)

Formalizza il lavoro agile in azienda con un accordo conforme alla Legge 81/2017. Definisci le modalità di esecuzione della prestazione fuori sede, gli strumenti tecnologici, i tempi di lavoro e il diritto alla disconnessione. Compila il modulo online e scarica il PDF pronto alla firma in pochi minuti.

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ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE (SMART WORKING)
Legge 22 Maggio 2017, N. 81 — Artt. 18-24
Data: 15 aprile 2025
Accordo a Tempo Indeterminato
DATORE DI LAVORO
Nexus Consulting S.r.l.
Nexus Consulting S.r.l. · P.IVA/C.F.: IT09876543210 · Via Roma 42, 20121 Milano (MI) · Rapp. Legale: Dott.ssa Elena Martini, Amministratrice Unica
LAVORATORE
Marco Ferretti
Marco Ferretti · C.F.: FRTMRC85T10H501R · Impiegato, 3° Livello — CCNL Commercio e Servizi · Via Dante 15, 20100 Milano (MI)
Nexus Consulting S.r.l. (di seguito il "Datore di Lavoro"), in persona del legale rappresentante Dott.ssa Elena Martini, Amministratrice Unica, e Marco Ferretti, nella qualità di Impiegato, 3° Livello — CCNL Commercio e Servizi, (di seguito il "Lavoratore") convengono e stipulano il presente Accordo Individuale di Lavoro Agile (Smart Working) ai sensi e per gli effetti degli artt. 18-24 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
1.
PREMESSE E OGGETTO
Il presente accordo disciplina lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile ai sensi dell'art. 18 della Legge 81/2017, che definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La modalità agile non altera la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato, né modifica le condizioni contrattuali ed economiche già in essere.
2.
MODALITÀ DI ESECUZIONE
La prestazione lavorativa sarà resa in parte presso i locali aziendali e in parte in modalità agile, secondo la seguente distribuzione settimanale:

Giorni in lavoro agile (remoto): 3 giorni a settimana
Giorni in presenza: 2 giorni a settimana

Nei giorni di lavoro agile, la prestazione sarà svolta presso il domicilio del Lavoratore. Il Lavoratore si impegna a garantire che il luogo prescelto sia idoneo sotto il profilo della sicurezza, della riservatezza e della connettività di rete. La distribuzione dei giorni potrà essere modificata di comune accordo tra le parti, nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali.
3.
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro in modalità agile è il seguente: 9:00-18:00 con pausa pranzo 13:00-14:00, flessibilità in ingresso/uscita di 30 minuti. La prestazione lavorativa è resa nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge (D.Lgs. 66/2003) e dal CCNL applicato. Il Lavoratore è tenuto al rispetto delle pause previste dalla normativa vigente. La modalità agile non comporta l'esonero dall'obbligo di rilevare le presenze secondo le procedure aziendali vigenti, compatibilmente con la natura della prestazione.
4.
STRUMENTI DI LAVORO
Il Datore di Lavoro mette a disposizione del Lavoratore i seguenti strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile:

PC portatile aziendale Dell Latitude, monitor esterno 27", cuffie wireless con microfono, licenze Microsoft 365, accesso VPN aziendale

Il Lavoratore è responsabile della custodia degli strumenti affidati e si impegna a utilizzarli nel rispetto delle policy aziendali, esclusivamente per finalità professionali. In caso di guasto o malfunzionamento, il Lavoratore deve informare tempestivamente il Datore di Lavoro. Eventuali strumenti di proprietà del Lavoratore potranno essere utilizzati solo previo accordo scritto.
5.
DURATA E RECESSO
Il presente accordo è stipulato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 15 aprile 2025. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge 81/2017, ciascuna delle parti può recedere dall'accordo di lavoro agile con un preavviso di 30 giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere senza preavviso. Per i lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/1999, il termine di preavviso non può essere inferiore a 90 giorni. La risoluzione dell'accordo di lavoro agile non comporta la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che prosegue nelle modalità ordinarie.
6.
PARITÀ DI TRATTAMENTO
Ai sensi dell'art. 20 della Legge 81/2017, il Lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dei locali aziendali. Il Lavoratore ha pertanto diritto allo stesso salario, agli stessi benefit, alle stesse opportunità di formazione e progressione di carriera dei colleghi in presenza.
7.
DOTAZIONE TECNOLOGICA DETTAGLIATA
Il Datore di Lavoro fornisce la seguente dotazione tecnologica completa per il lavoro agile:

1x Laptop Dell Latitude 5540 (i7, 16GB RAM, 512GB SSD)
1x Monitor 27" Dell P2723QE 4K
1x Docking station USB-C Dell WD19TBS
1x Cuffie Jabra Evolve2 75
Licenza Microsoft 365 Business
VPN aziendale Cisco AnyConnect

Il Lavoratore si impegna a restituire tutti gli strumenti in perfetto stato di conservazione al termine dell'accordo, salvo il normale deterioramento da uso. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti aziendali è a carico del Datore di Lavoro.
8.
RIMBORSO SPESE
Il Datore di Lavoro riconosce al Lavoratore un contributo forfettario mensile pari a 50 EUR a titolo di rimborso per le spese sostenute per connettività internet, energia elettrica e utenze domestiche connesse allo svolgimento della prestazione in modalità agile. Il rimborso sarà corrisposto unitamente alla retribuzione mensile e non ha natura retributiva ai sensi della normativa fiscale e previdenziale vigente.
9.
DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della Legge 81/2017, il Lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro. La fascia di disconnessione è stabilita come segue: Dalle 19:00 alle 8:00 del giorno successivo e nei giorni festivi e di riposo settimanale. Durante tale fascia, il Lavoratore non è tenuto a leggere o rispondere a comunicazioni di lavoro, salvo comprovate esigenze eccezionali e improcrastinabili preventivamente comunicate. Il mancato rispetto del diritto alla disconnessione da parte del Datore di Lavoro costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della Legge 300/1970.
10.
SICUREZZA SUL LAVORO E COPERTURA INAIL
Ai sensi dell'art. 22 della Legge 81/2017, il Datore di Lavoro garantisce la salute e la sicurezza del Lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna al Lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il Lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La copertura INAIL è garantita anche per gli infortuni occorsi durante la prestazione resa all'esterno dei locali aziendali, compresi gli infortuni in itinere nel tragitto tra il luogo di abitazione e quello prescelto per lo svolgimento della prestazione, se tale percorso è connesso a esigenze di lavoro (art. 23, L. 81/2017).
11.
RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI
Il Lavoratore si impegna a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali trattati durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile. In particolare, il Lavoratore dovrà: (a) utilizzare esclusivamente gli strumenti aziendali forniti per il trattamento di dati riservati; (b) non condividere credenziali di accesso ai sistemi aziendali; (c) proteggere i documenti aziendali da accessi non autorizzati di terzi; (d) segnalare immediatamente ogni violazione o tentativo di violazione della sicurezza informatica; (e) rispettare il D.Lgs. 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nel trattamento dei dati personali. La violazione degli obblighi di riservatezza può costituire giusta causa di licenziamento.
12.
ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO
Ai sensi dell'art. 21 della Legge 81/2017, le parti concordano le seguenti modalità di esercizio del potere di controllo del Datore di Lavoro sulla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali:
• Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati
• Report periodici sull'attività svolta (settimanali o mensili)
• Accesso ai sistemi informatici aziendali secondo le policy vigenti
• Riunioni periodiche di verifica e coordinamento

Il controllo è esercitato nel rispetto dell'art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), che impone informazione e accordo sindacale per l'utilizzo di strumenti di controllo a distanza, e della normativa sulla protezione dei dati personali.
13.
FORMAZIONE SPECIFICA
Il Datore di Lavoro si impegna a erogare al Lavoratore la seguente formazione specifica per il lavoro agile:

Corso sicurezza lavoro agile (4 ore)
Formazione utilizzo VPN e strumenti di collaborazione remota (2 ore)
Formazione GDPR per lavoro da remoto (2 ore)

La formazione è erogata gratuitamente e il tempo impiegato è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti. Al termine della formazione il Lavoratore rilascia apposita attestazione di avvenuta partecipazione.
14.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Il Datore di Lavoro si impegna a comunicare il presente accordo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il portale Servizi Lavoro (servizi.lavoro.gov.it) entro 5 giorni dalla sottoscrizione, come previsto dall'art. 23 della Legge 81/2017. In caso di lavoro agile cd. "emergenziale" o semplificato, la comunicazione avviene secondo le modalità semplificate pro-tempore vigenti.
15.
DISPOSIZIONI GENERALI E RINVIO
(a) Legge applicabile: Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni della Legge 22 maggio 2017, n. 81, del CCNL applicato al rapporto di lavoro, del Codice Civile e della normativa vigente in materia di lavoro subordinato.
(b) Modifiche: Ogni modifica al presente accordo deve essere concordata per iscritto tra le parti.
(c) Foro competente: Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo è competente il Giudice del Lavoro del luogo in cui il Lavoratore presta normalmente la propria attività lavorativa.
(d) Copie: Il presente accordo è redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
DATORE DI LAVORO
Nexus Consulting S.r.l.
Data: ____________________
LAVORATORE
Marco Ferretti
Data: ____________________

Cos'è un accordo di lavoro agile?

L'accordo di lavoro agile — comunemente detto smart working — è il documento contrattuale con cui datore di lavoro e lavoratore subordinato stabiliscono le modalità di svolgimento della prestazione in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa. La Legge 81/2017 (artt. 18-24) ha introdotto una disciplina organica del lavoro agile nell'ordinamento italiano, sottolineando che l'accordo deve essere stipulato per iscritto e comunicato al Ministero del Lavoro tramite il portale telematico dedicato.

L'accordo deve regolare almeno cinque aspetti essenziali: le attività svolgibili in modalità agile, i tempi di lavoro e i criteri di misurazione della prestazione, gli strumenti tecnologici a disposizione, le misure di sicurezza e protezione dei dati, e il diritto alla disconnessione. Quest'ultimo è cruciale: il lavoratore ha diritto a non essere contattato al di fuori dei tempi concordati senza che ciò comporti conseguenze negative sul rapporto di lavoro. L'accordo può essere a tempo determinato o indeterminato.

Dal punto di vista della sicurezza, il datore è tenuto a consegnare al lavoratore un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione (art. 22, L. 81/2017). Il lavoratore agile beneficia della stessa tutela infortunistica e per malattia professionale dei colleghi in sede, a condizione che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o nel normale percorso tra il domicilio e il luogo prescelto per la prestazione.

Cosa include questo modello

Il modello di accordo di lavoro agile di Doxuno copre tutte le clausole richieste dalla Legge 81/2017 e dalle più recenti prassi aziendali.

Identificazione delle parti

Dati del datore di lavoro, del lavoratore, qualifica e CCNL applicabile.

Attività in modalità agile

Elenco delle mansioni eseguibili fuori sede ed eventuali limiti territoriali.

Orario e fasce di reperibilità

Articolazione della prestazione, fasce obbligatorie e diritto alla disconnessione.

Strumenti tecnologici

Dotazione hardware e software, policy di utilizzo e responsabilità per danni.

Sicurezza e protezione dati

Informativa sui rischi, misure di tutela della salute e conformità GDPR.

Durata e recesso

Accordo a tempo determinato o indeterminato, preavviso e revoca d'urgenza.

Trattamento retributivo

Invarianza della retribuzione, rimborso spese e buono pasto (Expert).

Deposito ministeriale (Expert)

Istruzioni per la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro.

Come creare l'accordo di lavoro agile

Redigere un accordo di smart working professionale con Doxuno è semplice e guidato passo dopo passo.

  1. 1

    Inserisci i dati aziendali e del lavoratore

    Compila ragione sociale, codice fiscale o P.IVA, sede legale, e i dati anagrafici del lavoratore, qualifica e contratto collettivo applicato.

  2. 2

    Definisci le attività in smart working

    Elenca le mansioni svolgibili in modalità agile, eventuali vincoli di luogo (es. solo dall'Italia) e le attività che rimangono in sede.

  3. 3

    Stabilisci orari e disconnessione

    Indica le fasce orarie di reperibilità obbligatoria, il numero massimo di giorni di smart working a settimana e le modalità di tutela del diritto alla disconnessione.

  4. 4

    Specifica strumenti e sicurezza

    Seleziona se la dotazione tecnologica è fornita dall'azienda o dal lavoratore, allega l'informativa sui rischi e le istruzioni per la protezione dei dati.

  5. 5

    Scegli durata e condizioni di recesso

    Imposta un termine fisso o lascia l'accordo a tempo indeterminato; definisci il preavviso (di norma 30 giorni) e le cause di recesso immediato.

  6. 6

    Scarica, firma e deposita

    Genera il PDF, raccogli le firme di entrambe le parti e trasmetti l'accordo al Ministero del Lavoro tramite il portale Cliclavoro come previsto dalla L. 81/2017.

Considerazioni legali

L'accordo di lavoro agile deve rispettare un quadro normativo specifico che ne definisce contenuto obbligatorio, forma e adempimenti.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per accordi aziendali estesi a più lavoratori o con clausole atipiche, si raccomanda il supporto di un consulente del lavoro.

Verificato da esperti legali

Forma scritta e deposito — Legge 81/2017

L'art. 19, co. 1, della Legge 81/2017 impone la forma scritta dell'accordo a pena di inefficacia nei confronti dei terzi. L'art. 23 prevede l'obbligo per il datore di comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro l'accordo stipulato. L'omessa comunicazione espone l'azienda a sanzioni amministrative. La comunicazione deve avvenire entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Parità di trattamento e retribuzione

L'art. 20 della Legge 81/2017 sancisce il principio di parità di trattamento economico e normativo tra lavoratore agile e lavoratore in sede. Il dipendente in smart working ha diritto alla stessa retribuzione, agli stessi istituti contrattuali (ferie, permessi, tredicesima, TFR ex art. 2120 c.c.) e alla medesima protezione sindacale. Non è possibile ridurre la retribuzione come contropartita della flessibilità.

Salute e sicurezza — art. 22 L. 81/2017

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza del lavoratore agile in base agli artt. 2087 c.c. e 22 L. 81/2017. Deve consegnare annualmente un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione fuori sede. Il lavoratore è tenuto a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione. Gli infortuni nel tragitto casa-luogo di lavoro scelto sono coperti INAIL a condizione che il percorso sia necessitato.

Diritto alla disconnessione

L'art. 19, co. 1, L. 81/2017 prevede espressamente che l'accordo individui i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione. Il mancato rispetto del diritto alla disconnessione può configurare inadempimento contrattuale e, nelle ipotesi più gravi, mobbing o usura della prestazione lavorativa, con responsabilità risarcitoria ex art. 2087 c.c.

Recesso e reversibilità — art. 19 L. 81/2017

L'art. 19, co. 2 e 3, L. 81/2017 distingue l'accordo a tempo determinato (che si estingue alla scadenza) da quello a tempo indeterminato (recedibile con preavviso, di norma 30 giorni; 3 giorni per lavoratori o familiari con disabilità). Il recesso per giustificato motivo è consentito senza preavviso. Il recesso non può essere discriminatorio o ritorsivo.

Domande frequenti

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