Doxuno
Giuridico & CivileItalia

Modello gratuito di Accordo di Divorzio Consensuale

Prepara le condizioni del tuo divorzio consensuale con un accordo conforme alla Legge 898/1970. Regola affidamento dei figli, assegno divorzile e patrimonio comune, scarica il PDF e presentalo al Tribunale o all'avvocato.

Free to useInstant PDFNo account required
ACCORDO DI DIVORZIO CONSENSUALE
Ai Sensi Della L. 1 Dicembre 1970, N. 898 E Del D.L. 12 Settembre 2014, N. 132 (Negoziazione Assistita)
Data: 15 aprile 2025
Divorzio Consensuale · L. 898/1970
CONIUGE 1
Marco Ferretti
Marco Ferretti · C.F.: FRTMRC85T10H501R · Nato/a: 10 aprile 1985, Milano (MI) · Via Roma 42, 20121 Milano (MI)
CONIUGE 2
Giulia Romano
Giulia Romano · C.F.: RMNGLA85M50H501X · Nato/a: 15 agosto 1985, Roma (RM) · Via Manzoni 8, 20135 Milano (MI)
I coniugi Marco Ferretti e Giulia Romano, unitisi in matrimonio in data 15 giugno 2010 presso il Comune di Milano, registrato con Atto n. 234/2010, Parte II, Serie A, già separati consensualmente con provvedimento del Tribunale di Milano in data 20 settembre 2023, dichiarano di voler addivenire allo scioglimento del matrimonio di comune accordo, ai sensi dell'art. 4 della L. 898/1970 e dell'art. 6 del D.L. 132/2014 (negoziazione assistita).
1.
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
I coniugi Marco Ferretti e Giulia Romano concordano lo scioglimento del vincolo matrimoniale ai sensi dell'art. 1 della L. 898/1970, come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55 (divorzio breve). I coniugi dichiarano che dalla data della separazione consensuale è trascorso il termine di legge (6 mesi per la separazione consensuale, 12 mesi per quella giudiziale) e che non vi è stata riconciliazione.
2.
FIGLI
Dall'unione sono nati i seguenti figli minorenni:

Luca Ferretti, nato il 10 marzo 2012 a Milano Sara Ferretti, nata il 5 luglio 2015 a Milano


I coniugi concordano di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 6 L. 898/1970 e dell'art. 337-ter c.c., con collocamento prevalente presso Marco Ferretti, garantendo all'altro genitore ampio diritto di visita e frequentazione secondo il calendario concordato separatamente.
3.
CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in Via Roma 42, 20121 Milano (MI) viene assegnata a Marco Ferretti, nell'interesse della prole e per garantire la continuità abitativa dei figli. Il coniuge non assegnatario si impegna a lasciare l'immobile entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente accordo, con rilascio di chiavi e liberazione da ogni bene mobile di propria pertinenza.
4.
SEPARAZIONE PRECEDENTE
I coniugi danno atto che la separazione consensuale è stata pronunciata/omologata dal Tribunale di Milano in data 20 settembre 2023 e che dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra le parti. I coniugi dichiarano di aver maturato la piena volontà di procedere al divorzio consensuale ai sensi della L. 898/1970.
5.
ASSEGNO DIVORZILE
A titolo di assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. 898/1970, Marco Ferretti si obbliga a corrispondere a Giulia Romano la somma mensile di 600,00 EUR. L'importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno. Modalità di pagamento: Bonifico bancario IBAN IT60X0542811101000000123456, entro il 5 di ogni mese. L'assegno divorzile cessa in caso di nuovo matrimonio, unione civile o convivenza stabile del beneficiario.
6.
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il Coniuge 2 corrisponde 350,00 EUR mensili per ciascun figlio a titolo di mantenimento ordinario. Le spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive) sono ripartite al 50%.
7.
REGIME PATRIMONIALE
I coniugi dichiarano che il regime patrimoniale in essere è quello della comunione dei beni. Con il presente accordo, i coniugi procedono alla divisione/liquidazione dei beni comuni come di seguito specificato.
8.
BENI IMMOBILI
Appartamento sito in Via Roma 42, 20121 Milano — assegnato al Coniuge 1 Box auto n. 5, Via Roma 42, Milano — assegnato al Coniuge 1
9.
BENI MOBILI REGISTRATI
Autovettura BMW Serie 3 tg. AB123CD — al Coniuge 1 Autovettura Fiat Panda tg. EF456GH — al Coniuge 2
10.
CONTI CORRENTI E RISPARMI
Conto corrente Banca Intesa IBAN IT60X0542811101000000123456 — al Coniuge 1 Conto deposito UniCredit IBAN IT40S0200801005000004567890 — al Coniuge 2
11.
DEBITI COMUNI
Mutuo ipotecario residuo 95.000,00 EUR presso Banca Intesa — a carico del Coniuge 1 (che riceve l'immobile)
12.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA — ART. 6 D.L. 132/2014
Il presente accordo è concluso ai sensi dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, mediante procedura di negoziazione assistita, con l'assistenza di un avvocato per ciascun coniuge. L'accordo sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per le verifiche di legge e, successivamente, all'Ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.L. 132/2014.
13.
DICHIARAZIONI FINALI
I coniugi dichiarano che il presente accordo è stato raggiunto liberamente e senza alcuna coercizione, dopo attenta valutazione delle rispettive situazioni personali, economiche e patrimoniali. Le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo. Ogni modifica dovrà essere concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.
14.
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo sarà competente il Tribunale di Milano. Prima di adire l'autorità giudiziaria, le parti si impegnano a tentare la risoluzione bonaria entro 30 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione scritta.
15.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente accordo, redatto in duplice copia originale, una per ciascun coniuge, produce i propri effetti dalla data di sottoscrizione, fatta salva la necessaria trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 132/2014.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
CONIUGE 1
Marco Ferretti
Data: ____________________
CONIUGE 2
Giulia Romano
Data: ____________________

Cos'è un accordo di divorzio consensuale?

Il divorzio consensuale (o congiunto) è la procedura con cui i coniugi chiedono insieme lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili, raggiungendo un accordo completo sulle condizioni patrimoniali, sull'affidamento e il mantenimento dei figli e, se del caso, sull'assegno divorzile. In Italia è disciplinato dall'art. 4 della Legge 898/1970, modificata nel corso degli anni per semplificare e accelerare la procedura. Il divorzio consensuale è possibile dopo aver ottenuto la separazione legale (consensuale o giudiziale) da almeno sei mesi.

Dal 2014, con la Legge 162/2014, è possibile ottenere il divorzio consensuale anche tramite negoziazione assistita dagli avvocati (senza udienza in Tribunale) oppure, per le coppie senza figli minori o con condizioni semplificate, con accordo davanti all'ufficiale di stato civile del Comune. Queste procedure alternative hanno reso il divorzio consensuale molto più rapido: la negoziazione assistita si conclude in media entro 2-4 mesi, contro i 12-18 mesi del procedimento ordinario.

L'accordo di divorzio consensuale deve regolare: lo scioglimento del vincolo matrimoniale, l'assegno divorzile a favore del coniuge economicamente più debole (se dovuto), l'affidamento e il mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autonomi, la casa familiare, e le altre questioni patrimoniali (divisione dei beni, eventuali trasferimenti immobiliari). Il tutto deve essere omologato dal Tribunale, che verifica la conformità all'interesse dei figli.

Cosa include questo modello

Il modello di accordo di divorzio consensuale di Doxuno include tutte le sezioni richieste dalla normativa italiana per un accordo completo e omologabile.

Dati dei coniugi

Generalità, regime patrimoniale e dati del matrimonio

Figli e affidamento

Affidamento condiviso, residenza, calendario di frequentazione

Mantenimento dei figli

Importo, scadenze, rivalutazione e spese straordinarie

Assegno divorzile

Importo, decorrenza e condizioni di revisione o cessazione

Casa familiare

Assegnazione, diritti di abitazione e modalità di rilascio

Patrimonio comune (Expert)

Divisione di beni, conti correnti, investimenti e veicoli

Come creare il tuo accordo di divorzio consensuale

Segui questi passaggi per predisporre un accordo completo che soddisfi entrambi i coniugi e sia pronto per la presentazione al Tribunale.

  1. 1

    Verifica la condizione per il divorzio

    Accertati che sia trascorso almeno un anno dalla separazione consensuale (o due anni da quella giudiziale per i procedimenti anteriori al 2015). Recupera la sentenza o il decreto di omologa della separazione.

  2. 2

    Inserisci i dati dei coniugi

    Compila le generalità complete di entrambi: nome, cognome, codice fiscale, residenza attuale e regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni).

  3. 3

    Definisci le condizioni per i figli

    Indica il tipo di affidamento, la residenza prevalente dei figli, il calendario di frequentazione, il mantenimento mensile e le spese straordinarie.

  4. 4

    Regola l'assegno divorzile

    Se uno dei coniugi non ha mezzi adeguati, specifica l'importo dell'assegno divorzile, la decorrenza e le condizioni per la sua revisione o cessazione.

  5. 5

    Definisci la casa familiare e il patrimonio

    Indica chi resterà nella casa familiare, come vengono ripartiti i beni comuni, i conti correnti e gli altri beni patrimoniali.

  6. 6

    Porta il documento agli avvocati o al Tribunale

    Il PDF di Doxuno è la bozza da consegnare agli avvocati per la procedura di negoziazione assistita o per la presentazione al Tribunale.

Considerazioni legali

Il divorzio consensuale è disciplinato da un quadro normativo articolato che regola sia le condizioni di ammissibilità sia gli effetti giuridici.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Il divorzio è un procedimento giuridico che richiede obbligatoriamente l'assistenza di un avvocato.

Verificato da esperti legali

Presupposti del divorzio — Legge 898/1970

La Legge 898/1970, modificata dalla Legge 55/2015 (cosiddetto 'divorzio breve'), prevede che il divorzio possa essere pronunciato quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il presupposto pratico è la separazione legale: dopo la Legge 55/2015, il termine è di 6 mesi dalla separazione consensuale o 12 mesi dalla separazione giudiziale.

Assegno divorzile — art. 5 Legge 898/1970

L'assegno divorzile è dovuto quando uno dei coniugi non dispone di mezzi adeguati per il proprio mantenimento e non può procurarseli per ragioni oggettive. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 18287/2018) hanno stabilito un criterio composito che valuta le condizioni economiche, il contributo dato alla vita familiare, la durata del matrimonio e le prospettive reddituali.

Negoziazione assistita — Legge 162/2014

La Legge 162/2014 ha introdotto la negoziazione assistita come alternativa al giudizio: i coniugi, assistiti ciascuno dal proprio avvocato, concordano le condizioni del divorzio. L'accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica per l'autorizzazione (se ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti) o per il nulla osta (se non ci sono figli). Non è richiesta l'udienza presidenziale.

Affidamento dei figli — art. 337-ter c.c.

In caso di divorzio con figli, l'accordo deve regolare l'affidamento e il mantenimento dei figli secondo le stesse regole della separazione (artt. 337-bis e seguenti c.c., introdotti dal D.Lgs. 154/2013). Il giudice verifica che l'accordo sia nell'interesse dei figli; se non lo ritiene, non procede all'omologa e convoca le parti.

Trasferimenti immobiliari in sede di divorzio

I trasferimenti immobiliari pattuiti nell'accordo di divorzio e homologati dal giudice godono dell'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 della Legge 74/1987. Il presupposto è che il trasferimento sia parte integrante dell'accordo omologato, non un atto separato successivo.

Domande frequenti

Crea ora il tuo accordo di divorzio consensuale

Prepara le condizioni del divorzio con un modello completo e conforme alla legge italiana. Compila, scarica il PDF e consegnalo ai tuoi avvocati per la procedura.

Free · Instant PDF · No account required