Modello gratuito di Accordo di Divisione Ereditaria
Ripartisci i beni dell'eredità tra gli eredi in modo equo e documentato. Questo modello conforme agli artt. 713-736 del Codice Civile guida la divisione consensuale dell'asse ereditario, evitando il giudizio di divisione.
Nota: La divisione di beni immobili richiede atto notarile ai sensi dell'art. 782 c.c. Il presente accordo costituisce base per la stipula del rogito notarile.
Cos'è un accordo di divisione ereditaria?
L'accordo di divisione ereditaria — anche detto divisione ereditaria consensuale o contratto di divisione — è l'atto con cui tutti i coeredi, di comune accordo, sciolgono la comunione ereditaria sorta al momento dell'apertura della successione e attribuiscono a ciascuno la propria quota in beni determinati o in denaro. Fino alla divisione, i beni dell'eredità sono in comunione tra tutti gli eredi in proporzione alle rispettive quote (art. 727 c.c.); la divisione trasforma questa titolarità pro-quota in una proprietà esclusiva su beni specifici.
La divisione può avvenire in natura (assegnando a ciascun erede beni il cui valore corrisponde alla quota) oppure mediante conguagli in denaro quando i beni non sono perfettamente divisibili o i lotti non sono di uguale valore. L'art. 720 c.c. prevede che i beni immobili non comodamente divisibili vengano preferibilmente attribuiti al coerede che ne faccia richiesta, con conguaglio agli altri. In presenza di debiti ereditari, la divisione non li estingue: ciascun coerede risponde verso i creditori in proporzione alla propria quota (art. 754 c.c.).
La divisione consensuale tra tutti i coeredi può avvenire senza intervento giudiziale. Se nell'asse ereditario sono compresi beni immobili, la divisione deve risultare da atto pubblico notarile o da scrittura privata con sottoscrizioni autenticate (art. 782 c.c., applicato analogicamente), da trascrivere nei registri immobiliari. Per beni mobili è sufficiente la scrittura privata. Quando un coerede è minorenne, interdetto o inabilitato è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
Cosa include questo modello
Il modello di accordo di divisione ereditaria di Doxuno include tutte le sezioni essenziali per una ripartizione equa e documentata dell'asse ereditario.
Dati dei coeredi
Generalità, quote ereditarie e titolo di chiamata di ciascun erede
Inventario dei beni
Elenco completo degli attivi: immobili, beni mobili, crediti, liquidità
Lotti e assegnazioni
Descrizione dei lotti assegnati a ciascun erede con valori stimati
Conguagli in denaro
Importi di conguaglio per lotti di valore diverso, IBAN e termini
Passivi ereditari
Ripartizione dei debiti e oneri dell'eredità tra i coeredi
Clausole Expert
Garanzie di evizione, rinuncia ad azioni revocatorie, trascrizione
Come creare il tuo accordo di divisione ereditaria
Segui questi passaggi per redigere un accordo di divisione che soddisfi tutti i coeredi e sia conforme alla normativa italiana.
- 1
Elenca tutti i coeredi
Compila le generalità di tutti i coeredi con nome, cognome, codice fiscale, residenza e quota ereditaria spettante (es. 1/2, 1/3, 1/4).
- 2
Fai l'inventario dell'asse ereditario
Elenca tutti i beni dell'eredità: immobili (con dati catastali), beni mobili di valore, conti correnti, investimenti, crediti, automezzi.
- 3
Forma i lotti di divisione
Raggruppa i beni in lotti corrispondenti alle quote di ciascun erede. Se i lotti non sono di valore uguale, calcola i conguagli in denaro.
- 4
Assegna i lotti e stabilisci i conguagli
Indica chiaramente quale erede riceve quale lotto, l'importo del conguaglio dovuto e i termini di pagamento.
- 5
Regola i passivi
Specifica come vengono ripartiti tra i coeredi i debiti, le imposte di successione e le spese di divisione.
- 6
Firma e trascrivi
Per la divisione di immobili, portate il documento da un notaio per la forma pubblica e la trascrizione. Per beni mobili, la scrittura privata firmata è sufficiente.
Considerazioni legali
La divisione ereditaria è disciplinata dagli artt. 713-768 del Codice Civile, con regole specifiche per la forma, la collazione e la tutela dei creditori.
Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per eredità con immobili o passivi rilevanti, raccomandiamo la consulenza di un notaio e di un avvocato.
Verificato da esperti legali
Diritto alla divisione — art. 713 c.c.
L'art. 713 c.c. sancisce che ciascun coerede può sempre chiedere la divisione dell'eredità, salvo che sia stata convenuta la comunione per un termine non superiore a cinque anni o che il testatore abbia imposto l'indivisione per non più di cinque anni. La divisione consensuale è preferibile a quella giudiziale perché più rapida, economica e rispettosa degli accordi tra le parti.
Collazione — artt. 737-751 c.c.
Gli artt. 737-751 c.c. disciplinano la collazione, ovvero l'obbligo per i discendenti e il coniuge che concorrono alla successione di conferire all'eredità i beni ricevuti in vita dal defunto a titolo di donazione, per garantire la parità tra i coeredi. Prima di procedere alla divisione, è necessario accertare se vi siano donazioni soggette a collazione e includerle nel calcolo delle quote.
Forma per i beni immobili
Quando la divisione riguarda beni immobili, l'atto deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, da trascrivere nei registri immobiliari (art. 2646 c.c.). La mancanza della forma prescritta rende l'atto non trascrivibile e privo di effetti nei confronti dei terzi. Il notaio provvede anche alla liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Garanzia di evizione — art. 759 c.c.
L'art. 759 c.c. prevede che i coeredi siano tenuti, in proporzione alle rispettive quote, a garantirsi reciprocamente le assegnazioni fatte con la divisione. Se uno degli assegnatari viene privato del bene assegnato a causa di un vizio nel titolo anteriore alla divisione, gli altri coeredi sono tenuti alla garanzia. È consigliabile inserire nell'accordo una clausola esplicita che regoli la ripartizione di questo rischio.
Divisione in presenza di incapaci
Se tra i coeredi vi sono minori, interdetti o inabilitati, la divisione consensuale richiede l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c. per il genitore che rappresenta il minore; art. 374 c.c. per il tutore). Il giudice verifica che la divisione sia nel miglior interesse dell'incapace. L'autorizzazione è condizione di validità dell'atto.
Domande frequenti
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