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Modello gratuito di Accordo di Affidamento Condiviso

Regola l'affidamento dei tuoi figli con un accordo chiaro e conforme alla Legge 54/2006. Definisci tempi di residenza, mantenimento e responsabilità genitoriali, scarica il PDF e portalo in udienza o dal giudice.

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ACCORDO DI AFFIDAMENTO CONDIVISO
Ai Sensi Degli Artt. 337-Ter E 337-Quater Del Codice Civile
Data: 15 aprile 2025
Affido Condiviso · L. 54/2006
GENITORE A
Marco Ferretti
Marco Ferretti · C.F.: FRTMRC85T10H501R · Via Roma 42, 20121 Milano (MI)
GENITORE B
Giulia Romano
Giulia Romano · C.F.: RMNGLA85M50H501X · Via Manzoni 8, 20135 Milano (MI)
I genitori Marco Ferretti e Giulia Romano, nell'interesse superiore dei propri figli e in conformità agli artt. 337-ter e 337-quater del Codice Civile, come riformati dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, concordano le presenti condizioni di affidamento condiviso della prole. Il presente accordo è redatto al fine di essere sottoposto a omologazione del Tribunale competente ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
1.
OGGETTO E PREMESSA
Il presente accordo disciplina le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale condivisa sui figli dei genitori Marco Ferretti e Giulia Romano, nel pieno rispetto dei diritti dei minori sanciti dall'art. 315-bis del Codice Civile. Entrambi i genitori riconoscono che la continuità del rapporto con entrambe le figure genitoriali è nell'interesse superiore dei figli.
2.
FIGLI
Il presente accordo riguarda i seguenti figli:

Luca Ferretti, nato il 10 marzo 2015 a Milano Sara Ferretti, nata il 5 luglio 2018 a Milano
3.
AFFIDAMENTO CONDIVISO
I figli sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter del Codice Civile. Entrambi i genitori esercitano la piena responsabilità genitoriale e partecipano, in condizioni di parità, alle decisioni di maggiore interesse per la crescita, l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione sono adottate autonomamente dal genitore presso cui il figlio si trova al momento.
4.
COLLOCAMENTO E RESIDENZA ANAGRAFICA
Il collocamento prevalente dei figli è stabilito presso il Genitore A (Marco Ferretti). La residenza anagrafica dei figli è fissata presso il genitore collocatario. Tale collocamento non incide sul pieno e paritario esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori.
5.
CALENDARIO DI FREQUENTAZIONE
I tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore sono organizzati secondo il seguente calendario:

Lunedi-venerdi: presso Genitore A (Marco Ferretti) Fine settimana alternati: venerdi ore 17:00 - domenica ore 19:00 Mercoledi: Genitore B (Giulia Romano) ore 14:00-20:00


Entrambi i genitori si impegnano a rispettare scrupolosamente il calendario concordato e ad adattarlo flessibilmente, di comune accordo, alle esigenze dei figli.
6.
FESTIVITA E RICORRENZE
Natale alternato (anni pari Genitore A, anni dispari Genitore B). Pasqua alternata in senso inverso. Compleanni: entrambi i genitori presenti.
7.
DECISIONI DI MAGGIORE INTERESSE
Scuola, salute, educazione religiosa: decisione congiunta. In caso di disaccordo: mediazione familiare prima di ricorrere al giudice.
8.
MANTENIMENTO ORDINARIO
Il genitore non collocatario corrisponde al genitore collocatario la somma mensile di 350,00 EUR per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento ordinario, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, del Codice Civile. Il pagamento avviene entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario. L'importo è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
9.
SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie relative ai figli sono ripartite in misura paritaria (50% ciascun genitore). Sono considerate straordinarie le spese non prevedibili e non comprese nel contributo mensile ordinario: spese mediche specialistiche, dentistiche, oculistiche, rette scolastiche e universitarie, corsi extrascolastici e linguistici, attività sportive agonistiche, viaggi di istruzione. Le spese straordinarie superiori a 200,00 EUR richiedono il preventivo consenso scritto dell'altro genitore, salvo casi di urgenza comprovata.

Spese mediche, dentistiche, scolastiche, sportive: previo consenso scritto salvo urgenze sanitarie.
10.
COMUNICAZIONE TRA GENITORI
Comunicazioni via email per decisioni importanti, messaggi per questioni quotidiane. Risposta entro 24 ore.
11.
CONTATTI CON I FIGLI
Videochiamata quotidiana alle 19:00 con il genitore assente.
12.
VACANZE E VIAGGI
3 settimane estive ciascuno (date comunicate entro il 30/4). Inverno alternato. Estero: consenso scritto + itinerario 15 giorni prima.
13.
CLAUSOLA DI MEDIAZIONE FAMILIARE
I genitori si impegnano a ricorrere alla mediazione familiare presso un centro accreditato prima di qualsiasi azione giudiziaria.
14.
REVISIONE DELL'ACCORDO
Il presente accordo può essere modificato di comune accordo tra i genitori in qualsiasi momento, tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze dei figli e delle condizioni di vita di ciascun genitore. Ogni modifica deve essere concordata per iscritto. In caso di mutamento significativo delle circostanze, ciascun genitore può richiedere la revisione delle condizioni ai sensi dell'art. 337-quinquies del Codice Civile.
15.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente accordo è redatto in duplice copia originale, una per ciascun genitore, e sarà trasmesso al Tribunale competente per l'omologazione ai sensi dell'art. 337-ter del Codice Civile. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di responsabilità genitoriale, come riformato dal D.Lgs. 154/2013.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data di efficacia sopra indicata.
GENITORE A
Marco Ferretti
Data: ____________________
GENITORE B
Giulia Romano
Data: ____________________

Cos'è un accordo di affidamento condiviso?

L'accordo di affidamento condiviso è il documento con cui i genitori separati o divorziati regolano congiuntamente le modalità di cura, educazione e mantenimento dei figli minori. Introdotto in Italia dalla Legge 54/2006, il modello dell'affidamento condiviso è diventato la regola generale per i procedimenti di separazione e divorzio: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale ed esercitano le decisioni importanti per la vita del figlio di comune accordo, mentre la residenza prevalente può essere stabilita presso uno dei due.

Il contenuto tipico dell'accordo riguarda: la residenza abituale del figlio, il calendario dei periodi di frequentazione con ciascun genitore (week-end, festività, vacanze), il contributo di mantenimento mensile, la ripartizione delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive) e le modalità di comunicazione tra i genitori in caso di decisioni urgenti. L'accordo può essere formalizzato nell'ambito di una separazione consensuale davanti al Presidente del Tribunale, oppure — per le coppie senza figli di tenera età — tramite negoziazione assistita o accordo davanti al Sindaco.

Quando i genitori non riescono a trovare un accordo, è il Tribunale a disporre le condizioni dell'affidamento con decreto presidenziale o sentenza. Tuttavia, avere già predisposto un accordo dettagliato e condiviso costituisce un elemento molto favorevole agli occhi del giudice, che è tenuto a valutarlo positivamente come espressione dell'interesse del minore. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che il giudice deve assicurare al figlio la continuità delle relazioni con entrambi i genitori.

Cosa include questo modello

Il modello di accordo di affidamento condiviso di Doxuno copre tutte le aree fondamentali per la tutela del benessere dei figli minori.

Residenza e domicilio

Indirizzo di residenza prevalente e modalità di cambio residenza

Calendario di frequentazione

Week-end, infrasettimanali, festività e vacanze estive/invernali

Mantenimento ordinario

Importo mensile, modalità di pagamento e adeguamento ISTAT

Spese straordinarie

Ripartizione percentuale e procedura di autorizzazione preventiva

Responsabilità genitoriale

Decisioni condivise su salute, istruzione, attività extrascolastiche

Clausole Expert

Modalità di comunicazione, mediazione, aggiornamento dell'accordo

Come creare il tuo accordo di affidamento condiviso

Segui questi passaggi per redigere un accordo completo che tuteli i diritti dei tuoi figli e semplifichi il procedimento davanti al giudice.

  1. 1

    Inserisci i dati dei genitori

    Compila le generalità di entrambi i genitori: nome, cognome, codice fiscale, residenza attuale e recapiti.

  2. 2

    Descrivi i figli

    Inserisci per ciascun figlio nome, cognome, data di nascita e scuola o istituto frequentato.

  3. 3

    Definisci la residenza e i tempi di frequentazione

    Specifica la residenza prevalente, il calendario settimanale, le festività e i periodi di vacanza per ciascun genitore.

  4. 4

    Stabilisci il mantenimento

    Indica l'importo del contributo mensile, il giorno di pagamento, il conto corrente di riferimento e le modalità di adeguamento annuale.

  5. 5

    Regola le spese straordinarie

    Elenca le categorie di spesa straordinaria, la percentuale di riparto e la procedura per l'approvazione preventiva.

  6. 6

    Scarica, firma e deposita

    Genera il PDF, fatelo sottoscrivere da entrambi i genitori e allegatelo alla domanda di separazione consensuale o di negoziazione assistita.

Considerazioni legali

L'affidamento condiviso è disciplinato da un insieme di norme che bilanciano l'interesse del minore con i diritti dei genitori.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per accordi riguardanti figli minori, raccomandiamo la revisione da parte di un avvocato di famiglia.

Verificato da esperti legali

Principio del doppio genitore — Legge 54/2006

La Legge 54/2006 ha introdotto il principio dell'affidamento condiviso come regola generale, superando il precedente modello dell'affidamento esclusivo. L'art. 155 c.c. (ora art. 337-ter c.c.) prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale e che i provvedimenti relativi ai figli debbano garantire la continuità delle relazioni con entrambi. Il giudice può derogare all'affidamento condiviso solo quando questo sia contrario all'interesse del minore.

Responsabilità genitoriale — art. 316 c.c.

L'art. 316 c.c. disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale. In caso di affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per la vita del figlio (scelta della scuola, interventi sanitari non urgenti, pratica religiosa, cambi di residenza rilevanti) devono essere adottate di comune accordo. Per le decisioni ordinarie, il genitore convivente può agire autonomamente. In caso di disaccordo persistente, ciascun genitore può ricorrere al giudice.

Mantenimento e spese straordinarie — artt. 155-bis c.c.

Il contributo di mantenimento è stabilito tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto durante la convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi (art. 337-ter, co. 4 c.c.). Le spese straordinarie devono essere concordate preventivamente, salvo urgenza. Il mancato pagamento del mantenimento costituisce reato ai sensi dell'art. 570 c.p.

Modificabilità dell'accordo — art. 337-quinquies c.c.

L'art. 337-quinquies c.c. prevede che i provvedimenti riguardanti i figli siano sempre modificabili in caso di mutamento delle circostanze. L'accordo tra i genitori può essere aggiornato di comune accordo e omologato dal giudice, oppure — in caso di disaccordo — può essere richiesta la modifica giudiziale. La revisione è particolarmente comune al cambiamento di scuola, trasloco o variazione significativa del reddito di un genitore.

Accordo nell'ambito della negoziazione assistita — L. 162/2014

La Legge 162/2014 consente ai coniugi senza figli minori (o con figli maggiorenni non autonomi) di concordare la separazione e le condizioni di affidamento tramite negoziazione assistita dagli avvocati, senza passare per udienza presidenziale. L'accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica, che lo autorizza entro 5 giorni se conforme all'interesse dei figli.

Domande frequenti

Crea ora il tuo accordo di affidamento condiviso

Tutela il benessere dei tuoi figli con un accordo chiaro e completo. Compila il modello, scarica il PDF e presentalo al giudice o al tuo avvocato.

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