Modello gratuito di Accordo di Rateizzazione del Debito
Rinegozia il pagamento di un debito con un piano di rientro chiaro e giuridicamente vincolante. Questo accordo conforme al Codice Civile italiano definisce rate, scadenze e interessi, evitando azioni legali.
Via dell'Industria 15, 00144 Roma (RM)
IBAN: IT60X0542811101000000123456
Via Roma 42, 20121 Milano (MI)
Fattura n. 123/2025 del 15 gennaio 2025, per fornitura e posa in opera di materiale edile presso il cantiere di Via Garibaldi 8, Milano, rimasta insoluta.
Il Debitore ha già versato in acconto 2.000,00 EUR; il debito residuo da rateizzare ammonta pertanto a 10.000,00 EUR.
Tale ricognizione, ai sensi dell'art. 1988 c.c., dispensa il Creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
| Scadenza | Importo rata | Saldo residuo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prima rata (1 maggio 2025) | 1.000,00 EUR | 9.000,00 EUR |
| 2 | Rata 2 | 1.000,00 EUR | 8.000,00 EUR |
| 3 | Rata 3 | 1.000,00 EUR | 7.000,00 EUR |
| … | (rate intermedie) | … | … |
| 10 | Rata finale | 1.000,00 EUR | 0,00 EUR |
Il Sig. Giovanni Verdi (C.F. VRDGNN60D01H501X), residente in Via Napoli 20, 00184 Roma, si costituisce fideiussore in solido a favore del Creditore, garantendo il puntuale pagamento di tutte le rate previste dal presente accordo e rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La garanzia è prestata ai sensi degli artt. 1936 e ss. c.c. Il garante, ove presente, rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.).
La penale è convenuta ai sensi dell'art. 1382 c.c.; essa è dovuta indipendentemente dalla prova del danno ed è riducibile dal giudice se manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.), salvo il risarcimento del maggior danno.
Nelle transazioni commerciali è altresì dovuto l'importo forfettario di 40,00 EUR a titolo di costi di recupero (art. 6 D.Lgs. 231/2002), fatto salvo il maggior danno.
Cos'è un accordo di rateizzazione?
L'accordo di rateizzazione è il contratto con cui creditore e debitore concordano il pagamento dilazionato di un debito esistente. Il debitore ottiene la possibilità di pagare in comode rate invece di versare l'intera somma in un'unica soluzione; il creditore ottiene una programmazione certa del rientro e la documentazione dell'obbligo di pagamento. L'accordo costituisce una novazione parziale del rapporto originario (art. 1230 c.c.): le modalità di pagamento cambiano, ma l'obbligo rimane.
La rateizzazione trova applicazione in molti contesti: debiti tra privati per prestazioni di servizi o forniture, debiti tra imprese per forniture commerciali, debiti da risarcimento del danno, debiti da locazione arretrata, debiti da prestiti privati. Non sostituisce i piani di rientro con banche o con l'Agenzia delle Entrate — Riscossione, che seguono procedure specifiche proprie —, ma è perfettamente adatto per i rapporti privatistici in cui le parti vogliono evitare il contenzioso.
Per essere efficace e pienamente eseguibile, l'accordo di rateizzazione deve indicare: l'importo totale del debito riconosciuto, le singole rate con importo e data di scadenza, il tasso di interesse applicato (legale o concordato), le conseguenze del mancato pagamento di una o più rate, e le modalità di pagamento. Se il debitore è inadempiente, il creditore può agire in giudizio in via monitoria (decreto ingiuntivo) producendo l'accordo scritto come prova del credito.
Cosa include questo modello
Il modello di accordo di rateizzazione di Doxuno include tutte le clausole essenziali per un piano di rientro chiaro e legalmente sicuro.
Riconoscimento del debito
Dichiarazione del debitore sull'esistenza e l'importo del debito
Piano di rimborso
Tabella delle rate con importo, data di scadenza e IBAN
Interessi
Tasso di interesse concordato o legale (art. 1284 c.c.) applicato al saldo
Clausola di decadenza
Decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento
Sospensione di azioni legali
Impegno del creditore a non agire in giudizio durante l'accordo
Garanzie (Expert)
Fideiussione di terzi o pegno a garanzia del piano di rientro
Come creare il tuo accordo di rateizzazione
Segui questi passaggi per redigere un piano di rientro del debito chiaro e giuridicamente vincolante per entrambe le parti.
- 1
Inserisci i dati delle parti
Compila le generalità complete di creditore e debitore: nome o ragione sociale, codice fiscale o P.IVA, residenza o sede legale.
- 2
Fai riconoscere il debito
Il debitore dichiara nell'accordo di riconoscere il debito per un importo determinato, specificando l'origine del debito (fornitura, prestazione, prestito, ecc.).
- 3
Definisci il piano di rate
Indica il numero di rate, l'importo di ciascuna, la data di scadenza e il conto corrente su cui effettuare il pagamento.
- 4
Stabilisci gli interessi
Scegli il tasso di interesse: può essere il tasso legale (fissato annualmente dal MEF) oppure un tasso concordato tra le parti, che non deve superare il tasso usurario.
- 5
Inserisci la clausola di decadenza
Prevedi che il mancato pagamento di una o più rate determini la decadenza dal beneficio del termine, rendendo esigibile l'intero debito residuo.
- 6
Firmate e conservate
Stampate il PDF e firmatelo in duplice originale. Conservatelo come prova del credito in caso di inadempimento futuro.
Considerazioni legali
L'accordo di rateizzazione privato è soggetto alle norme generali del Codice Civile sui contratti e sulle obbligazioni.
Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per debiti rilevanti o situazioni di insolvenza, raccomandiamo la consulenza di un avvocato.
Verificato da esperti legali
Riconoscimento del debito — effetti
Il riconoscimento del debito da parte del debitore (art. 1988 c.c.) inverte l'onere della prova: il creditore non deve più dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva il credito, ma solo il mancato pagamento. Produce inoltre effetti interruttivi della prescrizione (art. 2944 c.c.), facendo decorrere nuovamente il termine prescrizionale dalla data del riconoscimento.
Interessi moratori e usura
Il tasso di interesse concordato nell'accordo non può superare il tasso soglia anti-usura (L. 108/1996), rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia. In mancanza di un tasso concordato, si applicano gli interessi legali (art. 1284 c.c.), stabiliti annualmente con decreto del MEF. Gli interessi moratori (per ritardo) maturano di diritto in caso di inadempimento senza necessità di messa in mora (art. 1224 c.c.).
Decadenza dal beneficio del termine — art. 1186 c.c.
L'art. 1186 c.c. prevede che il debitore decada dal beneficio del termine — e l'intera somma residua diventi immediatamente esigibile — se diventa insolvente, se non presta le garanzie promesse o se le garanzie prestate diminuiscono. L'accordo può ampliare questa clausola prevedendo la decadenza anche al semplice ritardo di una rata.
Decreto ingiuntivo in caso di inadempimento
In caso di inadempimento, il creditore può ricorrere al procedimento monitorio (artt. 633 ss. c.p.c.) producendo l'accordo scritto come prova scritta del credito. Il giudice emette il decreto ingiuntivo senza contraddittorio, con provvisoria esecuzione se il credito è documentato. Il debitore ha poi 40 giorni per opporsi.
Compatibilità con procedure concorsuali
Se il debitore è un'impresa in difficoltà economica, l'accordo di rateizzazione privato può coesistere con procedure come il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) o gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII). In questi casi è fondamentale verificare con un professionista specializzato che l'accordo privato non sia revocabile.
Domande frequenti
Crea ora il tuo accordo di rateizzazione
Gestisci il rientro del debito con un piano chiaro e vincolante. Compila il modello, scarica il PDF e fallo firmare a creditore e debitore.
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