Doxuno
Giuridico & CivileItalia

Modello gratuito di Accordo di Rateizzazione del Debito

Rinegozia il pagamento di un debito con un piano di rientro chiaro e giuridicamente vincolante. Questo accordo conforme al Codice Civile italiano definisce rate, scadenze e interessi, evitando azioni legali.

Free to useInstant PDFNo account required
ACCORDO DI RATEIZZAZIONE DEL DEBITO
Riconoscimento Di Debito E Piano Di Rientro Rateale (Art. 1988 C.c.)
Data: 15 aprile 2025
Debito residuo: 10.000,00 EUR
CREDITORE
Edilizia Rossi S.r.l.
C.F./P.IVA: 01234567890
Via dell'Industria 15, 00144 Roma (RM)
IBAN: IT60X0542811101000000123456
DEBITORE
Marco Ferretti
C.F./P.IVA: FRTMRC85T10H501R
Via Roma 42, 20121 Milano (MI)
Tra Edilizia Rossi S.r.l. (di seguito il "Creditore") e Marco Ferretti (di seguito il "Debitore"), premesso che il Debitore è tenuto al pagamento in favore del Creditore della somma complessiva di 12.000,00 EUR per le causali di seguito specificate, le parti convengono il presente piano di rientro rateale. Il Debitore riconosce il proprio debito come certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1988 c.c. e il Creditore concede una dilazione del pagamento alle condizioni che seguono. Il presente accordo non estingue né nova l'obbligazione originaria, ma ne modifica le sole modalità di adempimento, conservando il rapporto preesistente.
1.
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO
Il Debitore Marco Ferretti riconosce espressamente di essere debitore nei confronti di Edilizia Rossi S.r.l. della somma complessiva di 12.000,00 EUR, dovuta a titolo di:

Fattura n. 123/2025 del 15 gennaio 2025, per fornitura e posa in opera di materiale edile presso il cantiere di Via Garibaldi 8, Milano, rimasta insoluta.

Il Debitore ha già versato in acconto 2.000,00 EUR; il debito residuo da rateizzare ammonta pertanto a 10.000,00 EUR.

Tale ricognizione, ai sensi dell'art. 1988 c.c., dispensa il Creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
2.
PIANO DI RIENTRO RATEALE
Il Creditore, in attuazione dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), concede al Debitore di estinguere il debito residuo di 10.000,00 EUR mediante 10 rate mensili di 1.000,00 EUR ciascuna. La prima rata scade il 1 maggio 2025 e le successive alla medesima data di ciascun periodo. La concessione della dilazione costituisce mera modifica delle modalità di adempimento (pactum de non petendo ad tempus) e non comporta novazione del debito, salvo patto espresso.
Piano rateale — riepilogo
ScadenzaImporto rataSaldo residuo
1Prima rata (1 maggio 2025)1.000,00 EUR9.000,00 EUR
2Rata 21.000,00 EUR8.000,00 EUR
3Rata 31.000,00 EUR7.000,00 EUR
(rate intermedie)
10Rata finale1.000,00 EUR0,00 EUR
3.
MODALITÀ DI PAGAMENTO E IMPUTAZIONE
Il pagamento di ciascuna rata avverrà mediante bonifico bancario, con accredito sull'IBAN IT60X0542811101000000123456 intestato al Creditore. La data di valuta dovrà coincidere con la scadenza della rata e il Creditore rilascerà quietanza per ciascun pagamento ricevuto. I pagamenti si imputano dapprima alle spese e agli interessi e solo dopo al capitale, ai sensi degli artt. 1193 e 1194 c.c. Il pagamento dell'ultima rata, salvo interessi e accessori maturati, costituisce quietanza liberatoria per l'intero debito.
4.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, alla relativa scadenza costituisce, ai sensi dell'art. 1456 c.c., causa di risoluzione di diritto del presente accordo. Il Creditore potrà avvalersi della presente clausola risolutiva espressa mediante dichiarazione scritta (raccomandata A/R o PEC), con conseguente decadenza del Debitore dal beneficio del termine e immediata esigibilità dell'intero debito residuo, maggiorato degli interessi maturati e delle spese di recupero. Resta inoltre ferma la facoltà del Creditore di esigere immediatamente la prestazione nei casi previsti dall'art. 1186 c.c. (sopravvenuta insolvenza del Debitore, ovvero diminuzione o mancata prestazione delle garanzie).
5.
INTERESSI
In caso di ritardato pagamento di una o più rate sono dovuti interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 c.c. (1,60% annuo dal 1° gennaio 2026, misura aggiornata annualmente con decreto del MEF), calcolati dalla scadenza della singola rata fino all'effettivo pagamento. Gli interessi decorrono di diritto, senza necessità di costituzione in mora (art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.).
6.
GARANZIA — FIDEIUSSIONE
A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo le parti convengono quanto segue:

Il Sig. Giovanni Verdi (C.F. VRDGNN60D01H501X), residente in Via Napoli 20, 00184 Roma, si costituisce fideiussore in solido a favore del Creditore, garantendo il puntuale pagamento di tutte le rate previste dal presente accordo e rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia è prestata ai sensi degli artt. 1936 e ss. c.c. Il garante, ove presente, rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.).
7.
CLAUSOLA PENALE
Per ogni rata pagata in ritardo il Debitore corrisponderà una penale pari al 5% dell'importo della rata, oltre agli interessi moratori, per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

La penale è convenuta ai sensi dell'art. 1382 c.c.; essa è dovuta indipendentemente dalla prova del danno ed è riducibile dal giudice se manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.), salvo il risarcimento del maggior danno.
8.
SPESE DI RECUPERO E ONERI
In caso di inadempimento il Debitore si impegna a rimborsare le spese legali, giudiziali e stragiudiziali sostenute dal Creditore per il recupero del credito.

Nelle transazioni commerciali è altresì dovuto l'importo forfettario di 40,00 EUR a titolo di costi di recupero (art. 6 D.Lgs. 231/2002), fatto salvo il maggior danno.
9.
TUTELA DEL CREDITO
In caso di inadempimento il Creditore potrà agire con ogni mezzo legale per il recupero del credito. La presente scrittura, contenente ricognizione di debito (art. 1988 c.c.), costituisce prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., anche provvisoriamente esecutivo nei casi di legge.
10.
FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza o sede del Creditore. Resta salvo, qualora il Debitore rivesta la qualità di consumatore, il foro inderogabile del luogo di residenza o domicilio del consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), D.Lgs. 206/2005. Le parti si impegnano a tentare la composizione bonaria della lite prima di adire l'autorità giudiziaria.
11.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente accordo è redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile. L'eventuale invalidità di una singola clausola non pregiudica la validità delle restanti (art. 1419 c.c.). Ogni modifica deve essere concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in data 15 aprile 2025.
IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto alla data indicata.
IL CREDITORE
Edilizia Rossi S.r.l.
C.F./P.IVA: 01234567890
Data: ____________________
IL DEBITORE
Marco Ferretti
C.F./P.IVA: FRTMRC85T10H501R
Data: ____________________

Cos'è un accordo di rateizzazione?

L'accordo di rateizzazione è il contratto con cui creditore e debitore concordano il pagamento dilazionato di un debito esistente. Il debitore ottiene la possibilità di pagare in comode rate invece di versare l'intera somma in un'unica soluzione; il creditore ottiene una programmazione certa del rientro e la documentazione dell'obbligo di pagamento. L'accordo costituisce una novazione parziale del rapporto originario (art. 1230 c.c.): le modalità di pagamento cambiano, ma l'obbligo rimane.

La rateizzazione trova applicazione in molti contesti: debiti tra privati per prestazioni di servizi o forniture, debiti tra imprese per forniture commerciali, debiti da risarcimento del danno, debiti da locazione arretrata, debiti da prestiti privati. Non sostituisce i piani di rientro con banche o con l'Agenzia delle Entrate — Riscossione, che seguono procedure specifiche proprie —, ma è perfettamente adatto per i rapporti privatistici in cui le parti vogliono evitare il contenzioso.

Per essere efficace e pienamente eseguibile, l'accordo di rateizzazione deve indicare: l'importo totale del debito riconosciuto, le singole rate con importo e data di scadenza, il tasso di interesse applicato (legale o concordato), le conseguenze del mancato pagamento di una o più rate, e le modalità di pagamento. Se il debitore è inadempiente, il creditore può agire in giudizio in via monitoria (decreto ingiuntivo) producendo l'accordo scritto come prova del credito.

Cosa include questo modello

Il modello di accordo di rateizzazione di Doxuno include tutte le clausole essenziali per un piano di rientro chiaro e legalmente sicuro.

Riconoscimento del debito

Dichiarazione del debitore sull'esistenza e l'importo del debito

Piano di rimborso

Tabella delle rate con importo, data di scadenza e IBAN

Interessi

Tasso di interesse concordato o legale (art. 1284 c.c.) applicato al saldo

Clausola di decadenza

Decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento

Sospensione di azioni legali

Impegno del creditore a non agire in giudizio durante l'accordo

Garanzie (Expert)

Fideiussione di terzi o pegno a garanzia del piano di rientro

Come creare il tuo accordo di rateizzazione

Segui questi passaggi per redigere un piano di rientro del debito chiaro e giuridicamente vincolante per entrambe le parti.

  1. 1

    Inserisci i dati delle parti

    Compila le generalità complete di creditore e debitore: nome o ragione sociale, codice fiscale o P.IVA, residenza o sede legale.

  2. 2

    Fai riconoscere il debito

    Il debitore dichiara nell'accordo di riconoscere il debito per un importo determinato, specificando l'origine del debito (fornitura, prestazione, prestito, ecc.).

  3. 3

    Definisci il piano di rate

    Indica il numero di rate, l'importo di ciascuna, la data di scadenza e il conto corrente su cui effettuare il pagamento.

  4. 4

    Stabilisci gli interessi

    Scegli il tasso di interesse: può essere il tasso legale (fissato annualmente dal MEF) oppure un tasso concordato tra le parti, che non deve superare il tasso usurario.

  5. 5

    Inserisci la clausola di decadenza

    Prevedi che il mancato pagamento di una o più rate determini la decadenza dal beneficio del termine, rendendo esigibile l'intero debito residuo.

  6. 6

    Firmate e conservate

    Stampate il PDF e firmatelo in duplice originale. Conservatelo come prova del credito in caso di inadempimento futuro.

Considerazioni legali

L'accordo di rateizzazione privato è soggetto alle norme generali del Codice Civile sui contratti e sulle obbligazioni.

Questo modello ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Per debiti rilevanti o situazioni di insolvenza, raccomandiamo la consulenza di un avvocato.

Verificato da esperti legali

Riconoscimento del debito — effetti

Il riconoscimento del debito da parte del debitore (art. 1988 c.c.) inverte l'onere della prova: il creditore non deve più dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva il credito, ma solo il mancato pagamento. Produce inoltre effetti interruttivi della prescrizione (art. 2944 c.c.), facendo decorrere nuovamente il termine prescrizionale dalla data del riconoscimento.

Interessi moratori e usura

Il tasso di interesse concordato nell'accordo non può superare il tasso soglia anti-usura (L. 108/1996), rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia. In mancanza di un tasso concordato, si applicano gli interessi legali (art. 1284 c.c.), stabiliti annualmente con decreto del MEF. Gli interessi moratori (per ritardo) maturano di diritto in caso di inadempimento senza necessità di messa in mora (art. 1224 c.c.).

Decadenza dal beneficio del termine — art. 1186 c.c.

L'art. 1186 c.c. prevede che il debitore decada dal beneficio del termine — e l'intera somma residua diventi immediatamente esigibile — se diventa insolvente, se non presta le garanzie promesse o se le garanzie prestate diminuiscono. L'accordo può ampliare questa clausola prevedendo la decadenza anche al semplice ritardo di una rata.

Decreto ingiuntivo in caso di inadempimento

In caso di inadempimento, il creditore può ricorrere al procedimento monitorio (artt. 633 ss. c.p.c.) producendo l'accordo scritto come prova scritta del credito. Il giudice emette il decreto ingiuntivo senza contraddittorio, con provvisoria esecuzione se il credito è documentato. Il debitore ha poi 40 giorni per opporsi.

Compatibilità con procedure concorsuali

Se il debitore è un'impresa in difficoltà economica, l'accordo di rateizzazione privato può coesistere con procedure come il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) o gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII). In questi casi è fondamentale verificare con un professionista specializzato che l'accordo privato non sia revocabile.

Domande frequenti

Crea ora il tuo accordo di rateizzazione

Gestisci il rientro del debito con un piano chiaro e vincolante. Compila il modello, scarica il PDF e fallo firmare a creditore e debitore.

Free · Instant PDF · No account required